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Document 32012D0339

    2012/339/UE: Decisione della Commissione, del 13 luglio 2011 , relativa all’aiuto di stato n. SA.26117 — C 2/10 (ex NN 62/09) concesso dalla Grecia a favore di Aluminium of Greece SA [notificata con il numero C(2011) 4916] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 166 del 27.6.2012, p. 83–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/339(1)/oj

    27.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 166/83


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 13 luglio 2011

    relativa all’aiuto di stato n. SA.26117 — C 2/10 (ex NN 62/09) concesso dalla Grecia a favore di Aluminium of Greece SA

    [notificata con il numero C(2011) 4916]

    (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2012/339/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    vista la decisione con cui la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE (1)

    dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ai sensi di tale disposizione e esaminate dette osservazioni,

    considerando quanto segue:

    I.   PROCEDIMENTO

    (1)

    Nel luglio 2008 la Commissione ha ricevuto due denunce relative a presunti aiuti a favore di Aluminium of Greece e della società ad essa succeduta Aluminium SA, subentrata al 100 % nella produzione di alluminio a partire dal 2007 (in appresso congiuntamente denominate «AoG»). Le denunce riguardavano due presunte misure di aiuto di Stato: una tariffa agevolata per l’energia elettrica e la costruzione di un gasdotto che collegava AoG alla rete principale.

    (2)

    Con lettera del 27 gennaio 2010 la Commissione ha informato la Grecia di aver deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in relazione alle suddette misure.

    (3)

    La Grecia ha presentato le proprie osservazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento della Commissione in data 31 marzo 2010.

    (4)

    La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sulle misure in oggetto.

    (5)

    La Commissione ha ricevuto le osservazioni di due parti interessate: il 12 maggio 2010 e il4 maggio 2011 da AoG e il 17 maggio 2010 da Public Power Corporation (in appresso PPC), la compagnia elettrica di Stato che ha applicato una delle presunte misure (tariffa agevolata per l’energia elettrica). Le osservazioni sono state trasmesse alla Grecia cui è stata data la possibilità di rispondere. Le osservazioni della Grecia sono pervenute in data 16 luglio 2010, 6 agosto 2010 e 16 maggio 2011.

    (6)

    Il 1o dicembre la Commissione ha chiesto informazioni supplementari alle autorità greche che hanno risposto con lettera dell’11 febbraio 2011.

    II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE PRESUNTE MISURE DI AIUTO

    II. a)   IL BENEFICIARIO

    (7)

    AoG è un’impresa di grandi dimensioni con sede in Beozia, Grecia. È attiva nella produzione di alluminio come materia prima. Nel luglio 2007 AoG si è scissa in due imprese di nuova costituzione dopo aver ripartito i settori di competenza: a) Aluminium SA e b) Endessa Hellas SA. Aluminium hanno rilevato la produzione di alluminio e quella dell’energia elettrica (AoG aveva ottenuto l’autorizzazione per la produzione di energia elettrica qualche anno prima). Pertanto, la società Aluminium è succeduta ad AoG nella produzione di alluminio al 100 %. AoG possiede anche tre centrali elettriche ubicate accanto all’impianto per la produzione dell’alluminio. Nel 2009 ha avuto un fatturato di 427,3 milioni di EUR (con un risultato operativo prima del prelievo fiscale di 34,4 milioni di EUR) e ha annoverato 960 dipendenti. Nel 2006 (l’anno precedente le misure di aiuto in esame) ha avuto un fatturato di 470,9 milioni di EUR (un aumento del 23 % rispetto al 2005) con un risultato operativo prima del prelievo fiscale di 102,5 milioni di EUR (un aumento del 39 % rispetto al 2005) e ha annoverato 1 047 dipendenti. Appartiene al gruppo di imprese private «Mitilineos SA» dal 2005.

