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Document 32011R1197

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2011 della Commissione, del 21 novembre 2011 , recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 303 del 22.11.2011, p. 14–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1197/oj

    22.11.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 303/14


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1197/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 21 novembre 2011

    recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 4 (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, ha istituito l’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione, di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005.

    (2)

    A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito “EASA”) hanno comunicato alla Commissione informazioni utili ai fini dell’aggiornamento dell’elenco comunitario. Informazioni utili sono state comunicate anche da paesi terzi. Sulla base di tali informazioni è opportuno aggiornare l’elenco comunitario.

    (3)

    La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati, direttamente o, quando ciò sia risultato impossibile, per il tramite delle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare nei loro confronti, indicando i fatti e le considerazioni salienti che costituiscono la base per una decisione volta a imporre loro un divieto operativo all’interno dell’Unione o a modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo incluso nell’elenco comunitario.

    (4)

    La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, di trasmettere osservazioni scritte e di essere sentiti entro 10 giorni lavorativi dalla Commissione nonché dal comitato per la sicurezza aerea istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/1991 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (3).

    (5)

    Il comitato per la sicurezza aerea ha la presentazione dell’EASA sui risultati dell’analisi delle relazioni di audit realizzate dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) nel quadro del programma organico Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) e dei progetti di assistenza tecnica realizzati in paesi interessati dal regolamento (CE) n. 2111/2005. Il comitato è stato informato circa le richieste di ulteriore assistenza e cooperazione tecnica per migliorare la capacità amministrativa e tecnica delle autorità dell’aviazione civile al fine di risolvere i casi di non conformità alle norme internazionali applicabili.

    (6)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea.

    (8)

    In seguito all’analisi, da parte dell’EASA, delle informazioni emerse dai controlli a terra SAFA effettuati su aeromobili di alcuni vettori aerei dell’Unione, nonché da ispezioni in materia di standardizzazioni effettuate dall’EASA e da ispezioni e audit realizzati in aree specifiche dalle rispettive autorità aeronautiche nazionali, alcuni Stati membri hanno adottato determinate misure di attuazione. Essi hanno informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito alle seguenti misure: in data 5 agosto 2011 Cipro ha deciso di revocare il COA del vettore aereo Eurocypria Airlines; l’Italia ha comunicato la proroga della sospensione delle licenze di trasporto aereo dei vettori Livingston e ItaliAirlines; il 6 ottobre 2010 la Francia ha deciso di revocare il COA del vettore Blue Line. La Grecia ha deciso di revocare il COA dei vettori First Airways (21 ottobre 2010), Athens Airways (20 luglio 2011), Go Airlines (2 settembre 2011), Argo Airways (9 settembre 2011), di limitare la validità della licenza del vettore Hellenic Imperial Airways a cinque mesi fino al 2 febbraio 2012 a seguito della sorveglianza rafforzata attualmente in corso sulle sue attività e manutenzioni; il Regno Unito ha confermato che le attività di sorveglianza rafforzata dei vettori aerei Jet2.com, Oasis e Titan Airways non hanno rivelato ulteriori problemi di sicurezza; i Paesi Bassi hanno deciso di sospendere il COA del vettore Solid-air in data 28 settembre e il COA di Amsterdam Airlines in data 4 novembre 2011; la Germania ha deciso di revocare il COA del vettore ACH Hamburg GmbH in data 29 giugno 2011. Inoltre, in attesa dell’atteso potenziamento del personale della LBA (Luftfahrt Bundesamt) nel 2012, quest’ultima continua a concentrare le proprie attività di sorveglianza sui vettori che presentano i rischi maggiori; il Portogallo ha comunicato che il COA del vettore aereo Luzair è scaduto il 19 settembre 2011 e che è in corso il processo di ricertificazione e che la sorveglianza rafforzata sul vettore White Airways non ha messo in luce problemi di sicurezza: il vettore è quindi di nuovo oggetto di sorveglianza normale; infine, il 16 settembre 2011, la Svezia ha deciso di sospendere il COA del vettore aereo Flyg Centrum AB; i vettori aerei Nova Air and AirSweden Aviation AB hanno presentato piani d’azione correttivi che sono attualmente all’esame delle autorità competenti svedesi. Nel frattempo tali vettori restano soggetti a sorveglianza rafforzata.

