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Dokumentum 32011R1331

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio, del 14 dicembre 2011 , che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese

    GU L 336 del 20.12.2011., 6—19. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    A dokumentum hatályossági állapota Már nem hatályos, Érvényesség vége: 06/03/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1331/oj

    20.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 336/6


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1331/2011 DEL CONSIGLIO

    del 14 dicembre 2011

    che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

    vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   MISURE PROVVISORIE

    (1)

    Con il regolamento (UE) n. 627/2011 (2) («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

    (2)

    Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia («la denuncia») presentata il 16 agosto 2010 dal comitato di difesa dell’industria dei tubi di acciaio inossidabile senza saldatura dell’Unione europea («il comitato di difesa») per conto di due gruppi di produttori dell’Unione («i denunzianti») rappresentanti una quota maggioritaria, nella fattispecie oltre il 50 %, della produzione totale dell’Unione di alcuni tipi di tubi d’acciaio inossidabile senza saldatura.

    (3)

    Come indicato al considerando 14 del regolamento provvisorio, si ricorda che l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e la fine del PI («il periodo in esame»).

    B.   FASE SUCCESSIVA DELLA PROCEDURA

    (4)

    In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. La Commissione ha continuato a cercare tutte le informazioni ritenute necessarie per giungere a conclusioni definitive.

    Esame individuale

    (5)

    Quanto alle tre richieste di esame individuale, si è deciso in via definitiva che esse non potevano essere concesse in quanto avrebbero reso l’inchiesta eccessivamente onerosa e avrebbero ostacolato l’ultimazione dell’inchiesta a tempo debito. Come illustrato nel considerando 6 del regolamento provvisorio, la Commissione ha selezionato un campione rappresentativo, riguardante il 25 % delle importazioni totali registrate presso Eurostat durante il PI e oltre il 38 % del volume complessivo degli esportatori che hanno cooperato durante il PI. Come indicato nel considerando 13 del regolamento provvisorio, due dei tre produttori esportatori inseriti nel campione costituiscono grandi gruppi. La loro ampiezza ha rappresentato un onere particolare per l’inchiesta attuale in termini di sforzi investigativi e di analisi. In queste circostanze, non è stato possibile soddisfare le richieste di esame individuale di altri produttori esportatori.

    C.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    1.   Prodotto in esame

    (6)

    Occorre rammentare che, a norma del considerando 15 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è costituito da alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili, originari della RPC, attualmente classificati ai codici NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00 («il prodotto in esame»).

    (7)

    In mancanza di osservazioni riguardo al prodotto in esame a seguito della divulgazione delle conclusioni provvisorie, si confermano i considerando da 15 a 19 del regolamento provvisorio.

    2.   Prodotto simile

    (8)

    In mancanza di ulteriori osservazioni sono confermate le conclusioni di cui al considerando 20 del regolamento provvisorio.

    D.   DUMPING

    1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

    (9)

    In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, alcune parti hanno contestato alcuni dei risultati connessi alla determinazione del TEM di cui ai considerando da 21 a 43 del regolamento provvisorio.

    (10)

    Una delle parti ha argomentato che la Commissione non ha divulgato le differenze di prezzo delle materie prime tra il mercato dell’UE e quello della RPC. In merito, si è rilevato che tanto nella comunicazione di informazioni relative al TEM quanto nel regolamento provvisorio si menziona la differenza di prezzi nominali tra i prezzi dell’UE, degli Stati Uniti e della RPC delle materie prime. Come dichiarato nel considerando 27 del regolamento provvisorio tale differenza, in media e a seconda della qualità dell’acciaio, ammonta a circa il 30 %. Per quanto riguarda le fonti di informazione che hanno formato la base per tale raffronto, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili dai produttori dell’UE e dai produttori esportatori della RPC. I dati sono stati verificati nuovamente con alcune fonti pubbliche disponibili (3).

    (11)

    Si è argomentato inoltre che la Commissione non ha effettuato alcun raffronto dei prezzi del minerale di ferro importato nella RPC e i prezzi del mercato internazionale. In relazione a ciò si è affermato che non sono stati forniti dati relativi all’impatto del minerale di ferro sul costo delle materie prime (billet, lingotti, barre) acquistate dai produttori del prodotto in esame. Il riferimento al minerale di ferro nel considerando 28 del regolamento provvisorio è stato fatto nel contesto del vantaggio comparativo di esaminare una spiegazione possibile per i bassi prezzi dei billet, lingotti e barre nella RPC. Il minerale di ferro come pure il nichel e il cromo sono i fattori principali dei costi nella produzione di billet, lingotti e barre di acciaio inossidabile. Peraltro, a motivo del fatto che i prezzi del minerale di ferro, del nichel e del cromo sono in genere basati sui prezzi del mercato internazionale, il loro impatto sulla differenza di prezzo tra i billet, lingotti e barre dell’UE e quelli della RPC e, di conseguenza, sui tubi di acciaio inossidabile senza saldature può essere soltanto limitato. Di conseguenza, le conclusioni che hanno portato al rifiuto del criterio 1 della richiesta del TEM non erano basate sui prezzi del minerale di ferro, ma sulla differenza di prezzo tra le materie prime, cioè billet, lingotti e barre, utilizzati direttamente nella produzione del prodotto in esame; tale differenza di prezzo abbinata a una riconosciuta interferenza dello Stato (tassa sulle esportazioni e nessun rimborso dell’IVA) ha portato a concludere che non era stato dimostrato che fosse soddisfatto il criterio 1 per la concessione del TEM.

    (12)

    Una delle parti ha ribadito in varie occasioni la stessa richiesta relativa agli aspetti procedurali della determinazione del TEM. La richiesta si riferiva alle consultazioni con il comitato consultivo degli Stati membri, ossia alle informazioni trasmesse a tale comitato nel corso dell’attuale inchiesta. L’aspetto è stato spiegato in due lettere inviate alla parte ed è stato oggetto di vari scambi con il consigliere-auditore. A tal proposito occorre rilevare che, conformemente all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento di base, gli scambi di informazioni relative alle consultazioni effettuate con il comitato consultivo degli Stati membri non devono essere divulgate, fatte salve disposizioni specifiche nel regolamento di base. Di conseguenza, le disposizioni in vigore non consentono di concedere alle parti accesso agli scambi tra la Commissione e gli Stati membri.

