This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012D0110
2012/110/EU: Commission Implementing Decision of 10 February 2012 concerning preventive vaccination against low pathogenic avian influenza in mallard ducks in Portugal and certain measures restricting the movements of such poultry and their products (notified under document C(2012) 676) Text with EEA relevance
2012/110/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 febbraio 2012 , relativa alla vaccinazione preventiva in Portogallo contro l’influenza aviaria a bassa patogenicità delle anatre domestiche e ad alcune misure che limitano la movimentazione di tale pollame e dei relativi prodotti [notificata con il numero C(2012) 676] Testo rilevante ai fini del SEE
2012/110/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 febbraio 2012 , relativa alla vaccinazione preventiva in Portogallo contro l’influenza aviaria a bassa patogenicità delle anatre domestiche e ad alcune misure che limitano la movimentazione di tale pollame e dei relativi prodotti [notificata con il numero C(2012) 676] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 50 del 23.2.2012, pp. 46–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2013
|
23.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 50/46 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2012
relativa alla vaccinazione preventiva in Portogallo contro l’influenza aviaria a bassa patogenicità delle anatre domestiche e ad alcune misure che limitano la movimentazione di tale pollame e dei relativi prodotti
[notificata con il numero C(2012) 676]
(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/110/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2005/94/CE stabilisce alcune misure preventive relative alla sorveglianza e all’individuazione precoce dell’influenza aviaria, nonché alla sensibilizzazione delle autorità competenti e degli allevatori e a una loro maggiore preparazione ai rischi che tale malattia comporta. |
|
(2) |
A seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria nel 2007 e nel 2008 in alcune aziende avicole nella zona centrale e occidentale del Portogallo, in particolare in aziende di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina da penna, è stato messo in atto un piano di vaccinazione d’emergenza a norma della decisione 2008/285/CE della Commissione, del 19 marzo 2008, relativa alla vaccinazione d’emergenza in Portogallo contro l’influenza aviaria a bassa patogenicità delle anatre domestiche e ad alcune misure che limitano la movimentazione di tale pollame e dei relativi prodotti (2), e la malattia è stata eradicata con successo. |
|
(3) |
Tuttavia, sulla base di una valutazione del rischio è stato deciso che le anatre domestiche da riproduzione di alto valore allevate in un’azienda situata nella regione di Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha (di seguito «l’azienda») erano ancora esposte al rischio potenziale di infezione da virus dell’influenza aviaria, in particolare attraverso il possibile contatto indiretto con volatili selvatici. |
|
(4) |
Il Portogallo ha quindi presentato un piano di vaccinazione preventiva contro l’influenza aviaria da attuarsi come misura a lungo termine fino al 31 luglio 2009 approvato con la decisione 2008/838/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, relativa alla vaccinazione preventiva in Portogallo contro l’influenza aviaria a bassa patogenicità delle anatre domestiche e ad alcune misure che limitano la movimentazione di tale pollame e dei relativi prodotti (3). Un ulteriore piano di vaccinazione preventiva, approvato con la decisione 2010/189/UE della Commissione, del 29 marzo 2010, relativa alla vaccinazione preventiva in Portogallo contro l’influenza aviaria a bassa patogenicità delle anatre domestiche e ad alcune misure che limitano la movimentazione di tale pollame e dei relativi prodotti (4), è stato attuato dal Portogallo fino al 31 luglio 2011. |
|
(5) |
A norma dell’articolo 8 della decisione 2010/189/UE, il Portogallo ha presentato una relazione sull’attuazione del piano di vaccinazione preventiva al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. |
|
(6) |
Il 28 novembre 2011 il Portogallo ha presentato alla Commissione per approvazione un nuovo piano di vaccinazione preventiva da applicare fino al 31 luglio 2013 («piano di vaccinazione preventiva»). |
|
(7) |
Nei pareri scientifici sull’uso della vaccinazione nella lotta contro l’influenza aviaria espressi dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare nel 2005 (5), nel 2007 (6) e nel 2008 (7), il gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali ha sostenuto che la vaccinazione d’emergenza e preventiva contro l’influenza aviaria costituisce un valido strumento che integra le misure di lotta contro tale malattia. |
|
(8) |
La Commissione ha esaminato inoltre il piano di vaccinazione preventiva riguardante l’azienda di cui sopra presentato dal Portogallo e ritiene che sia conforme alle pertinenti disposizioni dell’Unione. Vista la situazione epidemiologica relativa all’influenza aviaria a bassa patogenicità in Portogallo, il tipo di azienda interessata dalla vaccinazione e l’ambito di applicazione limitato del piano di vaccinazione, è opportuno approvare tale piano. |
|
(9) |
Ai fini del piano di vaccinazione preventiva da attuarsi in Portogallo è opportuno impiegare unicamente vaccini autorizzati a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (8) o del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (9). |
|
(10) |
È opportuno inoltre sorvegliare e sottoporre a esami di laboratorio le anatre domestiche vaccinate detenute dall’azienda di cui sopra e i volatili sentinella non vaccinati, secondo quanto indicato nel piano di vaccinazione preventiva. |
|
(11) |
È altresì opportuno introdurre determinate restrizioni alla movimentazione delle anatre domestiche vaccinate, delle loro uova da cova e delle anatre domestiche nate da tali anatre in conformità al piano di vaccinazione preventiva. Visto il numero esiguo di anatre domestiche presenti nell’azienda in cui si effettuerà la vaccinazione preventiva e per ragioni di tracciabilità e di logistica, i volatili vaccinati non vanno spostati dall’azienda, ma abbattuti alla fine del loro ciclo riproduttivo in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 93/119/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento (10). |
|
(12) |
Per quanto concerne gli scambi di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina da penna, il Portogallo ha adottato provvedimenti supplementari a norma della decisione 2006/605/CE della Commissione, del 6 settembre 2006, concernente alcune misure di protezione relative agli scambi intracomunitari di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina (11). |
|
(13) |
Al fine di ridurre l’impatto economico sull’azienda interessata vanno fissate alcune deroghe alle restrizioni della movimentazione di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate, dato che tale movimentazione non rappresenta un rischio specifico di propagazione della malattia, a condizione anche che sia predisposta una sorveglianza ufficiale e che siano rispettate le norme specifiche di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi all’interno dell’Unione. |
|
(14) |
Il piano di vaccinazione preventiva va approvato affinché possa essere messo in opera fino al 31 luglio 2013. Di conseguenza, la presente decisione si applica solo fino a tale data. |
|
(15) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. La presente decisione stabilisce determinati provvedimenti da applicarsi in Portogallo in relazione alla vaccinazione preventiva di anatre domestiche (Anas platyrhynchos) destinate al ripopolamento della selvaggina da penna (di seguito «anatre domestiche») in un’azienda particolarmente a rischio d’introduzione dell’influenza aviaria.