    (9)

    Dopo l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2011 della Commissione, del 19 aprile 2011 (4), due successive analisi periodiche dall’EASA sui dati delle ispezioni SAFA indicano che un elevato numero di vettori aerei titolari di licenza rilasciata in Spagna continuano a essere oggetto di più di un rilievo significativo per ispezione SAFA. In seguito a tali risultati la Commissione ha proseguito le consultazioni formali con le autorità competenti spagnole (AESA), che erano state avviate il 14 marzo 2011.

    (10)

    Nella riunione del 19 ottobre 2011 l’AESA ha informato la Commissione in merito agli interventi attuati fino a quella data per risolvere in modo sostenibile i problemi di sicurezza evidenziati da vettori spagnoli. In particolare l’AESA ha comunicato alla Commissione che il vettore aereo Flightline, dopo gli interventi correttivi messi in atto dallo stesso, ha ottenuto il rinnovo del COA anche se in forma limitata per escludervi l’aeromobile di tipo Metro III. Per quanto riguarda il vettore Zorex S.A., l’AESA ha adottato nel maggio 2011 misure di sospensione e misure provvisorie per impedirne le operazioni. Dopo gli interventi correttivi messi in atto dal vettore tali misure sono state revocate. Tuttavia, dopo aver constatato che il vettore aereo non affrontava in modo soddisfacente i problemi di sicurezza, il 7 ottobre 2011 è stata avviata una nuova procedura di sospensione. Per quanto riguarda il vettore aereo Alba Star, l’AESA aveva già identificato problemi di sicurezza del vettore e stava incrementando la sorveglianza. Sulla base di propri audit e ispezioni l’AESA è giunta alla conclusione che gli altri vettori aerei spagnoli oggetto di rilievi negativi nel corso delle ispezioni SAFA non presentavano rischi immediati per la sicurezza ma che avrebbero continuato ad essere oggetto di una sorveglianza rafforzata.

    (11)

    L’AESA ha inoltre notificato di aver proceduto in data 27 giugno 2011 alla revoca del COA dei vettori Baleares Link Express e Eurocontinental.

    (12)

    Nel corso della riunione del comitato per la sicurezza aerea l’AESA ha aggiornato il comitato sulle ulteriori azioni intraprese. Ha comunicato che il COA del vettore Zorex S.A. è stato sospeso in data 7 novembre 2011, che il vettore Alba Star è stato oggetto di ispezioni specifiche in data 24 ottobre 2011, senza che siano emerse significative discrepanze, e che le ultime due ispezioni SAFA si sono concluse senza rilievi. Inoltre, il vettore aereo IMD Airways S.L. è stato oggetto di una serie di ispezioni il 20 e 24 ottobre e il 3 e 4 novembre 2011, nel corso delle quali non sono stati formulati rilievi significativi.

    (13)

    Alla luce degli interventi messi in atto dall’AESA per risolvere i problemi di sicurezza evidenziati dai vettori aerei spagnoli si ritiene che, allo stato attuale, le attività di tali vettori siano oggetto di un controllo sufficiente da parte di detta autorità per scongiurare gravi rischi per la sicurezza e non siano pertanto necessari ulteriori interventi. Nel frattempo la Commissione, in cooperazione con l’EASA, continuerà a monitorare le prestazioni di sicurezza dei vettori aerei spagnoli.

    (14)

    Nell’ambito dell’Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP), nel dicembre 2009 l’ICAO ha effettuato un audit completo sulla sicurezza in Albania, che ha evidenziato numerose gravi carenze per quanto riguarda la capacità delle autorità competenti dell’Albania di esercitare le proprie responsabilità di sorveglianza in materia di sicurezza. Al momento della pubblicazione della relazione finale di audit, l’ICAO ha ritenuto che oltre il 59 % delle sue norme ICAO non fosse efficacemente applicato. Nel caso di alcuni aspetti critici, quali la soluzione dei problemi di sicurezza, più del 80 % delle norme ICAO non era effettivamente applicato. Inoltre, le autorità competenti dell’Albania non hanno proposto un piano adeguato di interventi correttivi, come dimostra il fatto che più del 90 % degli interventi correttivi proposti da dette autorità all’ICAO nell’agosto 2010 – relative ai settori della legislazione, organizzazione, rilascio delle licenze, operazioni di volo, aeronavigabilità e attività di indagine sugli incidenti – è stato considerato inaccettabile dall’organizzazione. Inoltre, le autorità competenti dell’Albania non hanno notificato l’applicazione del citato piano di interventi correttivi.

