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Asiakirja 32012D0029

2012/29/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 gennaio 2012 , sulla conformità della norma EN 60065:2002/A12:2011 «Apparecchi audio, video e simili — Requisiti di sicurezza» e della norma EN 60950-1:2006/A12:2011 «Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione — Sicurezza — parte 1: Requisiti generali» all’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla pubblicazione dei riferimenti a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [notificata con il numero C(2012) 55] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 13 del 17.1.2012, s. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Asiakirjan oikeudellinen asema Ei enää voimassa, Voimassaolon päättymispäivämäärä: 09/10/2019; abrogato da 32019D1698

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/29/oj

17.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/7


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2012

sulla conformità della norma EN 60065:2002/A12:2011 «Apparecchi audio, video e simili — Requisiti di sicurezza» e della norma EN 60950-1:2006/A12:2011 «Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione — Sicurezza — parte 1: Requisiti generali» all’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla pubblicazione dei riferimenti a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

[notificata con il numero C(2012) 55]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/29/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

sentito il comitato permanente istituito a norma dell’articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (2),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE, i produttori sono tenuti a immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.

(2)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE, si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva.

(3)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE, le norme europee sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati della Commissione.

(4)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE, la Commissione è tenuta a pubblicare i riferimenti di tali norme.

(5)

Il 28 settembre 2009 la Commissione ha trasmesso agli organismi europei di normalizzazione il mandato M/452 relativo all’elaborazione di una norma europea di sicurezza che stabilisse i requisiti in materia di protezione contro un’eccessiva pressione sonora dei lettori di musica portatili e dei telefoni mobili con funzione di lettore di musica.

(6)

Il 24 gennaio 2011 il comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) ha adottato la norma EN 60065:2002/A12:2011 «Apparecchi audio, video e simili — Requisiti di sicurezza» e la norma EN 60950-1:2006/A12:2011 «Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione — Sicurezza — parte 1: Requisiti generali» in risposta al mandato della Commissione.

(7)

Le norme EN 60065:2002/A12:2011 e EN 60950-1:2006/A12:2011 assolvono il mandato M/452 e sono conformi all’obbligo generale di sicurezza della direttiva 2001/95/CE. I loro riferimenti devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui alla direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La norma EN 60065:2002/A12:2011 «Apparecchi audio, video e simili — Requisiti di sicurezza» e la norma EN 60950-1:2006/A12:2011 «Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione — Sicurezza — parte 1: Requisiti generali» soddisfano l’obbligo di sicurezza della direttiva 2001/95/CE per i rischi di cui trattano.

Articolo 2

I riferimenti delle norme EN 60065:2002/A12:2011 e EN 60950-1:2006/A12:2011 sono pubblicati nella parte C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)   GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.


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