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Document 32012D0139
2012/139/EU: Council Decision of 24 January 2012 establishing whether effective action has been taken by Hungary in response to the Council recommendation of 7 July 2009
2012/139/UE: Decisione del Consiglio, del 24 gennaio 2012 , che stabilisce se l’Ungheria abbia dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009
2012/139/UE: Decisione del Consiglio, del 24 gennaio 2012 , che stabilisce se l’Ungheria abbia dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009
GU L 66 del 6.3.2012, p. 6–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
6.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 66/6 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 gennaio 2012
che stabilisce se l’Ungheria abbia dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009
(2012/139/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 8,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 126, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. |
(2) |
Il patto di stabilità e crescita è basato sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro. Il patto di stabilità e crescita include il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1), adottato al fine di favorire la tempestiva correzione di disavanzi pubblici eccessivi. |
(3) |
Con decisione 2004/918/CE (2) adottata il 5 luglio 2004 il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, ha stabilito, in conformità dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che in Ungheria esisteva un disavanzo eccessivo (3). |
(4) |
Il 5 luglio 2004 il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, ha raccomandato, in conformità dell’articolo 104, paragrafo 7, TCE, che le autorità ungheresi prendessero provvedimenti in una prospettiva a medio termine per portare il disavanzo al di sotto del 3 % del PIL entro il 2008. Con decisione 2005/348/CE (4) adottata il 18 gennaio 2005 il Consiglio ha stabilito, in conformità dell’articolo 104, paragrafo 8, TCE, che l’Ungheria non aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio. |
(5) |
L’8 marzo 2005, sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha adottato una seconda raccomandazione a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, TCE, confermando il termine del 2008 per la correzione del disavanzo eccessivo. Dopo un consistente peggioramento delle prospettive di bilancio in Ungheria, con decisione 2005/843/CE (5) adottata l’8 novembre 2005 il Consiglio ha stabilito, in conformità dell’articolo 104, paragrafo 8, TCE, che l’Ungheria per la seconda volta non aveva dato seguito effettivo alle raccomandazioni del Consiglio. |
(6) |
Di conseguenza, il 10 ottobre 2006, sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha adottato una terza raccomandazione all’Ungheria a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, TCE, posticipando fino al 2009 il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il 7 luglio 2009, nella sua raccomandazione adottata in conformità dell’articolo 104, paragrafo 7, TCE, il Consiglio ha concluso che si poteva ritenere che le autorità ungheresi avessero adottato misure efficaci in risposta alle raccomandazioni dell’ottobre 2006. In considerazione della grave recessione verificatasi nel quadro della crisi economica e finanziaria, nella stessa raccomandazione il Consiglio ha emesso una versione riveduta della terza raccomandazione a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, TCE. |
(7) |
La raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009 invitava le autorità ungheresi a porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo al più tardi entro il 2011. In particolare, all’Ungheria è stato raccomandato di: i) contenere il deterioramento della posizione di bilancio nel 2009 garantendo una rigorosa attuazione delle misure correttive adottate e annunciate al fine di rispettare l’obiettivo del 3,9 % del PIL; ii) mettere in atto in modo rigoroso, a partire dal 2010, le misure di risanamento necessarie a garantire una continua riduzione del disavanzo strutturale e una nuova diminuzione del disavanzo nominale, facendo maggior ricorso alle misure strutturali per assicurare un miglioramento duraturo delle finanze pubbliche; iii) definire e adottare tempestivamente le misure di risanamento necessarie a correggere il disavanzo eccessivo entro il 2011; iv) garantire uno sforzo di bilancio complessivo pari allo 0,5 % del PIL per il periodo 2010-2011; v) fare in modo che il rapporto tra debito pubblico lordo e PIL venisse incanalato con decisione su una traiettoria discendente. |
(8) |
Il 27 gennaio 2010 la Commissione ha indirizzato una comunicazione al Consiglio (6) nella quale giungeva alla conclusione che, sulla base delle informazioni disponibili in quel momento, l’Ungheria aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009. La Commissione è giunta a tale conclusione tenendo conto, in particolare, delle misure di risanamento pari all’1,5 % del PIL per raggiungere l’obiettivo del 3,9 % del PIL per il disavanzo 2009, delle riforme strutturali in ambito pensionistico e del sistema previdenziale sociale per conseguire l’obiettivo del 3,8 % del PIL per il disavanzo 2010 e dei progressi compiuti sul fronte dell’attuazione del nuovo quadro fiscale, ma, allo stesso tempo, la Commissione ha richiamato l’attenzione sulla presenza di rischi significativi. |
(9) |
Il 15 dicembre 2011 l’Ungheria ha presentato alla Commissione e al Consiglio la relazione sulle misure adottate in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009 a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, del trattato, del dicembre 2011 («relazione intermedia PDE del dicembre 2011»). Sulla base, tra l’altro, di tale relazione intermedia, una valutazione aggiornata delle azioni avviate dall’Ungheria per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2011 in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009 ha portato alle seguenti conclusioni:
|
(10) |
La conclusione generale è che l’Ungheria formalmente rispetta sì il valore di riferimento del 3 % del PIL entro il 2011, ma che tale risultato non è fondato su una correzione strutturale e sostenibile. L’eccedenza di bilancio del 2011 si basa su entrate una tantum significative, ossia pari a oltre il 10 % del PIL, in un contesto di deterioramento strutturale cumulativo del 2,75 % del PIL nel 2010 e nel 2011, a fronte di un miglioramento cumulativo del saldo di bilancio pari allo 0,5 % del PIL. Inoltre, nel 2012 le autorità prevedono di attuare misure strutturali sostanziali riducendo il disavanzo strutturale al 2,6 % del PIL; il valore di riferimento del 3 % del PIL resta rispettato solo grazie a misure una tantum pari a quasi l’1 % del PIL. Infine, nel 2013 il disavanzo (al 3,25 % del PIL) dovrebbe nuovamente superare la soglia di disavanzo del 3 % del PIL anche tenendo conto di ulteriori misure annunciate dopo le previsioni dell’autunno 2011. L’ aumento del disavanzo nel 2013 è dovuto principalmente al fatto che le entrate una tantum sono, come previsto, in fase di graduale eliminazione, mentre non tutte le riforme strutturali previste sono strutturate in modo sufficientemente dettagliato. Nel complesso, ciò consente di concludere che le risposte delle autorità ungheresi alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009 adottate in conformità dell’articolo 104, paragrafo 7, TEC sono state insufficienti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’Ungheria non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009 a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, TEC entro il periodo ivi fissato.
Articolo 2
L’Ungheria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2012
Per il Consiglio
La presidente
M. VESTAGER
(1) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.
(2) GU L 389 del 30.12.2004, pag. 27.
(3) Per tutti i documenti connessi alla procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti dell’Ungheria si rinvia al seguente sito: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/index_it.htm
(4) GU L 110 del 30.4.2005, pag. 42.
(5) GU L 314 del 30.11.2005, pag. 18.
(6) COM/2010/0010 def.