    II. b)   LA PRIMA MISURA: LA TARIFFA AGEVOLATA PER L’ENERGIA ELETTRICA

    (8)

    Sin dalla sua costituzione (nel 1960) AoG ha beneficiato di alcuni privilegi accordatile dallo Stato greco, tra cui la fornitura di energia elettrica a una tariffa agevolata. Conformemente a quanto definito nello statuto che stabilisce i privilegi, la fornitura di energia elettrica a tariffa agevolata doveva avere termine nel marzo 2006 a condizione che PPC avvisasse debitamente AoG due anni prima. Il 26 febbraio 2004 (cioè oltre due anni prima il termine del privilegio) PPC ha debitamente avvisato AoG e ha smesso di applicare la tariffa agevolata alla fine del marzo 2006.

    (9)

    Pertanto, dal marzo 2006 al gennaio 2007, AoG ha pagato la tariffa standard per l’energia elettrica applicabile ai grandi consumatori industriali.

    (10)

    Tuttavia, AoG ha contestato la decisione relativa al termine della tariffa agevolata in tribunale e, nel gennaio 2007, un tribunale di primo grado ha ordinato come misura temporanea il ripristino della tariffa agevolata in attesa di una decisione sul merito. La decisione temporanea è stata a sua volta impugnata da PPC e annullata nel marzo 2008 (si è sempre in attesa di una decisione sul merito).

    (11)

    La conseguenza pratica delle decisioni giudiziarie è stata che la tariffa agevolata è stata di nuovo applicata a AoG dal gennaio 2007 al marzo 2008. In questo periodo, secondo i dati forniti dalle autorità greche, AoG ha pagato 17,4 milioni di EUR in meno di quanto avrebbe dovuto pagare sulla base della tariffa standard applicata ai grandi consumatori industriali.

    II. c)   LA SECONDA MISURA: L’ESTENSIONE DELLA RETE DEL GAS A AoG

    (12)

    Il sistema nazionale di trasporto del gas in Grecia può essere esteso su richiesta di un (potenziale) consumatore a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    l’Autorità regolamentare greca per l’energia elettrica (in appresso «RAE») deve esprimere parere favorevole,

    il gestore della rete deve ritenere di essere in grado di recuperare in tempo utile il costo dell’estensione grazie ai proventi della tariffa per l’utilizzazione della rete.

    (13)

    Nel caso di AoG, la rete nazionale è stata estesa mediante la costruzione di un gasdotto della lunghezza di 29,5 km a seguito di un parere favorevole della RAE (15 aprile 2005) e dell’approvazione del gestore della rete (13 giugno2005) (3). I lavori di costruzione del gasdotto sono iniziati il 16 maggio 2008.

    (14)

    Il costo totale dell’estensione è stato di 12,64 milioni di EUR, di cui 9,04 milioni di EUR sono stati pagati da National Gas System Operator, (in appresso: NGSO), 3,3 milioni da AoG e 3,6 milioni mediante il Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 (4).

    III.   MOTIVI CHE GIUSTIFICANO L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO D’INDAGINE FORMALE

    (15)

    Nella decisione di avvio del procedimento del 27 gennaio 2010 la Commissione esprimeva dubbi quanto al fatto che la tariffa agevolata per l’energia elettrica concessa a AoG da PPC dopo il marzo 2006 fosse la stessa pagata da tutti i grandi consumatori industriali. I dubbi della Commissione erano dovuti al fatto che la tariffa agevolata doveva cessare nel marzo 2006 sulla base delle disposizioni dello statuto costitutivo dell’AoG che stabilivano i privilegi. Facevano inoltre riferimento alla circostanza secondo cui PPC aveva cercato di porre termine alla tariffa agevolata che però era stata prorogata con una decisione giudiziaria.