    (13)

    La stessa parte ha fatto alcune richieste relative per lo più al tema delle distorsioni sul mercato delle materie prime. È stato argomentato che i billet di acciaio inossidabile acquistati sul mercato interno della RPC rappresentavano soltanto una percentuale degli acquisti di materie prime durante il PI. In proposito, è stato rilevato innanzitutto che l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base non fissa una soglia riguardo alla percentuale di materie prime acquistate che potrebbero essere state interessate dalle distorsioni. L’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base prevede che i costi dei principali mezzi di produzione devono rispecchiare nel complesso i valori di mercato. Soprattutto, la Commissione ha peraltro spiegato che le distorsioni sul mercato delle materie prime nella RPC riguardavano le materie prime principali utilizzate nella produzione di tubi di acciaio inossidabile senza saldature e non soltanto di billet. Le materie prime principali utilizzate nella produzione di tubi di acciaio inossidabile senza saldature sono i billet, i lingotti e le barre in acciaio che rappresentano oltre il 50 % del costo di produzione del prodotto in esame. Queste materie prime rientrano nel complesso nel codice SA 7218 10 (lingotti e altre forme primarie di acciaio inossidabile). Esse sono tutte soggette al 15 % di tassa sulle esportazioni e non hanno diritto ad alcun rimborso dell’IVA al 17 % qualora esportate. È su questo punto che sono state fissate le distorsioni che hanno portato alla conclusione che il criterio 1 della valutazione TEM non era soddisfatto da nessuno dei produttori esportatori della RPC inseriti nel campione. Per le società interessate, le materie prime utilizzate per la produzione del prodotto in esame acquistate sul mercato interno della RPC rappresentano una parte considerevole, di circa il 30 %, degli acquisti. Occorre rilevare, inoltre, che un’altra percentuale di rilievo è importata da società collegate.

    Se si rivolge l’attenzione, in modo specifico, sugli acquisti presso fornitori indipendenti, addirittura il 56 % è stato acquistato sul mercato interno. Di conseguenza, contrariamente alla dichiarazione della parte, non vi è stata alcuna interpretazione errata dei fatti per quanto riguarda la determinazione del TEM né nella comunicazione con la parte in questione né nel processo di consultazione con il comitato consultivo, che è stato informato su tutte le questioni presentate. L’argomentazione deve pertanto essere respinta.

    (14)

    Una società ha dichiarato che la decisione di negare il TEM dovrebbe essere individuale e riguardante una società specifica, mentre nel caso attuale le istituzioni hanno esteso le conclusioni generali a livello del paese a produttori singoli. Questo argomento non può essere accettato. Infatti, le istituzioni hanno analizzato individualmente la situazione di ogni produttore del campione. È vero che le istituzioni sono giunte alla stessa conclusione per tutti e tre, ma questo è dovuto al fatto che lo Stato interferisce nel processo decisionale di ciascuno di essi, come è spiegato nel regolamento provvisorio.

    (15)

    Considerato quanto detto in precedenza, sono confermate le conclusioni che tutte le richieste di TEM devono essere negate, come disposto ai considerando da 21 a 43 del regolamento provvisorio.

    2.   Valore normale

    a)   Paese di riferimento

    (16)

    Una parte ha affermato che gli Stati Uniti d’America dovrebbero essere utilizzati come paese di riferimento. In proposito è stato rilevato che i motivi della decisione di non utilizzare gli USA come paese di riferimento sono stati ampiamente precisati nei considerando da 46 a 48 del regolamento provvisorio. Visto che la parte non ha fornito prove per la sua richiesta né fatti supplementari che potessero alterare le conclusioni riguardo agli USA come possibile paese di riferimento, l’argomentazione deve essere respinta.

    (17)

    Nel contempo è stato sottolineato che la Commissione ha continuato gli sforzi per ottenere la cooperazione da un paese di riferimento adeguato. Oltre agli sforzi menzionati nel considerando 47 del regolamento provvisorio, la Commissione ha contattato produttori in Brasile, Canada, Malesia, Messico, Sud Africa, Corea del Sud, Taiwan e Ucraina. In generale sono state contattate 46 società, che non hanno prestato la loro cooperazione.

    (18)

    Tenendo conto di quanto detto sopra, la conclusione provvisoria che il valore normale debba essere basato sui prezzi attualmente pagati o pagabili nell’Unione per il prodotto simile, debitamente adeguati, se del caso, per includere un profitto ragionevole, come fissato nel considerando 51 del regolamento provvisorio, è quindi confermata.

    b)   Determinazione del valore normale

    (19)

    Come illustrato nei considerando da 49 a 51 del regolamento provvisorio, il valore normale è basato sui prezzi effettivamente pagati o pagabili nell’Unione per il prodotto simile, debitamente adeguati, se del caso, per includere un profitto ragionevole, dei tipi di prodotto il più possibile somiglianti e aventi lo stesso diametro, lo stesso tipo di acciaio e lo stesso tipo di trafilatura (ad esempio, a freddo o a caldo).

    (20)

    Le osservazioni delle parti riguardo ai prezzi effettivamente pagati o pagabili nell’Unione nonché quelle riguardanti gli adeguamenti (ad esempio, stadio commerciale e percezione della qualità) sono state discusse nei considerando 45 e 46 seguenti.

    (21)

    Una società ha affermato che il valore normale potrebbe essere compilato in base ai prezzi all’importazione dei profilati cavi negli Stati Uniti in provenienza dall’UE o nell’UE in provenienza dai produttori dell’Unione. Questa argomentazione non è stata ulteriormente motivata. La società non ha presentato alcun elemento che spieghi in che modo tale elaborazione sarebbe meglio adatta per la determinazione del valore normale che non il metodo utilizzato nel regolamento provvisorio. In particolare, essa non ha motivato per quale motivo esso sarebbe più idoneo a elaborare il valore normale sulla base dei prezzi dei profilati cavi piuttosto che sui prezzi dell’industria dell’Unione per il prodotto simile.

    (22)

    Inoltre, non è stato addotto alcun motivo per cui andassero considerate le esportazioni UE verso gli Stati Uniti. Questa alternativa non appare adatta, in particolare a motivo del fatto che i produttori statunitensi che hanno cooperato si basano sulle importazioni da parte delle loro società madri dell’UE come già menzionato nel considerando 48 del regolamento provvisorio. Inoltre, gli elevati costi di trasformazione negli Stati Uniti, come detto nel considerando 48 del regolamento provvisorio, il vero motivo per il quale gli Stati Uniti non sono stati considerati adeguati come paese di riferimento, renderebbero inadatto il metodo suggerito.

