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Document 32011R1215
Council Regulation (EU) No 1215/2011 of 24 November 2011 amending Regulation (EC) No 131/2004 concerning certain restrictive measures in respect of Sudan
Regolamento (UE) n. 1215/2011 del Consiglio, del 24 novembre 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan
Regolamento (UE) n. 1215/2011 del Consiglio, del 24 novembre 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan
GU L 310 del 25.11.2011, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2014; abrogato da 32014R0747
25.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 310/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2011 DEL CONSIGLIO
del 24 novembre 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 1,
vista la decisione 2011/423/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale e che abroga la posizione comune 2005/411/PESC (1), adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull’Unione europea,
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 30 maggio 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/411/PESC (2) concernente misure restrittive nei confronti del Sudan. |
(2) |
Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/423/PESC concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale e che abroga la posizione comune 2005/411/PESC. La decisione 2011/423/PESC ha modificato la portata delle misure restrittive imposte dall’abrogata posizione comune 2005/411/PESC. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 131/2004 (3). |
(4) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente all’atto della pubblicazione per garantire l’efficacia della misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio è così modificato:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: |
2) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Sono vietati:
|
3) |
all’articolo 4, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera:
|
4) |
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Gli articoli 2 e 3 non si applicano all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Sudan o in Sud Sudan da dipendenti delle Nazioni Unite, da personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
W. PAWLAK
(1) GU L 188 del 19.7.2011, pag. 20.
(2) GU L 139 del 2.6.2005, pag. 25.
(3) GU L 21 del 28.1.2004, pag. 1.