    (16)

    Per quanto riguarda la misura relativa all’estensione del sistema nazionale di trasporto del gas a AoG, nella decisione di avvio del procedimento del 27 gennaio 2010 la Commissione ha chiesto perché i costi per la costruzione del gasdotto fossero stati sostenuti principalmente dallo Stato e non da AoG. Tale interrogativo è sorto perché la Grecia, nonostante i ripetuti solleciti della Commissione, non ha fornito le informazioni necessarie. Per tale motivo, la decisione in questione comprende anche un’ingiunzione di fornire informazioni rivolta alla Grecia.

    IV.   OSSERVAZIONI DELLA GRECIA E DELLE PARTI INTERESSATE

    IV. a)   OSSERVAZIONI DELLA GRECIA E DEL BENEFICIARIO

    La prima misura:   la tariffa agevolata per l’energia elettrica

    (17)

    La Grecia riconosce che, nel periodo intercorrente tra le due decisioni giudiziarie (gennaio 2007-marzo 2008), AoG ha pagato 131,4 milioni di EUR nell’ambito del regime di tariffa agevolata, invece dei 148,8 milioni di EUR che sarebbero stati fatturati sulla base della tariffa standard per grandi consumatori industriali.

    (18)

    Tuttavia, la Grecia ritiene che anche se la tariffa agevolata di AoG fosse considerata un aiuto, si tratterebbe di un aiuto esistente.

    (19)

    AoG osserva in proposito che la decisione del tribunale greco del gennaio 2007 non comportava alcuna modifica sostanziale dell’accordo originario e che il tribunale aveva semplicemente deciso di «sospendere» la notifica del termine della tariffa agevolata e di posporre la decisione giudiziaria sul merito a causa della controversia tra AoG e PPC.

    La seconda misura:   l’estensione della rete del gas a AoG

    (20)

    La Grecia nega che AoG abbia ottenuto un vantaggio selettivo mediante la sovvenzione dei costi di costruzione del gasdotto. In particolare, la Grecia sostiene che le norme nazionali sulla cui base è stata decisa l’estensione sono applicabile a pari condizioni a tutti i grandi consumatori finali di gas per cui AoG non ha ricevuto alcun vantaggio selettivo.

    (21)

    Inoltre, la Grecia afferma che il gasdotto in questione non è destinato esclusivamente ad AoG ma è aperto ad altri utilizzatori finali, imprese e famiglie, che si trovano in quella zona. Fa parte della capacità del sistema nazionale di trasporto del gas ed è di proprietà di NGSO. Inoltre, la sua capacità è superiore al consumo annuale di AoG (1,7 miliardi di Nm3 all’anno a fronte di 0,7 miliardi di Nm3 all’anno).

    (22)

    AoG ha fatto presente che il suo consumo annuo contrattuale equivale al 13,5 % del consumo nazionale totale e che il suo consumo annuo reale equivale al 10,5 % del consumo nazionale totale. AoG sostiene inoltre che l’investimento apporta al gestore della rete entrate per un importo totale di 11,6 milioni di EUR per i diritti di utilizzazione e ciò rende l’investimento molto interessante e redditizio per l’operatore della rete. I dati sono stati confermati dalle autorità greche.

    IV. b)   OSSERVAZIONI DI PPC

    (23)

    PPC sostiene le indagini della Commissione sulla tariffa agevolata per l’energia elettrica e conferma che il vantaggio conferito a AoG sarebbe di 17,4 milioni di EUR.

    V.   VALUTAZIONE DELLE MISURE DI AIUTO

    (24)

    Sulla base dei fatti di cui sopra e degli argomenti della Grecia e delle altre parti interessate la Commissione procede alla seguente valutazione delle misure in questione. In primo luogo, la Commissione valuterà se si possano configurare elementi di aiuto nelle misure in esame al fine di stabilire se si tratti o meno di aiuti [punto V. a)]. In secondo luogo, qualora una misura costituisca effettivamente un aiuto, la Commissione valuterà la sua compatibilità con il mercato interno [punto V. b)].

    V. a)   PRESENZA DI ELEMENTI DI AIUTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1 DEL TFUE

    (25)

    L’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

    (26)

    Alla luce di tale disposizione la Commissione valuta se le misure contestate a favore di AoG costituiscano aiuto di Stato.