    (23)

    Quanto alle esportazioni dagli Stati Uniti verso l’Unione europea, questo aspetto è stato espressamente trattato nel considerando 49 del regolamento provvisorio. Si è ritenuto che i prezzi all’esportazione degli Stati Uniti fossero inficiati dagli elevati costi di produzione e che i volumi di tali esportazioni fossero molto limitati.

    (24)

    La stessa società ha proposto di elaborare il valore normale in base agli effettivi prezzi all’importazione dei profilati cavi di acciaio inossidabile da parte dei produttori dell’Unione. Peraltro, il produttore UE che importa i profilati cavi dall’India nell’UE, come detto nella denuncia, non coopera nell’attuale inchiesta. Inoltre, nessuno dei produttori dell’Unione inseriti nel campione importa profilati cavi da paesi al di fuori dell’UE. Di conseguenza, la metodologia proposta non può essere utilizzata.

    (25)

    Tenuto conto di quanto detto in precedenza, è confermata la determinazione del valore normale di cui ai considerando da 49 a 51 del regolamento provvisorio.

    3.   Prezzo all’esportazione

    (26)

    Una parte ha ribadito che, per garantire un equo raffronto, andrebbe considerata la data dell’ordinazione piuttosto che la data di fatturazione. Tale richiesta è stata fatta in riferimento all’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. Come già spiegato alla parte interessata durante l’audizione con il consigliere-auditore dell’11 marzo 2011, la disposizione in questione si riferisce in modo specifico alle conversioni valutarie, cioè ai tassi di cambio applicabili ove il raffronto dei prezzi richieda una conversione delle valute. Di conseguenza, il riferimento alle date degli ordini d’acquisto riguarda le conversioni valutarie nel quadro di un equo raffronto tra i prezzi all’esportazione e il valore normale e non riguarda la cifra d’affari e il volume delle vendite all’esportazione nell’UE durante il PI.

    (27)

    In tutti i casi in cui il prodotto in esame era stato esportato ad acquirenti indipendenti nell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato stabilito secondo quanto previsto all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero sulla base del prezzo all’esportazione realmente pagato o pagabile. È quindi confermato il considerando 52 del regolamento provvisorio.

    4.   Confronto

    (28)

    Come dichiarato nel considerando 20 precedente, le osservazioni delle parti relative ai prezzi effettivamente pagati o pagabili nell’Unione nonché riguardo gli adeguamenti (ad esempio, stadio commerciale e percezione della qualità) sono state trattate nei considerando 45 e 46 seguenti.

    (29)

    Una parte ha contestato il metodo di raffronto del prezzo all’esportazione e del valore normale basato su tre parametri specifici [diametro, tipo di acciaio e tipo di trafilatura (ad esempio, a freddo o a caldo)]. La parte ha affermato che i raffronti avrebbero dovuto essere effettuati a un livello di maggior dettaglio, ad esempio prendendo in esame altri parametri, in particolare lunghezza, spessore delle pareti e prove.

    (30)

    I servizi della Commissione hanno in realtà raccolto informazioni relative a una serie di parametri, incluse lunghezza, spessore delle pareti e prove.

    (31)

    Conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è in genere fissato in base a un raffronto del valore normale medio ponderato e una media ponderata dei prezzi di tutte le operazioni di esportazione. L’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, richiede che i calcoli in materia di dumping siano basati su «tutte le transazioni di esportazione nella Comunità» ma che debbano essere «soggetti a tutte le disposizioni pertinenti relative all’equo confronto». La società si riferiva al cosiddetto numero di controllo del prodotto e ai parametri ivi contenuti. In merito, è stato osservato che il numero di controllo del prodotto è uno strumento utilizzato nell’inchiesta al fine di strutturare e organizzare i volumi notevoli di dati molto particolareggiati presentati dalle società. Esso costituisce un aiuto per effettuare un’analisi più particolareggiata delle varie caratteristiche del prodotto all’interno della categoria di prodotto in esame e il prodotto simile. Il raffronto è stato basato sulle caratteristiche più pertinenti per garantire un raffronto equo.

    (32)

    A seguito della richiesta della società, la Commissione ha spiegato in una lettera che lo spessore delle pareti di un tubo era connesso proporzionalmente al suo peso ed era quindi indirettamente coperto dal raffronto. Altre caratteristiche, quali le prove, hanno effetti di minor rilievo sul raffronto. Ad esempio, quasi tutti i prodotti in esame sono soggetti alle applicazioni di prova standard.

    (33)

    Occorre sottolineare che, contrariamente all’argomentazione della parte, la Commissione non ha trascurato alcuna informazione. Non è tuttavia raro che alcuni parametri utilizzati nel numero di controllo del prodotto abbiano un peso minore e che parametri specifici formino, più di altri, una base migliore per un raffronto equo. Nessun tubo è stato escluso dal raffronto sulla base delle differenze fisiche o di altri motivi, né sono stati creati nuovi tipi di prodotto. Al contrario, tutte le vendite sono state incluse nel raffronto, a prescindere dal diametro o dalla lunghezza del tubo.

    (34)

    La società ha inoltre dichiarato che l’approccio utilizzato dalla Commissione non consentiva di fare una richiesta per adeguamenti in tema di caratteristiche fisiche. Questa argomentazione, ancora una volta, è stata basata sul fatto che la Commissione ha effettuato il raffronto solamente in base a tre parametri; il punto è già stato trattato in precedenza nel considerando 31 e seguenti.

    (35)

    Quanto all’ottica procedurale dell’aspetto del raffronto, evocata dalla stessa parte, occorre rilevare che la società aveva piena opportunità di fare osservazioni sui calcoli eseguiti nel suo caso specifico. Tutti i dati di tali calcoli sono stati diffusi il giorno della pubblicazione del regolamento provvisorio. La società ha discusso della questione dei parametri utilizzati nel confronto in una lettera dell’11 luglio 2011, in cui si richiedevano ulteriori chiarimenti. Il 19 luglio 2011 i servizi della Commissione hanno inviato una risposta. La società ha quindi reiterato le sue argomentazioni in una lettera del 29 luglio 2011. Mentre non era d’accordo sulla base per il raffronto, la società ribadiva ripetutamente che parametri quali lo spessore della parete, la lunghezza o le prove avevano un impatto sui prezzi. Come detto in precedenza, la Commissione riconosce che tali parametri hanno avuto un impatto sui prezzi. Peraltro, è stato ritenuto più adeguato basare i calcoli sui tre parametri più importanti, in quanto ciò comporta il livello più elevato di concordanza e, contemporaneamente, la possibilità di rilevare vendite equivalenti per tutte le transazioni di esportazione.

