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Document 32012D0385

2012/385/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 luglio 2012 , recante modifica della decisione 2009/12/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Danimarca [notificata con il numero C(2012) 4712]

GU L 186 del 14.7.2012, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/07/2022; abrog. impl. da 32022D1205

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/385/oj

14.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/36


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2012

recante modifica della decisione 2009/12/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Danimarca

[notificata con il numero C(2012) 4712]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(2012/385/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2009/12/CE (2) della Commissione sono stati autorizzati sei metodi di classificazione delle carcasse di suino in Danimarca.

(2)

La Danimarca ha dichiarato che lo sviluppo dell’apparecchio automatico, AutoFOM, in una versione chiamata «versione III» rende auspicabile il suo uso e la sua taratura nei macelli danesi. È quindi necessario ottenere la formula per questo nuovo metodo.

(3)

La Danimarca ha chiesto alla Commissione di autorizzare un nuovo metodo di classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio e ha presentato una descrizione dettagliata della prova di dissezione, indicano i principi alla base di tale metodo, i risultati delle prove di dissezione e le equazioni applicate per quantificare la percentuale di massa magra nel protocollo di cui all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (3).

(4)

Dall’esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione del suddetto metodo di classificazione. Occorre pertanto autorizzare tale metodo di classificazione delle carcasse di suino in Danimarca.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/12/CE.

(6)

Le modifiche agli apparecchi o ai metodi di classificazione sono consentite soltanto se esplicitamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2009/12/CE è modificata come segue:

1)

All’articolo 1 è aggiunta la seguente lettera g):

«g)

l’apparecchio denominato «Automatic ultrasound instrument (AutoFOM III)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 7 dell’allegato.»

2)

L’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2012

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 6 del 10.1.2009, pag. 83.

(3)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3.


ALLEGATO

Nell’allegato della decisione 2009/12/CE è aggiunta la seguente parte 7:

«Parte 7

STRUMENTO AUTOMATICO AD ULTRASUONI (AutoFOM III)

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell’apparecchio denominato «AutoFOM III».

2.

L’apparecchio è munito di sedici trasduttori a ultrasuoni a 2 MHz (Carometec A/S), con una distanza operativa di 25 mm fra i singoli trasduttori. I dati ultrasonici comprendono misurazioni dello spessore del lardo dorsale e dello spessore del muscolo e i relativi parametri. I valori misurati sono convertiti da un computer in stima della percentuale di carne magra.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Ŷ = 72,05017 – (1,31831 × R2P5) – (0,37231 × R2P10) – (0,36672 × R2P11) + (0,03146 × R3P3) + (0,05058 × R3P5) – (0,02641 × R4P8) – (0,06667 × R4P10) – (0,27698 × R4P11)

dove:

Ŷ= percentuale stimata di carne magra della carcassa,

R2P5, R2P10, R2P11, R3P3, R3P5, R4P8, R4P10 and R4P11 — sono le variabili misurate dall’apparecchio AutoFOM III.

4.

La descrizione dei punti di misurazione è contenuta nella parte II del protocollo presentato dalla Danimarca alla Commissione a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione (1).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 110 kg.


(1)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3


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