    La prima misura:   la tariffa agevolata per l’energia elettrica

    a)   Vantaggio

    (27)

    La Commissione osserva che la tariffa pagata da AoG è inferiore alla tariffa standard pagata dagli altri grandi consumatori industriali e ritiene che un venditore operante in un’economia di mercato non accetterebbe di fatturare una tariffa mensile agevolata senza una giustificazione specifica. La Grecia non ha presentato a questo proposito alcun argomento convincente che giustifichi la conclusione secondo cui tale tariffa agevolata era una tariffa di mercato benché la Commissione abbia sollevato formalmente la questione nella sua corrispondenza. Al contrario, vi sono due fattori importanti che indicano che la tariffa pagata da AoG non può essere considerata un prezzo fissato da forze di mercato:

    a)

    il primo indicatore è il comportamento di PPC. Infatti, non appena ha potuto sottrarsi all’obbligo legale impostole dallo statuto del 1960 che stabiliva i privilegi di AoG, PPC ha immediatamente deciso di eliminare la tariffa agevolata e ha cominciato a fatturare la tariffa standard applicata ai grandi consumatori industriali, come dimostra la disdetta notificata a AoG nel febbraio (cfr. il considerando 8). La Commissione ritiene che si tratti di un indicatore valido del fatto che la tariffa fissata dallo statuto del 1960 non rispecchia il prezzo di mercato per PPC;

    b)

    la seconda indicazione proviene da una decisione precedente della Commissione. Il 16 ottobre 2002 la Commissione ha approvato una sovvenzione di massimo 178 milioni di EUR che la Grecia doveva concedere a PPC [caso N133/01 (5)] L’obiettivo della sovvenzione era di compensare PPC per i costi incagliati in cui era incorsa a causa della tariffa agevolata a favore di AoG, fino alla sua scadenza nel marzo 2006. La sovvenzione era stata approvata in quanto è stato ritenuto che non costituisse un aiuto di Stato, ma una pura compensazione per lo svantaggio patito. La decisione conteneva anche un’osservazione secondo cui, qualora la sovvenzione fosse stata considerata un aiuto si sarebbe trattato di un aiuto a favore di AoG e non di PPC. In conclusione, la decisione riconosce che PPC ha dovuto accettare una tariffa agevolata a favore di AoG che non avrebbe accettato in normali condizioni di mercato. Pertanto, la Commissione ritiene che il vantaggio per AoG consista nella differenza tra la tariffa standard per i grandi consumatori industriali (che AoG avrebbe dovuto pagare se non vi fosse stata la tariffa agevolata) e la tariffa pagata da quest’impresa nel periodo tra il gennaio 2007 e il marzo 2008.

    b)   Risorse statali

    (28)

    La tariffazione più bassa ha ridotto gli introiti di PPC. PPC SA è un’impresa controllata dallo Stato greco che ha una partecipazione del 51 % nella società. La supervisione viene svolta dal ministero dell’Ambiente, dell’energia e del cambiamento climatico (fino al 2009: ministero delle Finanze). Lo Stato greco può nominare la maggior parte dei membri del Consiglio di amministrazione ed è direttamente rappresentato nell’assemblea generale dal ministro dell’Ambiente, dell’energia e del cambiamento climatico (fino al 2009: il ministro delle Finanze). Pertanto sono implicate risorse statali. Inoltre, la Commissione osserva che la decisione relativa all’estensione è imputabile allo Stato greco dal momento che è stata adottata da un tribunale greco che è un organismo statale.

