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Document 32012D0297

2012/297/UE: Decisione del Consiglio, del 7 giugno 2012 , relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

GU L 151 del 12.6.2012, pp. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/297/oj

12.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 2012

relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

(2012/297/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») contiene disposizioni e norme specifiche in materia di statistiche.

(2)

È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo (3).

(3)

Il regolamento (UE) n. 692/2011 ha abrogato la direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (4), che è integrata nell’allegato XXI dell’accordo SEE.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XXI dell’accordo SEE.

(5)

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 giugno 2012

Per il Consiglio

Il presidente

M. BØDSKOV


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)   GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17.

(4)   GU L 291 del 6.12.1995, pag. 32.


Progetto di

DECISIONE N. …/2012 DEL COMITATO MISTO SEE

del

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo SEE è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. …/…del …. (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo (2).

(3)

Il regolamento (UE) n. 692/2011 ha abrogato la direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (3), che è integrata nell’allegato XXI dell’accordo SEE.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XXI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 7c (Direttiva 95/57/CE del Consiglio) dell’allegato XXI è sostituito dal seguente:

«7c.

32011 R 0692: Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:

Il Liechtenstein è dispensato dal raccogliere i dati richiesti dall’allegato II del presente regolamento.».

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 692/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L …

(2)   GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17.

(3)   GU L 291 del 6.12.1995, pag. 32.

(*1)  [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]


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