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Document 32012D0341

2012/341/UE: Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2012 , relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

GU L 168 del 28.6.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/341/oj

28.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2012

relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

(2012/341/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2011, del 19 luglio 2011 (3), che integra nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (4).

(2)

Lo stesso regime è stato instaurato tra l’Unione e la Svizzera, per i vettori aerei svizzeri e comunitari, con l’inclusione del regolamento (CE) n. 1008/2008 nell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica (5).

(3)

Il medesimo regime è stato instaurato anche tra la Svizzera e gli Stati EFTA-SEE, per i vettori aerei svizzeri e EFTA-SEE, con l’inclusione del regolamento (CE) n. 1008/2008 nella convenzione che istituisce l’Associazione europea di libero scambio (convenzione di Vaduz) (6).

(4)

È pertanto opportuno modificare l’allegato XIII dell’accordo SEE per concedere ai vettori aerei svizzeri il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato membro dell’Unione a uno Stato EFTA-SEE e viceversa.

(5)

La posizione dell’Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 62.

(4)  GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

(5)  Decisione n. 1/2010 del Comitato misto per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 7 aprile 2010 (GU L 106 del 28.4.2010, pag. 20).

(6)  Decisione del Consiglio EFTA n. 1/2012 del 22 marzo 2012.


PROGETTO DI

DECISIONE N. …/2012 DEL COMITATO MISTO SEE

del

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo SEE è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. … del … (1).

(2)

L’allegato XIII dell’accordo SEE è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2011, del 19 luglio 2011 (2), che integra nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (3).

(3)

Le parti contraenti intendono garantire ai vettori aerei EFTA-SEE il diritto di prestare servizi aerei dagli Stati membri dell’Unione alla Svizzera e viceversa.

(4)

Le parti contraenti intendono inoltre garantire ai vettori aerei comunitari il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato EFTA-SEE alla Svizzera e viceversa.

(5)

A tal fine il Comitato misto SEE deve riconoscere, a condizioni di reciprocità, ai vettori aerei svizzeri il diritto di operare da uno Stato membro dell’Unione a uno Stato EFTA-SEE e viceversa.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 64a [regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XIII dell’accordo SEE è così modificato:

1)

l’attuale adattamento b) è rinumerato come adattamento c);

2)

dopo l’adattamento a) è inserito l’adattamento seguente:

«b)

all’articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:

“6.   I vettori aerei svizzeri hanno il diritto di prestare servizi aerei, alle stesse condizioni dei vettori aerei della Comunità e EFTA-SEE, da Stati membri dell’Unione europea a Stati EFTA-SEE e viceversa, a condizione, da un lato, che la Comunità e la Svizzera concedano ai vettori aerei EFTA-SEE il diritto di prestare servizi aerei dagli Stati membri dell’Unione europea alla Svizzera e viceversa e, dall’altro, che la Svizzera e gli Stati EFTA-SEE concedano ai vettori aerei della Comunità il diritto di prestare servizi aerei dalla Svizzera agli Stati EFTA-SEE e viceversa.

Sono abrogate tutte le limitazioni a questo regime derivanti da accordi bilaterali o multilaterali esistenti che vincolino la Comunità, da una parte, e gli Stati EFTA-SEE, dall’altra.”»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il …, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (4), oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e la Svizzera che concede ai vettori aerei EFTA-SEE il diritto di prestare servizi aerei dagli Stati membri dell’Unione europea alla Svizzera e viceversa, da un lato, o dell’accordo tra gli Stati EFTA-SEE e la Svizzera che concede ai vettori aerei comunitari il diritto di prestare servizi aerei dalla Svizzera agli Stati EFTA-SEE e viceversa, dall’altro.

Articolo 3

Il presidente del Comitato misto SEE notifica alla Svizzera l’adozione della presente decisione nonché, se del caso, l’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L …

(2)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 62.

(3)  GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

(4)  [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]


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