    (29)

    Pertanto, il criterio delle risorse statali è soddisfatto.

    c)   Selettività

    (30)

    La tariffa agevolata è stata applicata a AoG per cui tale impresa ha beneficiato della misura in maniera selettiva. La Commissione ritiene, pertanto, che la misura sia selettiva.

    d)   Distorsione della concorrenza e ripercussioni sugli scambi tra Stati membri

    (31)

    AoG è attiva in settori i cui prodotti sono ampiamente venduti negli Stati membri. Oltre alla Grecia, sono nove gli Stati membri produttori di alluminio: la Francia, la Germania, l’Italia, i Paesi Bassi, la Polonia, la Romania, la Spagna, la Svezia e il Regno Unito (6). La produzione di energia elettrica è presente in tutti gli Stati membri ed è un’attività economica liberalizzata. Quando un aiuto di Stato rafforza la posizione di un’impresa rispetto ad altre imprese concorrenti degli Stati membri nello stesso segmento di mercato tali imprese sono da considerarsi come colpite dall’aiuto. Pertanto, il criterio della distorsione della concorrenza e delle ripercussioni sul commercio dello Stato membro è soddisfatto.

    (32)

    Tale punto non è stato contestato né dalla Grecia né dal beneficiario.

    e)   Conclusione relativa all’esistenza di elementi di aiuto nella prima misura

    (33)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che la tariffa agevolata per l’energia elettrica a favore di AoG costituisce un aiuto di Stato a favore di quest’ultima ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE. L’importo dell’aiuto è pari a 17,4 milioni di EUR che equivalgono alla differenza tra a) le entrate che PPC avrebbe avuto qualora ad AoG fosse stata applicata la tariffa standard nel periodo gennaio 2007 - marzo 2008 e b) le entrate ottenute da PCC sulla base della tariffa effettivamente applicata a AoG in quel periodo, vale a dire 131,4 milioni di EUR.

    f)   La prima misura è un aiuto illegale

    (34)

    AoG sostiene che la prima decisione giudiziaria del gennaio 2007 non prevedeva sostanziali modifiche dell’accordo preferenziale iniziale (cfr. il considerando 16). Pertanto, secondo AoG, la decisione non concedeva un nuovo aiuto a AoG e la misura di tariffazione agevolata dell’elettricità rimaneva un aiuto esistente.

    (35)

    La Commissione non può accettare l’argomento di AoG. Inizialmente era previsto che la tariffa agevolata, che costituiva un aiuto esistente, terminasse nel marzo 2006 previa notifica preventiva da parte di PPC. Una volta avvenuto ciò, l’aiuto esistente è cessato come previsto inizialmente dalle condizioni relative alla concessione della tariffa agevolata. Qualsiasi concessione di tariffa ridotta per l’energia elettrica che rientri nella definizione di aiuto di Stato (come in questo caso) costituisce un aiuto nuovo, indipendentemente dal fatto che i suoi termini possano essere analoghi a quelli della misura di aiuto precedentemente esistente. La giurisprudenza della Corte di giustizia afferma chiaramente che l’estensione di un aiuto esistente costituisce un aiuto nuovo e deve essere notificata (7). A maggior ragione è così quando un aiuto esistente viene riattivato diversi mesi dopo.

    (36)

    Il nuovo aiuto, non essendo stato notificato alla Commissione conformemente all’articolo 108 del TFUE, è illegale.

    La seconda misura:   l’estensione della rete del gas a AoG

    a)   Vantaggio

    (37)

    L’indagine ha dimostrato che la decisione di estendere la rete ha comportato un aumento delle entrate per NGSO grazie ai diritti di utilizzazione pagati dagli utenti. Infatti, i clienti come AoG devono pagare a NGSO dei diritti per utilizzare la rete. La Commissione ritiene che la misura, vale a dire la costruzione del gasdotto, sia stata razionale dal punto di vista economico per l’operatore della rete e che pertanto non abbia determinato un vantaggio per AoG. Un operatore privato di rete avrebbe effettuato lo stesso investimento.