Tali provvedimenti comprendono alcune restrizioni della movimentazione in Portogallo delle anatre domestiche vaccinate, delle uova da cova e delle anatre domestiche da esse derivate, nonché della loro spedizione da detto Stato membro.
2. La presente decisione si applica fatte salve le misure di protezione che il Portogallo deve adottare a norma della direttiva 2005/94/CE e della decisione 2006/605/CE.
Articolo 2
Approvazione del piano di vaccinazione preventiva
1. È approvato il piano di vaccinazione preventiva riguardante il Portogallo contro l’influenza aviaria a bassa patogenicità presentato dal Portogallo alla Commissione il 28 novembre 2011, da effettuarsi in un’azienda situata nella regione di Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha fino al 31 luglio 2013 («il piano di vaccinazione preventiva»).
2. La Commissione pubblica il piano di vaccinazione preventiva.
Articolo 3
Condizioni per l’attuazione del piano di vaccinazione preventiva
1. Il Portogallo garantisce che le anatre domestiche siano vaccinate conformemente al piano di vaccinazione preventiva con un vaccino inattivato monovalente contenente il sottotipo H5 del virus dell’influenza aviaria, autorizzato dallo Stato membro a norma della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004.
2. Il Portogallo garantisce inoltre che siano effettuati la sorveglianza e gli esami di laboratorio dell’azienda che detiene le anatre domestiche vaccinate e le anatre sentinella non vaccinate, secondo quanto stabilito nel piano di vaccinazione preventiva.
3. Il Portogallo garantisce un’attuazione efficace del piano di vaccinazione preventiva.
Articolo 4
Marcatura, restrizioni della movimentazione e delle spedizioni ed eliminazione delle anatre domestiche vaccinate
L’autorità competente garantisce che le anatre domestiche vaccinate presenti nell’azienda di cui all’articolo 2, paragrafo 1:
|
a) |
rechino una marcatura individuale; |
|
b) |
non siano oggetto di spostamenti all’interno del Portogallo; né |
|
c) |
di spedizione da detto Stato membro. |
Dopo il periodo di riproduzione, tali anatre sono abbattute presso l’azienda di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 93/119/CEE, e le loro carcasse sono eliminate in modo sicuro.
Articolo 5
Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di uova da cova di anatre domestiche dell’azienda di cui all’articolo 2, paragrafo 1
L’autorità competente garantisce che le uova da cova delle anatre domestiche dell’azienda di cui all’articolo 2, paragrafo 1, possano essere oggetto di spostamenti solamente verso un incubatoio all’interno del Portogallo e non di spedizioni dal Portogallo.
Articolo 6
Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate
1. L’autorità competente garantisce che le anatre domestiche nate dalle anatre domestiche vaccinate possano essere trasferite dopo la schiusa soltanto in un’azienda situata in una zona circostante definita dal Portogallo attorno all’azienda di cui all’articolo 2, paragrafo 1, come stabilito nel piano di vaccinazione preventiva.
2. In deroga al paragrafo 1 e a condizione che le anatre domestiche nate dalle anatre domestiche vaccinate abbiano più di quattro mesi, esse possono:
|
a) |
essere messe in libertà in Portogallo; oppure |
|
b) |
essere spedite dal Portogallo a condizione che:
|
Articolo 7
Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate
Il Portogallo garantisce che i certificati sanitari per gli scambi all’interno dell’Unione europea di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), includano la frase seguente:
«Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione di esecuzione 2012/110/UE della Commissione (*1).
Articolo 8
Relazioni
Il Portogallo presenta alla Commissione una relazione sull’attuazione del piano di vaccinazione preventiva entro un mese dalla data di applicazione della presente decisione e trasmette relazioni semestrali al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
Articolo 9
Applicabilità
La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2013.
Articolo 10
Destinatari
La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(2) GU L 92 del 3.4.2008, pag. 37.
(3) GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 40.
(4) GU L 83 del 30.3.2010, pag. 62.
(5) EFSA Journal (2005) 266, pagg. 1-21; Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza.
(6) EFSA Journal (2007) 489, Scientific Opinion on Vaccination against avian influenza of H5 and H7 subtypes in domestic poultry and captive birds.
(7) EFSA Journal (2008) 715, pagg. 1-161, Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of avian influenza and the risks of its introduction into the EU poultry holdings.
(8) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.
(9) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.