    (36)

    La società ha sostenuto di non aver potuto presentare richieste di adeguamento. Questa argomentazione non può essere accolta. L’opportunità per presentare richieste si è presentata per tutto il corso del procedimento, in particolare al momento della divulgazione delle conclusioni provvisorie quando la società era pienamente a conoscenza di tutti i particolari dei calcoli.

    (37)

    Una parte ha dichiarato che l’applicazione dei costi di produzione di diametri più piccoli ai diametri maggiori non rispecchiava i costi effettivi, dato che i costi per i diametri maggiori erano molto più elevati. La parte, tuttavia, non ha fornito alcuna alternativa né motivato la sua richiesta. Di conseguenza, dato che non è stato presentato alcun metodo alternativo, il metodo utilizzato è ritenuto il più ragionevole.

    (38)

    Una società ha argomentato che il numero di adeguamenti (il fatto che la Commissione avesse utilizzato soltanto tre parametri, gli adeguamenti in merito alla percezione della qualità e allo stadio commerciale) implica che i prodotti dei produttori dell’Unione sono difficilmente comparabili ai prodotti della RPC importati. In merito si rileva che il solo fatto che le istituzioni effettuino adeguamenti è una parte inerente di qualsiasi calcolo di dumping. Detti adeguamenti sono previsti nel regolamento di base e quindi, come tali, non mettono in causa la comparabilità tra il prodotto in esame e il prodotto simile. In effetti, il rapporto elevato di concordanza conferma che il prodotto in esame e il prodotto simile sono pienamente comparabili.

    (39)

    Visto quanto precede, si confermano i risultati di cui ai considerando 53 e 54 del regolamento provvisorio.

    5.   Margini di dumping

    (40)

    Una parte ha affermato che, a motivo di un’elevata fluttuazione del prezzo del nichel, il margine di dumping dovrebbe essere calcolato su base trimestrale. In proposito si rileva che nel caso attuale il raffronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale non costituisce un raffronto tra prezzi e costi, ma soltanto tra prezzi di vendita medi ponderati (il valore normale è stato fissato sulla base dei prezzi di vendita dell’industria UE). L’aumento dei prezzi del nichel, inoltre, era dovuto a un rialzo dei prezzi sul mercato mondiale e, pertanto, non era un fenomeno soltanto della RPC. L’aumento ha riguardato al massimo tre mesi del PI, mentre le vendite del prodotto in esame sono avvenute durante tutto il PI. Inoltre, le variazioni dei prezzi delle materie prime devono essere considerate come una parte normale dell’attività commerciale. L’aumento dei prezzi del nichel dovrebbe interessare tanto i produttori dell’Unione quanto quelli della RPC in modo uguale, in quanto il nichel è quotato pressso la borsa dei metalli di Londra (London Metal Exchange). Qualsiasi differenza sarebbe dovuta alla distorsione dei prezzi delle materie prime nella RPC e non andrebbe quindi considerata nel calcolo. Di conseguenza, l’argomentazione deve essere rifiutata e il raffronto basato sui prezzi di esportazione della RPC medi annui con i prezzi UE medi annui, debitamente adeguati per includere un margine di profitto ragionevole. L’affermazione di cui sopra è stata pertanto respinta.

    (41)

    Un produttore della RPC ha sostenuto che la determinazione degli adeguamenti nel calcolo del suo margine di dumping individuale non era corretta. La Commissione ha accettato questa argomentazione ed effettuato un nuovo calcolo, che ha dato come risultato un margine di dumping dell’83,7 %. A parte questo cambiamento, sono confermate le conclusioni esposte ai considerando da 55 a 61 del regolamento provvisorio. I margini di dumping riveduti sono i seguenti:

     

    Margini di dumping definitivi

    Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

    83,7 %

    Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

    62,6 %

    Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd, Yongzhong

    67,1 %

    Media ponderata del campione per i produttori esportatori che hanno collaborato non compresi nel campione e figuranti nell’allegato I

    71,5 %

    Tutte le altre società

    83,7 %

    E.   PREGIUDIZIO

    1.   Industria dell’Unione

    (42)

    A seguito della divulgazione provvisoria non sono pervenute nuove denunce in merito alla definizione dell’industria dell’Unione e alla rappresentatività del campione di produttori dell’Unione. Sono pertanto confermati i considerando 62 e 63 del regolamento provvisorio.

    2.   Consumo dell’Unione

    (43)

    In merito al consumo dell’Unione non sono pervenute denunce. Sono pertanto confermati i considerando da 64 a 66 del regolamento provvisorio.

    3.   Importazioni dal paese interessato

    (44)

    Per quanto riguarda le conclusioni provvisorie relative al volume, alla quota di mercato e all’evoluzione dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping, le parti interessate non hanno presentato osservazioni. Sono pertanto confermati i considerando da 67 a 69 del regolamento provvisorio.

    Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

    (45)

    Per quanto riguarda il calcolo della sottoquotazione dei prezzi delle importazioni provenienti dalla RPC, sia i produttori esportatori della RPC sia l’industria dell’Unione hanno richiesto ulteriori informazioni sul metodo di determinazione di alcuni adeguamenti (ad esempio, costi post importazione, stadio commerciale e percezione della qualità da parte del mercato) che sono stati applicati nel calcolo. La Commissione ha soddisfatto queste richieste comunicando in che modo tali adeguamenti sono stati determinati, garantendo nel contempo le norme di riservatezza.

    (46)

    In seguito alle osservazioni di un produttore della RPC, è stata apportata una piccola correzione nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi, dato che nel calcolo provvisorio l’adeguamento in materia di stadio commerciale includeva anche una parte dei costi post importazione che erano allo stesso tempo stati coperti da un adeguamento a parte per tutti i costi post importazione. La correzione ha comportato una modifica di meno di un punto percentuale nei margini di sottoquotazione dei prezzi e nel livello di eliminazione del pregiudizio (per la revisione del livello di eliminazione del pregiudizio cfr. considerando 82 e 83 seguenti) rispetto alla fase provvisoria.

    (47)

    A parte le modifiche sopra menzionate e in mancanza di osservazioni, sono confermati i considerando 70 e 71 del regolamento provvisorio.