    (38)

    Conformemente alle informazioni presentate dalle autorità greche, la Commissione osserva che l’investimento in questione genera entrate annue, da parte degli utilizzatori finali, pari a 11,6 milioni di EUR a favore di NGSO. La Commissione ha comparato tale importo con il costo dell’investimento (investimento una tantum) e con i costi di funzionamento (su base annua) del gasdotto al fine di verificare se l’investimento fosse conforme al principio dell’investitore in un’economia di mercato, vale a dire se vi fosse un adeguato ritorno per l’investitore,

    (39)

    Conformemente alle informazioni presentate dalle autorità greche, il costo dell’investimento per il gasdotto di AoG è stato di 12,64 milioni di EUR in totale (9,04 milioni pagati da NGSO e 3,6 milioni finanziati mediante sovvenzione comunitaria, come descritto al punto 14). Oltre al costo dell’investimento una tantum, le spese di funzionamento annue sono stimate pari a 0,933 milioni di EUR. Pertanto, è evidente che le entrate annuali di 11,6 milioni di EUR apportano a NGSO un rendimento molto alto. La durata del periodo di ammortamento dell’investimento (compresa la parte finanziata con il sostegno dell’UE) è inferiore a 15 mesi. Il rendimento degli investimenti (tasso interno di rendimento), in relazione ad un periodo ipotetico di gestione della rete del gas di vent’anni, è dell’84 %. In considerazione del suo livello elevato la Commissione ritiene che il rendimento sarebbe stato sufficiente a motivare un investitore privato ad effettuare lo stesso investimento (8). La Commissione ritiene, pertanto, che la decisione dello Stato di estendere la rete del gas non abbia attribuito a AoG un vantaggio che non avrebbe potuto ottenere a condizioni di mercato.

    (40)

    Il requisito del vantaggio non è quindi soddisfatto. Di conseguenza, non è necessario continuare la valutazione sulla base degli altri criteri che devono essere soddisfatti affinché una misura costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

    b)   Conclusione relativa all’esistenza di elementi di aiuto nella seconda misura

    (41)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che l’estensione della rete nazionale del gas non costituisce un aiuto di Stato a favore di AoG ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE.

    V. b)   COMPATIBILITÀ DELL’AIUTO CON IL MERCATO INTERNO

    (42)

    Dal momento che la prima misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, la sua compatibilità deve essere valutata alla luce delle deroghe di cui agli articoli 2 e 3 di detto articolo.

    (43)

    L’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato TFUE prevede deroghe alla norma generale secondo la quale gli aiuti di Stato sono incompatibili con il mercato interno sancita dall’articolo 107, paragrafo 1.

    (44)

    Le deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 2, del TFUE non si applicano al caso in questione dal momento che la misura in esame non ha un carattere sociale, non è concessa a singoli consumatori, non ha l’obiettivo di ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali né è destinata all’economia di alcune regioni della Repubblica federale di Germania per compensare gli svantaggi derivati dalla divisione.

    (45)

    Altre deroghe sono previste dall’articolo 107, paragrafo 3 del TFUE. È chiaro che non si possono applicare deroghe di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettere b), d) ed e) dell’articolo 107, alle quali del resto non fanno alcun riferimento le autorità greche. Qui di seguito la Commissione valuterà l’eventuale compatibilità della prima misura ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c).

    (46)

    L’articolo 107, paragrafo 3, lettera a) stabilisce che possono essere considerati compatibili con il mercato interno «gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione». AoG si trova in una regione ammissibile agli aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE e quindi potrebbe essere ammissibile ad aiuti regionali.

    (47)

    Gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale applicabili all’epoca della tariffa agevolata, vale a dire nel gennaio 2007 [«gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 2006» (9)] stabiliscono le condizioni per l’approvazione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

    (48)

    Gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 2006 definiscono gli aiuti al funzionamento come aiuti destinati a ridurre le spese correnti dell’impresa. Conformemente agli orientamenti, possono essere concessi aiuti di questo tipo nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), purché essi i) siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura; e ii) purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare (paragrafo 76).