    (15)

    Nel gennaio 2010 l’EASA ha effettuato in Albania un’ispezione generale in materia di standardizzazione. La relazione finale di tale ispezione ha evidenziato carenze rilevanti in tutti i settori oggetto del controllo, cui è necessario porre immediatamente rimedio. L’EASA ha comunicato tuttavia che le autorità competenti dell’Albania (ACAA) avevano presentato un piano d’azione organico che era stato ritenuto accettabile e approvato in data 29 aprile 2010 oltre a una serie di interventi correttivi da mettere in atto progressivamente entro la fine del 2011, abbinati ad azioni da attuare immediatamente per rimediare alle carenze in materia di sicurezza. Successivamente alle audizioni dell’ACAA da parte del comitato per la sicurezza aerea, tenutesi rispettivamente nel marzo (5) e giugno (6) 2010, le autorità competenti dell’Albania sono state esortate ad adottare gli interventi necessari per continuare ad applicare in modo efficiente e tempestivo i piani d’azione concordati con l’EASA, dando priorità alla risoluzione delle carenze individuate che, se non prontamente risolte, avrebbero potuto comportare problemi di sicurezza. In particolare è stata sottolineata l’assoluta importanza di accelerare il processo di creazione di capacità dell’autorità e di garantire la sorveglianza in materia di sicurezza di tutti i vettori aerei certificati in Albania, in conformità con i regolamenti applicabili in materia di sicurezza, nonché di adottare, se necessario, misure di attuazione.

    (16)

    L’EASA ha proseguito attivamente le consultazioni con le autorità competenti dell’Albania per verificare l’applicazione dei piani d’azione correttivi presentati da tali autorità per porre rimedio alle carenze significative riscontrate dall’EASA nel corso dell’ispezione generale in materia di standardizzazione svolta in Albania nel gennaio 2010. A tal fine l’EASA ha effettuato nel luglio 2011 ispezioni di controllo in materia di aeronavigabilità e attività di volo. Dalle relazioni finali relative a tali ispezioni, trasmesse all’ACAA rispettivamente il 10 agosto e il 2 settembre 2011, emerge che non solo i piani d’azione correttivi concordati non sono stati tempestivamente attuati ma che sono state riscontrate nuove carenze. Per quanto riguarda l’aeronavigabilità l’EASA conclude che tre rilievi di non conformità, formulati in seguito all’ispezione del gennaio 2010, non sono stati adeguatamente affrontati dalle autorità competenti albanesi e che altri tre rilievi non sono stati risolti in modo soddisfacente contrariamente a precenti affermazioni delle stesse autorità competenti (7). Quattro di tali rilievi sono considerati dall’EASA come aventi implicazioni per la sicurezza. Secondo le relazioni l’ACAA non è stata in grado di svolgere i propri compiti in materia di sorveglianza dell’aeronavigabilità, non disponendo di personale qualificato a tal fine ed essendo scaduti nel gennaio 2011 i contratti del personale esterno assunto per rimediare a tale situazione. Di conseguenza al momento dell’ispezione non era in atto la sorveglianza né della legislazione sull’aeronavigabilità in vigore in Albania né dei titolari dei certificati. Per quanto riguarda le operazioni di volo, l’EASA conclude che quattro rilievi di non conformità, formulati in seguito all’ispezione del gennaio 2010, non sono stati adeguatamente affrontati dalle autorità competenti albanesi e che altri due rilievi non sono stati risolti in modo soddisfacente contrariamente a precenti affermazioni di tali autorità competenti (8). Cinque di tali rilievi sono considerati dall’EASA come aventi implicazioni per la sicurezza. Pertanto le autorità competenti dell’Albania non sono state in grado di svolgere in modo efficiente i propri compiti in materia di sorveglianza delle operazioni di volo, poiché l’ACAA non aveva assunto sufficiente personale qualificato a tal fine ed essendo stati risolti i contratti conclusi in precedenza con il personale esterno assunto per rimediare a tale situazione. Di conseguenza, l’attuazione della legislazione in materia di operazioni di volo in vigore in Albania e la sorveglianza dei titolari di certificati risultano insufficienti e molti elementi critici in materia di sicurezza non sono oggetto di sorveglianza.