    4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

    (48)

    A seguito della divulgazione delle conclusioni provvisorie, alcuni produttori esportatori della RPC hanno dichiarato che dall’analisi del pregiudizio debbano essere esclusi alcuni indicatori. In particolare, essi hanno affermato che la produzione e l’utilizzazione di capacità sono diminuite allo stesso ritmo del consumo dell’Unione, affermando che per tale motivo gli indicatori suddetti non debbono essere considerati come fattori nell’analisi di un pregiudizio notevole. Una simile affermazione è stata fatta per quanto concerne la diminuzione delle vendite dell’Unione che presumibilmente sono avvenute anch’esse a un tasso comparabile alla riduzione del consumo.

    (49)

    In questo contesto, andrebbe anzitutto osservato che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, «tutti i fattori e gli indici economici che influenzano la situazioni dell’industria» andrebbero esaminati in un’analisi del pregiudizio. Quanto agli effetti potenziali di fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping che possono aver contribuito al pregiudizio, essi sono illustrati nel capitolo F. Nesso di causalità, in particolare al punto riguardante gli effetti di altri fattori (cfr. considerando da 59 a 69).

    (50)

    In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 72 a 89 del regolamento provvisorio.

    5.   Conclusioni relative al pregiudizio

    (51)

    In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 90 a 92 del regolamento provvisorio.

    F.   NESSO DI CAUSALITÀ

    1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping e del rallentamento dell’economia

    (52)

    Alcune parti hanno reiterato le loro argomentazioni, presentate nella fase provvisoria, sul fatto che una parte rilevante del pregiudizio notevole sofferto dall’industria dell’Unione dovrebbe essere attribuita a fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping.

    (53)

    In questo contesto, a seguito della divulgazione delle conclusioni provvisorie, alcuni produttori esportatori della RPC hanno dichiarato, in particolare, che una parte rilevante della perdita del volume di vendite e della quota di mercato era dovuta alla riduzione della domanda come risultato della crisi economica piuttosto che alle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC. Essi inoltre hanno argomentato che la riduzione comparabile dei prezzi delle importazioni della RPC e dell’industria dell’Unione durante il periodo considerato (rispettivamente del 9 % e dell’8 %) indicava anch’essa che il calo dei prezzi dell’industria dell’Unione era dovuto solamente alla domanda minore del mercato piuttosto che all’effetto delle importazioni oggetto di dumping.

    (54)

    Anzitutto, occorrerebbe rilevare che come illustrato nei considerando da 103 a 106 del regolamento provvisorio, il rallentamento dell’economia e la risultante contrazione della domanda hanno avuto effetto negativo sulla situazione dell’industria dell’Unione e che, in quanto tali, possono aver contribuito al pregiudizio sofferto dall’industria dell’Unione. Ciò, tuttavia, non diminuisce l’effetto pregiudizievole delle importazioni della RPC a basso prezzo e oggetto di dumping che hanno notevolmente aumentato la loro quota nel mercato dell’Unione durante il periodo considerato.

    (55)

    Come è spiegato nei considerando 104 e 105 del regolamento provvisorio, l’effetto delle importazioni oggetto di dumping è effettivamente molto più nocivo in un periodo di calo della domanda che non durante gli anni di rapida crescita. Le importazioni della RPC sembrano aver continuamente sottoquotato i prezzi dell’Unione in tutto il periodo considerato. Inoltre, nel PI la sottoquotazione dei prezzi è variata dal 21 % al 32 %, e le importazioni della RPC hanno rappresentato oltre il 18 % della quota di mercato dell’Unione, come risultato di un aumento di 7,9 punti percentuali sul periodo considerato. Di conseguenza, mentre le importazioni della RPC hanno esercitato una pressione manifesta sui prezzi, che ha impedito all’industria dell’Unione di fissare prezzi che coprissero i costi (senza menzionare prezzi remunerativi), allo stesso tempo l’aumento del volume e della quota di mercato di tali importazioni ha reso anche impossibile all’industria dell’Unione di mirare a volumi più elevati di produzione, utilizzazione delle capacità e vendite più elevate, in particolare per quanto concerne prodotti di base venduti soprattutto attraverso distributori.

    (56)

    In secondo luogo, trarre conclusioni unicamente in base a indicatori selezionati del pregiudizio, ad esempio volume delle vendite e quota di mercato, o prezzi di vendita, distorcerebbe l’analisi in questo caso. Ad esempio, le perdite in termini di volume di vendite e di quota di mercato sono state combinate, tra l’altro, con un grave deterioramento della redditività esono state dovute, in gran parte, alla pressione sui prezzi da parte delle importazioni oggetto di dumping. Per quanto riguarda in modo specifico l’aspetto della quota di mercato, l’industria dell’Unione ha perso 3,6 punti percentuali nei confronti delle importazioni della RPC durante il periodo considerato. Infine, dato il tasso di sottoquotazione e l’aumento delle importazioni della RPC in termini sia relativi sia assoluti, non può essere concluso in alcun caso che la riduzione dei prezzi dei produttori dell’Unione era connessa al livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping.

    (57)

    Tenuto conto di quanto esposto in precedenza, il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole riscontrato è confermato sulla base dell’esistenza di un volume notevole abbinato alla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni della RPC sull’industria dell’Unione.

    (58)

    In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 94 a 96 del regolamento provvisorio.

    2.   Effetti di altri eventuali fattori

    (59)

    Quanto all’effetto di altre importazioni provenienti da paesi terzi verso l’Unione, alcuni produttori esportatori della RPC hanno affermato che 1,0 dei 3,6 punti percentuali di perdita della quota di mercato dell’industria dell’Unione andrebbe attribuita alle importazioni dal Giappone e dall’India. È tuttavia un fatto che le importazioni della RPC hanno guadagnato una quota di mercato a spese di altre importazioni e dell’industria dell’Unione. L’aumento della quota di mercato della RPC di 7,9 punti percentuali può essere suddivisa tra la perdita di 3,6 punti percentuali della quota di mercato dell’industria dell’Unione e la perdita di 4,3 punti percentuali della quota di mercato di altre importazioni.

