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Document 32011R1215

Regolamento (UE) n. 1215/2011 del Consiglio, del 24 novembre 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan

GU L 310 del 25.11.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2014; abrogato da 32014R0747

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1215/oj

25.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2011 DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2011/423/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale e che abroga la posizione comune 2005/411/PESC (1), adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull’Unione europea,

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 maggio 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/411/PESC (2) concernente misure restrittive nei confronti del Sudan.

(2)

Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/423/PESC concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale e che abroga la posizione comune 2005/411/PESC. La decisione 2011/423/PESC ha modificato la portata delle misure restrittive imposte dall’abrogata posizione comune 2005/411/PESC.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 131/2004 (3).

(4)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente all’atto della pubblicazione per garantire l’efficacia della misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

2)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Sono vietati:

a)

la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Sudan o in Sud Sudan, o destinati ad essere utilizzati in Sudan o in Sud Sudan;

b)

il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e l’assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica connessa, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Sudan o in Sud Sudan, o destinati ad essere utilizzati in Sudan o in Sud Sudan.»;

3)

all’articolo 4, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera:

«e)

sostegno al processo di riforma del settore della sicurezza in Sud Sudan.»;

4)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Gli articoli 2 e 3 non si applicano all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Sudan o in Sud Sudan da dipendenti delle Nazioni Unite, da personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

W. PAWLAK


(1)  GU L 188 del 19.7.2011, pag. 20.

(2)  GU L 139 del 2.6.2005, pag. 25.

(3)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 1.


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