    (17)

    Le autorità competenti dell’Italia, che avevano avviato un ampio progetto di gemellaggio con le autorità competenti dell’Albania nel settembre 2010, hanno comunicato che le autorità albanesi, a causa della mancanza di personale qualificato, si sono avvalse a tutt’oggi ben poco dell’assistenza offerta per creare proprie capacità tecniche e amministrative.

    (18)

    Alla luce di quanto precede la Commissione ha proseguito attivamente le consultazioni con l’ACAA, invitando quest’ultima a fornire entro l’11 ottobre 2011 informazioni scritte sulla sorveglianza in materia di sicurezza dei vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in Albania. Ulteriori consultazioni si sono tenute il 21 ottobre 2011 con le autorità competenti di Francia e Italia e con il supporto dell’EASA. L’ACAA è stata ascoltata dal comitato per la sicurezza aerea il 9 novembre 2011. L’ACAA non ha fornito ulteriori informazioni sulle azioni intraprese per risolvere i problemi segnalati dall’ICAO, né ha saputo dimostrare che le carenze riscontrate dall’EASA nelle sue ispezioni in materia di standardizzazione fossero state tempestivamente risolte o fossero oggetto di interventi correttivi accettabili per l’EASA. L’EASA ha confermato che solo un numero limitato di azioni sono state considerate accettabili e solo nell’ambito delle operazioni di volo. Le autorità competenti dell’Albania hanno confermato il fatto che non dispongono di ispettori qualificati e che, per lo svolgimento dei compiti di sorveglianza di loro pertinenza, continuano ad avvalersi esclusivamente di tre consulenti esterni con contratti indiretti, di breve termine fino a dicembre 2011e in regime di part-time. L’ACAA non è non stata tuttavia in grado di dimostrare la continuità delle attività di sorveglianza come pure l’assenza di conflitto di interesse degli agenti a contratto. L’ACAA non è stata in grado nemmeno di indicare la portata delle attività di sorveglianza effettuate nel campo dell’aeronavigabilità e ha ammesso che la sorveglianza in materia di sicurezza ha avuto carattere discontinuo per diversi mesi del biennio 2010/2011 a causa di difficoltà con i contratti di tali esperti.

    (19)

    Le autorità competenti albanesi hanno tuttavia dichiarato che la legge di istituzione dell’ACAA è stata modificata il 10 novembre 2011 per garantire una maggiore indipendenza finanziaria all’autorità stessa e migliori condizioni occupazionali al suo personale e che è in corso l’organizzazione di una gara internazionale per ottenere assistenza tecnica per un periodo di cinque anni con l’obiettivo di firmare i contratti all’inizio del 2012. Le autorità albanesi hanno riconosciuto che l’impiego di personale esterno a contratto non elimina la necessità di assumere ispettori qualificati a tempo pieno in seno all’ACAA per consentirle di controllare le funzioni di sorveglianza della sicurezza e si sono impegnate a procedere a tali assunzioni non appena ciò sia praticabile.

    (20)