    (60)

    Gli stessi produttori esportatori della RPC hanno affermato che i prezzi medi delle importazioni di alcuni paesi terzi selezionati, in special modo l’Ucraina, l’India e gli Stati Uniti, sono anch’essi notevolmente diminuiti, il che avrebbe potuto causare un pregiudizio all’industria dell’Unione. In proposito occorre rilevare, tuttavia, che in generale il prezzo medio delle importazioni da tutti i paesi diversi dalla RPC sono effettivamente diminuite del 34 % durante il periodo considerato. Come già affermato nel considerando 100 del regolamento provvisorio, il prezzo medio d’importazione dagli Stati Uniti ha ampiamente superato i prezzi sul mercato dell’Unione. Come anche rilevato nello stesso considerando, la quota di mercato delle importazioni dall’Ucraina è diminuita mentre le quote di mercato americane e indiane sono rimaste fondamentalmente stabili. Tuttavia, in base ai dati Eurostat su tali importazioni, non si può concludere che le importazioni da altri paesi terzi avrebbero rivestito un ruolo significativo nel deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione, rompendo in tal modo il nesso di causalità determinato tra le importazioni della RPC oggetto di dumping e il pregiudizio.

    (61)

    In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 97 a 102 del regolamento provvisorio.

    (62)

    Per quanto concerne l’effetto del rallentamento dell’economia, i motivi per i quali il rallentamento dell’economia non può essere ritenuto un elemento atto a rompere il nesso di causalità sono analizzati nei considerando da 52 a 58 precedenti. Dal momento che nessuna delle osservazioni presentate contraddice tale affermazione, sono mantenute le conclusioni di cui ai considerando da 103 a 106 del regolamento provvisorio.

    (63)

    Quanto all’andamento delle esportazioni dell’industria europea, in mancanza di osservazioni in merito alle conclusioni dei considerando 107 e 108 del regolamento provvisorio, tali conclusioni sono confermate.

    (64)

    Alcuni produttori esportatori della RPC hanno argomentato che l’aumento del 18 % del costo unitario di produzione di cui al considerando 109 del regolamento provvisorio ha giocato un ruolo importante nel deterioramento della redditività dell’industria dell’Unione, piuttosto che le importazioni oggetto di dumping, e ha chiesto un’analisi più particolareggiata dell’effetto di tale aumento del costo unitario.

    (65)

    La Commissione ha esaminato la questione e riscontrato che l’aumento dei costi unitari di produzione può essere attribuito ai costi di fabbricazione più elevati dovuti ai prezzi più elevati delle materie prime, come pure ai costi fissi quali manodopera diretta, ammortamento, spese generali di fabbricazione amministrative e di vendita (SGAV) nonché al rapido calo della produzione.

    (66)

    Dal momento che la fluttuazione dei costi delle materie prime è in larga parte coperta dal meccanismo di fissazione dei prezzi dell’industria dell’Unione — il cosiddetto meccanismo «extra di lega» che collega direttamente i prezzi alla quotazione delle materie prime più importanti quali il nichel, il molibdeno e il cromo — il suo impatto sulla redditività non è probabilmente significativo. Gli altri elementi, tuttavia, connessi alla produzione e ai volumi di vendite insufficienti, hanno avuto un effetto diretto sui livelli di redditività. Anche se la produzione e il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sarebbero stati notevolmente più elevati senza le importazioni oggetto di dumping, non si può tuuttavia concludere che l’aumento dei costi unitari di produzione in se stesso sia un fattore del pregiudizio più importante delle importazioni oggetto di dumping, in quanto esso è inestricabilmente connessi all’aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping.

    (67)

    Alcuni produttori esportatori della RPC hanno anche affermato che l’incapacità dell’industria dell’Unione di ristrutturarsi malgrado il calo del consumo può essere un fattore importante che ha causato il pregiudizio determinato.

    (68)

    In proposito, occorre anzitutto rilevare che l’industria dell’Unione ha dovuto far fronte non soltanto all’effetto del calo del consumo in se stesso ma anche all’impatto delle importazioni oggetto di dumping in un periodo di flessione del consumo. Nondimeno l’inchiesta ha dimostrato che l’industria dell’Unione: i) ha mantenuto la sua capacità di produzione in previsione della natura temporanea della crisi e della futura ripresa e non può prevedibilmente adeguare la sua capacità, a motivo dei volumi crescenti di importazioni della RPC a prezzi anormalmente bassi, di dumping; ii) ha continuato a sviluppare il suo mix di prodotti incentrandosi su prodotti specializzati di valore più elevato, dove la concorrenza della RPC è meno predominante; e iii) ha ridotto la sua forza lavoro dell’8 % e tagliato il costo medio del lavoro per dipendente del 2 % nel periodo considerato (ove tali riduzioni siano considerate soltanto nel periodo di crisi, cioè tra il 2008 e il PI, tali tagli rappresentano 19 e 11 punti percentuali). Tutti questi elementi dimostrano che l’industria dell’Unione è stata molto attiva nell’adottare misure per far fronte agli effetti negativi derivanti dal pregiudizio sofferto. Le iniziative di cui sopra, tuttavia, si sono dimostrate insufficienti a controbilanciare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping in un periodo di debole domanda.

    (69)

    In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando 109 e 110 del regolamento provvisorio.

    3.   Conclusioni relative al nesso di causalità

    (70)

    Nessuno degli argomenti avanzati dalle parti interessate dimostra che l’incidenza di fattori diversi dalle importazioni in dumping dalla RPC è tale da infirmare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio notevole constatato. In considerazione di quanto precede, si è concluso che l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole a seguito delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

    (71)

    Sono confermate quindi le conclusioni sul nesso di causalità quali sintetizzate nei considerando da 111 a 113 del regolamento provvisorio.

    G.   INTERESSE DELL’UNIONE

    (72)

    Tenendo conto delle osservazioni delle parti, la Commissione ha continuato la sua analisi relativa all’interesse dell’Unione.

    1.   Interesse dell’industria dell’Unione

    (73)

    Non sono pervenute ulteriori informazioni concernenti l’interesse dell’industria dell’Unione. Sono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da 116 a 120 del regolamento provvisorio.

    2.   Interesse degli importatori indipendenti nell’Unione

    (74)

    In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 121 a 123 del regolamento provvisorio.

    3.   Interesse degli utilizzatori

    (75)

    Dopo l’istituzione delle misure provvisorie, una società utilizzatrice che non ha cooperato ha presentato osservazioni riguardo all’interesse dell’Unione. In particolare, la società utilizzatrice ha dichiarato che l’impatto delle misure antidumping sarà rilevante per la società. Essa ha dichiarato che i tubi di acciaio inossidabile costituiscono un componente basilare per vari prodotti a valle compresi quelli fabbricati dalla società utilizzatrice (ad esempio, scambiatori di calore) e che vi era un’ulteriore preoccupazione in merito alla sicurezza della fornitura, a motivo dei ritardi che la compagnia ha rilevato per quanto riguarda alcune consegne fatte dai produttori dell’Unione.