    (49)

    La Commissione fa presente che le spese correnti non sono spese di capitale ma, di solito, spese ricorrenti necessarie per il funzionamento di un’impresa. In tal senso, la tariffa agevolata per l’energia elettrica applicata a AoG ha ridotto le spese correnti. Essa costituisce, quindi, un aiuto al funzionamento che non è stato concesso conformemente agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 2006. Le autorità greche non hanno fornito alcuna prova a dimostrazione del fatto che la riduzione della tariffa per l’energia elettrica fosse giustificata in virtù del suo contributo allo sviluppo regionale o della sua natura, né hanno dimostrato che fosse proporzionale a un qualche svantaggio da compensare. Inoltre, non hanno fornito alcun tipo di dato o calcolo relativo a uno svantaggio della regione né al livello dell’aiuto al fine di dimostrare che quest’ultimo era proporzionale al primo.

    (50)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 2006.

    (51)

    Per quanto riguarda la compatibilità dell’aiuto ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (10), la Commissione ritiene che, sulla base dei dati finanziari forniti dalle autorità greche, AoG sia una grande impresa, come risulta dal punto 7. Conformemente all’articolo 1, paragrafo 5 del regolamento generale di esenzione per categoria, gli aiuti ad hoc a grandi imprese sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento.

    (52)

    Inoltre, conformemente all’articolo 8, paragrafo 3 del regolamento generale di esenzione per categoria, quando gli aiuti contemplati dal regolamento sono concessi alle grandi imprese, lo Stato membro deve confermare l’effetto di incentivazione mediante una documentazione che analizzi la redditività del progetto o dell’attività del beneficiario con e senza l’aiuto. La Commissione non ha ricevuto alcuna prova in tal senso.

    (53)

    In conclusione, l’aiuto concesso a AoG non è compatibile ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria.

    (54)

    L’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE stabilisce che possono essere considerati compatibili con il mercato comune «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

    (55)

    La Commissione ritiene che la deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) non si applichi al caso in esame. È vero che AoG è ubicata in un’area ammissibile agli aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a) e non ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) (11). Per quanto riguarda lo sviluppo di talune attività economiche, la Commissione osserva che il settore della produzione di alluminio non è soggetto a norme specifiche in materia di aiuti di Stato che possano essere applicate al beneficiario. Le altre norme in materia di aiuti di Stato sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) sono palesemente non applicabili. In particolare, AoG non è ammissibile ad aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione. Infatti, AoG non era un’impresa in difficoltà all’epoca dell’aiuto dal momento che non soddisfaceva nessuno dei criteri di cui ai punti 9-11 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione d’imprese in difficoltà del 1999, applicabili all’epoca in cui è stata concessa la tariffa agevolata (12). Inoltre, gli aiuti alla ristrutturazione sono vincolati all’esistenza di un valido piano di ristrutturazione. Le autorità greche non hanno fornito alcun piano di ristrutturazione. In conclusione, l’aiuto concesso a AoG non è compatibile ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione.

    (56)

    Alla luce di quanto precede la Commissione conclude che la misura di aiuto in questione è incompatibile con il TFUE. In particolare, la Commissione ritiene che la differenza tra a) le entrate che PPC avrebbe avuto qualora ad AoG fosse stata applicata la tariffa standard nel periodo gennaio 2007-marzo 2008; e b) le entrate ottenute da PCC sulla base della tariffa effettivamente applicata a AoG in quel periodo costituisca un aiuto di Stato incompatibile a favore di AoG.

    VI.   CONCLUSIONE

    (57)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione giunge alla conclusione che la prima misura costituisce un aiuto di Stato ed è incompatibile con il mercato interno. Conclude, inoltre, che l’estensione della rete nazionale del gas non costituisce un aiuto di Stato.

    (58)

    L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (13) stabilisce che «nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario».