    (76)

    D’altra parte, dato che la società utilizzatrice acquista soltanto il 5 % dei tubi di acciaio inossidabile dell’industria dell’Unione e dei tubi dalla Cina, il possibile impatto sulla società sembrerebbe limitato, tanto in termini di costi quanto di sicurezza della fornitura.

    (77)

    Quanto al presunto impatto sui costi, in particolare, la società non ha motivato la sua richiesta con dati concreti. Inoltre, si rammenta che, ai sensi dei considerando 124 e 125 del regolamento provvisorio, l’impatto sui costi sull’unica società utilizzatrice che ha pienamente collaborato è stato ritenuto insignificante, tanto per quanto riguarda la società nel suo complesso quanto il suo reparto che utilizza tubi di acciaio inossidabile.

    (78)

    Quanto all’aspetto della sicurezza della fornitura sollevato dall’utilizzatore, occorrerebbe rilevare che numerosi paesi terzi diversi dalla RPC continuano ad importare tubi di acciaio inossidabile nell’Unione. Inoltre, visto che l’industria dell’Unione resta la fornitrice più importante del prodotto, la sua esistenza è altrettanto fondamentale per l’industria utilizzatrice.

    (79)

    Sebbene nella fase provvisoria si sia anche ritenuto che le misure antidumping potessero avere un impatto più grave sugli utilizzatori che utilizzano notevoli quantità di tubi di acciaio inossidabile importati dalla RPC per fabbricare i loro prodotti a valle (cfr. considerando 126 del regolamento provvisorio), in mancanza di qualsiasi argomentazione motivata o di qualsiasi nuova informazione in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, si può concludere che i benefici fondamentali dell’industria dell’Unione derivanti dall’istituzione di misure antidumping sembrano controbilanciare gli effetti negativi previsti su tali utilizzatori. Di conseguenza, sono confermate le conclusioni riguardo all’interesse degli utilizzatori di cui ai considerando da 124 a 130 del regolamento provvisorio.

    4.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

    (80)

    Stante quanto precede, la conclusione finale è che nel complesso non esistono validi motivi che ostino all’istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC. Le conclusioni dei considerando 131 e 132 del regolamento provvisorio sono perciò confermate.

    H.   MISURE DEFINITIVE

    1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

    (81)

    I denuncianti hanno argomentato che il profitto di riferimento del 5 %, fissato nella fase provvisoria, era eccessivamente basso e hanno reiterato che secondo loro sarebbe giustificato un livello del 12 %, considerato il fatto che l’industria in questione è ad alta intensità di capitale e richiede miglioramenti tecnici permanenti e aggiornamenti innovativi, e di conseguenza investimenti importanti. I denuncianti hanno dichiarato che un tale livello di redditività sarebbe necessario per garantire un corretto utile sul capitale investito e permettere tali investimenti. Tale argomentazione, tuttavia, non è stata motivata in modo convincente da dati effettivi. Di conseguenza, si conclude che il margine di profitto del 5 % fissato nella fase provvisoria debba essere mantenuto.

    (82)

    Quanto alla determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio, come già affermato nel precedente considerando 45, la piccola correzione riguardo all’adeguamento dello stadio commerciale che ha interessato il calcolo della sottoquotazione dei prezzi è stata applicata anche al calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio.

    (83)

    La correzione di cui sopra ha comportato una revisione minore del livello di eliminazione del pregiudizio. Come risultato, il livello di eliminazione del pregiudizio varia tra il 48,3 % e il 71,9 %, come è indicato nella tabella seguente:

    Società

    Livello di eliminazione del pregiudizio

    Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

    71,9 %

    Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

    48,3 %

    Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd, Yongzhong

    48,6 %

    Media ponderata del campione per i produttori esportatori che hanno collaborato non compresi nel campione e figuranti nell’allegato I

    56,9 %

    Tutte le altre società

    71,9 %

    (84)

    Un produttore importatore della RPC ha ribadito che, a motivo del pregiudizio causato dalla crisi economica, il margine di pregiudizio dovrebbe essere basato sulla sottoquotazione dei prezzi piuttosto che sulle vendite sottocosto, affermando che tale metodo è stato seguito in vari procedimenti antidumping (4). In tutte le inchieste citate dal produttore esportatore, tuttavia, vi erano motivi particolari riguardo all’industria o al settore economico (quali la minaccia di creare un monopolio, un sostanziale aumento di capacità dell’industria dell’Unione in un mercato maturo, l’assenza a lungo termine di profitti dell’industria su scala globale) che hanno motivato l’applicazione eccezionale di questa metodologia particolare. Nell’inchiesta corrente ciò non è il caso, dato che la crisi economica ha interessato l’economia globale in quanto tale e il fenomeno quindi non può essere ritenuto specifico dell’industria che produce tubi senza saldature di acciaio inossidabile.

    2.   Misure definitive

    (85)

    Alla luce delle conclusioni raggiunte per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l’interesse dell’Unione e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene che debba essere istituito un dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame di importo corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio accertati, conformemente alla regola del dazio inferiore. In questo caso, poiché i livelli necessari per eliminare il pregiudizio sono inferiori ai margini di dumping stabiliti, le misure definitive devono basarsi sui livelli di eliminazione del pregiudizio.

    (86)

    In base a quanto sopra esposto, le aliquote di dazio, espresse in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

    Società

    Aliquota del dazio antidumping definitivo

    Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

    71,9 %

    Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

    48,3 %

    Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd, Yongzhong

    48,6 %

    Media ponderata del campione per i produttori esportatori che hanno collaborato non compresi nel campione e figuranti nell’allegato I

    56,9 %

    Tutte le altre società

    71,9 %

    (87)

    Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano perciò la situazione constatata durante l’inchiesta per le società interessate. Queste aliquote del dazio (contrariamente al dazio unico per l’intero paese applicabile a «tutte le altre società») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della RPC fabbricati dalle società, ossia dalle persone giuridiche specificamente menzionate. I prodotti importati fabbricati da altre società, il cui nome e indirizzo non siano specificamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate alle società specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

    (88)

    Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra le aliquote del dazio, in questo caso si ritiene necessaria l’adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Queste misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell’allegato II del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo saranno assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.

    (89)

    Nel caso in cui le esportazioni di una delle società soggette ad aliquote di dazio individuali più basse aumentino notevolmente in termini di volume dopo l’istituzione delle misure in questione, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come un cambiamento della configurazione degli scambi dovuto all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e in presenza delle necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.

    (90)

    Le eventuali richieste di applicazione di un dazio antidumping a titolo individuale (ad esempio, in seguito a un cambiamento della ragione o denominazione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (5), corredate di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione, collegate ad esempio al cambiamento della ragione o denominazione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà di conseguenza il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano dei dazi antidumping applicati a titolo individuale.

    (91)

    Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della RPC. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive.

    (92)

    Le osservazioni comunicate dalle parti interessate sono state debitamente esaminate e nessuna delle osservazioni è stata ritenuta tale da alterare i risultati dell’inchiesta.

    (93)

    Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, l’aliquota del dazio per paese dovrà essere applicata non soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l’Unione durante il PI.

    (94)

    Per garantire la parità di trattamento tra gli eventuali nuovi esportatori e le società che hanno collaborato e non sono state inserite nel campione, elencate nell’allegato I del presente regolamento, è opportuno prevedere che il dazio medio ponderato istituito nei confronti di tali società sia applicato a tutti i nuovi esportatori, i quali avrebbero altrimenti diritto a un riesame, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, che non si applica se è stato utilizzato il campionamento.

    3.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

    (95)

    Tenuto conto dell’ampiezza dei margini di dumping riscontrati e del livello di pregiudizio causato all’industria dell’Unione (il dazio definitivo istituito dal presente regolamento è stato fissato a un livello superiore al dazio provvisorio istituito dal regolamento provvisorio), si ritiene necessario che siano riscossi in modo definitivo gli importi depositati a titolo del dazio antidumping istituito dal regolamento provvisorio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili) attualmente classificati ai codici 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00 (codici TARIC 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 e 7304900091) originari della Repubblica popolare cinese (RPC).

    2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:

    Società

    Aliquota del dazio antidumping definitivo

    Codice addizionale TARIC

    Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

    71,9 %

    B120

    Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

    48,3 %

    B118

    Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd, Yongzhong

    48,6 %

    B119

    Società elencate nell’allegato I

    56,9 %

     

    Tutte le altre società

    71,9 %

    B999

    3.   L’applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme al modello riportato nell’allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

    4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori, conformemente al regolamento (UE) n. 627/2011, sulle importazioni di determinati tipi di tubi d’acciaio inossidabile senza saldatura (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili) attualmente classificati ai codici NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 e ex 7304 90 00 originari della RPC devono essere riscossi in via definitiva.

    Articolo 3

    Qualora un nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

    non ha esportato nell’Unione il prodotto descritto nell’articolo 1, paragrafo 1, durante periodo dell’inchiesta (dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2010),

    non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure istituite dal presente regolamento,

    ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell’Unione,

    il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare l’articolo 1, paragrafo 2, aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e soggette al dazio medio ponderato del 56,9 %.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Ginevra, il 14 dicembre 2011

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. NOGAJ


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU L 169 del 29.6.2011, pag. 1.

    (3)  Inter alia, www.meps.co.uk

    (4)  Regolamento (CE) n. 2376/94 della Commissione, del 27 settembre 1994, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, originari dalla Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Tailandia (GU L 255 dell’1.10.1994, pag. 50). Regolamento (CEE) n. 129/91 della Commissione, dell’11 gennaio 1991, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, con schermo di piccole dimensioni, originari di Hong Kong e della Repubblica popolare cinese (GU L 14 del 19.1.1991, pag. 31). Decisione 91/392/CEE della Commissione, del 21 giugno 1991, recante accettazione degli impegni offerti nell’ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi di amianto-cemento originari della Turchia e chiusura della relativa inchiesta (GU L 209 del 31.7.1991, pag. 37), regolamento (CEE) n. 2686/92 della Commissione, del 16 settembre 1992, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettrici, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso causale), originari della Repubblica di Corea (GU L 272 del 17.9.1992, pag. 13) e regolamento (CE) n. 1331/2007 del Consiglio, del 13 novembre 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di diciandiammide originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 296 del 15.11.2007, pag. 1).

    (5)  Commissione europea, direzione generale Commercio, direzione H, ufficio N105 04/092, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.


    ALLEGATO I

    PRODUTTORI ESPORTATORI DELLA RPC CHE HANNO COLLABORATO NON INCLUSI NEL CAMPIONE

    Nome

    Codice addizionale TARIC

    Baofeng Steel Group, Co. Ltd, Lishui

    B236

    Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube, Co. Ltd, Changzhou

    B237

    Huadi Steel Group, Co. Ltd, Wenzhou

    B238

    Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes, Co. Ltd., Huzhou

    B239

    Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture, Co. Ltd, Huzhou

    B240

    Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe, Co. Ltd, Huzhou

    B241

    Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd, Beijing

    B242

    Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd, Jiangyin

    B243

    Lixue Group, Co. Ltd, Ruian

    B244

    Shanghai Crystal Palace Pipe, Co. Ltd, Shanghai

    B245

    Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube, Co. Ltd, Shanghai

    B246

    Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd, Shanghai

    B247

    Shanghai Tianbao Stainless Steel, Co. Ltd, Shanghai

    B248

    Shanghai Tianyang Steel Tube, Co. Ltd, Shanghai

    B249

    Wenzhou Xindeda Stainless Steel Material, Co. Ltd, Wenzhou

    B250

    Wenzhou Baorui Steel, Co. Ltd, Wenzhou

    B251

    Zhejiang Conform Stainless Steel Tube, Co. Ltd, Jixing

    B252

    Zhejiang Easter Steel Pipe, Co. Ltd, Jiaxing

    B253

    Zhejiang Five — Star Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Wenzhou

    B254

    Zhejiang Guobang Steel, Co. Ltd, Lishui

    B255

    Zhejiang Hengyuan Steel, Co. Ltd, Lishui

    B256

    Zhejiang Jiashang Stainless Steel, Co. Ltd, Jiaxing City

    B257

    Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd, Xiping Town

    B258

    Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals, Co. Ltd, Huzhou

    B259

    Zhejiang Kanglong Steel, Co. Ltd, Lishui

    B260

    Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd, Xiping Town

    B261

    Zhejiang Tianbao Industrial, Co. Ltd, Wenzhou

    B262

    Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui

    B263

    Zhejiang Yida Special Steel, Co. Ltd, Xiping Town

    B264


    ALLEGATO II

    Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3. Essa va redatta secondo il seguente modello:

    1)

    nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;

    2)

    la seguente dichiarazione:

    «Il sottoscritto certifica che il quantitativo di tubi d’acciaio inossidabile senza saldature venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome della società e sede sociale) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.

    Data e firma».


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