    (59)

    Pertanto, dal momento che la misura in questione è considerata un aiuto illegale e incompatibile, al fine di ripristinare la situazione di mercato precedente la concessione dell’aiuto, deve essere recuperato l’importo dell’aiuto. Ai fini del recupero deve essere considerato come punto di partenza il momento in cui è stato concesso il vantaggio al beneficiario, vale a dire la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario che deve corrispondere gli interessi fino alla data del rimborso effettivo dell’aiuto.

    (60)

    L’elemento di aiuto incompatibile consiste nella differenza tra a) le entrate che PPC avrebbe avuto qualora ad AoG fosse stata applicata la tariffa standard nel periodo gennaio 2007-marzo 2008; e b) le entrate ottenute da PCC sulla base della tariffa effettivamente applicata a AoG in quel periodo. L’importo dell’aiuto così concesso ad AoG ammonta in detto periodo a 17,4 milioni di EUR,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   L’aiuto di Stato dell’importo di 17,4 milioni di EUR illegalmente concesso dalla Grecia a favore di Aluminium of Greece SA e della società che le è succeduta Aluminium SA, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, mediante una tariffa agevolata per l’energia elettrica è incompatibile con il mercato interno.

    2.   L’estensione della rete nazionale del gas non costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    Articolo 2

    1.   La Grecia recupera presso il beneficiario l’aiuto di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

    2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.

    3.   Gli interessi sono calcolati su base composta conformemente al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (14) e al regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (15) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.

    4.   La Grecia annulla tutti i pagamenti pendenti nell’ambito dell’aiuto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

    Articolo 3

    1.   Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1, primo comma, è immediato e effettivo.

    2.   La Grecia garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

    Articolo 4

    1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Grecia trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:

    a)

    l’importo totale (capitale e interessi) che deve essere restituito dal beneficiario;

    b)

    una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

    c)

    i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto.

    2.   La Grecia tiene la Commissione informata in merito allo stato di avanzamento delle misure per l’attuazione della decisione, sino all’effettiva restituzione dell’aiuto di cui all’articolo 1, primo comma. Trasmette immediatamente, su richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

    Articolo 5

    Destinataria della presente decisione è la Repubbluca ellenica.

    Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2011

    Per la Commissione

    Joaquín ALMUNIA

    Vicepresidente


    (1)  GU C 96 del 16.4.2010, pag. 7.

    (2)  Cfr. la nota 1.

    (3)  All’epoca l’operatore del sistema di trasporto era la «Public Gas Corporation» (in appresso PGC), una società detenuta al 65 % dallo Stato. Il sistema nazionale di trasporto del gas (compresa la connessione a AoG) è stato successivamente trasferito a National Gas System Operator (in appresso NGSO) costituito il 30 marzo 2007 come una controllata di PGC.

    (4)  In particolare, il programma operativo «Competitività», asse 7 «Energia e sviluppo sostenibile», misura 7.1 «Penetrazione del gas naturale nel settore domestico e terziario, ai consumatori industriali e nel settore dei trasporti».

    (5)  GU C 9 del 15.1.2003, pag. 6.

    (6)  Fonte: European Aluminium Association, Aluminium use in Europe, country profiles, 2005-2008, http://www.eaa.net

    (7)  Causa 70/72, Commissione contro Germania, Racc. 1973, pag. 813, punto 14 e sentenza nella causa C-197/99 P, Belgio contro Commissione, Racc. 2003, pag. I-8461, punto 109.

    (8)  Per un’indicazione sul rendimento nel settore della trasmissione del gas, cfr. la decisione della Commissione n. 594/09 – Aiuti a favore di Gaz System SA per le reti di trasporto del gas in Polonia, segnatamente il punto 17: «Il tasso di rendimento sul capitale applicabile a Gaz-System dal 1o giugno 2009 è pari al 10,8 %».

    (9)  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

    (10)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3

    (11)  Inoltre, gli aiuti al funzionamento regionali non sono concessi ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE.

    (12)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

    (13)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

    (14)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

    (15)  GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1.


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