    Il vettore aereo Albanian Airlines, certificato in Albania, è stato ascoltato dal comitato per la sicurezza aerea il 9 novembre 2011 in presenza dell’ACAA. Il 17 giugno 2011 il COA è stato modificato per aggiungervi un terzo aeromobile del tipo BAE-146 con marca di immatricolazione ZA-MAN, senza che sia stata tuttavia dimostrata l’esecuzione di una valutazione ex-ante da parte delle autorità competenti albanesi prima del rilascio del certificato di aeronavigabilità e l’aggiunta dell’aeromobile nel COA. Inoltre, il 27 luglio 2011 le autorità albanesi hanno rinnovato il COA ma non sono state in grado di dimostrare l’effettuazione di valutazioni ex-ante nel campo dell’aeronavigabilità preliminarmente a tale rinnovo; anche nel caso delle operazioni di volo le valutazioni ex-ante sono risultate limitate. Benché il vettore Albanian Airlines abbia messo in atto un sistema funzionante di gestione della qualità, non sono state fornite prove del fatto che le carenze individuate dall’ACAA e dall’EASA nel 2011 siano state tempestivamente risolte, in particolare quelle relative al manuale operativo e alla formazione degli equipaggi di condotta e di cabina. L’ACAA ha comunicato, fornendo prove scritte, che in data 10 novembre 2011 è stato revocato con effetto immediato il COA del vettore Albanian Airlines. Il comitato per la sicurezza aerea ha preso atto della decisione delle autorità competenti dell’Albania.

    (21)

    Il vettore aereo Belle Air, certificato in Albania, è stato ascoltato dal comitato per la sicurezza aerea il 9 novembre 2011 in presenza dell’ACAA. Il vettore Belle Air ha comunicato che dei cinque aeromobili da esso utilizzati solo uno – del tipo Boeing DC-9-82 – è immatricolato in Albania, mentre gli altri aeromobili del tipo Airbus A318/319/320/321 e ATR72 sono immatricolati in Francia con marche di immatricolazione F-ORAA, F-ORAD, F-ORAE, F-ORAG. Il vettore ha dimostrato che per gli aeromobili immatricolati in Francia ha sottoscritto un contratto con un’impresa di gestione del mantenimento della navigabilità approvata dalle autorità competenti francesi, le quali hanno confermato che l’aeronavigabilità e le licenze degli equipaggi sono soggette alla loro sorveglianza di sicurezza. Belle Air ha inoltre dimostrato di aver istituito controlli interni delle proprie attività, in particolare mediante sistemi di gestione della sicurezza e della qualità. L’ACAA ha comunicato, fornendo prove scritte, che in data 10 novembre 2011 è stato revocato con effetto immediato il certificato di aeronavigabilità dell’aeromobile con marca di immatricolazione ZA-ARD, utilizzato fino a tale data dal vettore Belle Air, e che ne è stato deciso il fermo immediato fino al completamento della procedura di certificazione dello stesso aeromobile. Il comitato per la sicurezza aerea ha preso atto della decisione delle autorità competenti dell’Albania.

    (22)

    La Commissione e il comitato per la sicurezza aerea riconoscono gli sforzi intrapresi per riformare il sistema dell’aviazione civile in Albania, in particolare mediante la definizione di un nuovo quadro legislativo in linea con gli standard di sicurezza internazionali e europei, gli interventi messi in atto per affrontare le carenze in materia di sicurezza messe in luce dall’ICAO, dall’EASA ed emerse nel corso delle consultazioni, come pure le misure di attuazione adottate dall’ACAA e l’impegno ad assumere quanto prima e in via permanente ispettori qualificati.

    (23)

    L’ACAA ha inoltre presentato richiesta formale di assistenza alle autorità italiane, nel quadro di un accordo di cooperazione esistente tra le stesse, al fine di rafforzare le proprie capacità tecnico-amministrative nei controlli di sicurezza, in particolare per quanto attiene alle operazioni di volo. Le autorità competenti dell’Italia hanno comunicato al comitato per la sicurezza aerea la propria disponibilità ad attuare sollecitamente tale programma per consentire all’ACAA di esercitare efficacemente la sorveglianza dei vettori aerei soggetti al suo controllo regolamentare e ciò fino a quando l’ACAA disponga del necessario personale qualificato per svolgere tali compiti autonomamente.

    (24)

    Alla luce di tali sviluppi e sulla base dei criteri comuni si ritiene che allo stato attuale non siano necessarie ulteriori misure. Gli Stati membri intendono tuttavia verificare l’effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti rendendo prioritarie le ispezioni a terra sugli aeromobili dei vettori certificati in Albania a norma del regolamento (CE) n. 351/2008.

    (25)

    La Commissione e il comitato per la sicurezza aerea incoraggiano l’Albania a compiere progressi concreti nella creazione delle capacità tecnico-amministrative dell’ACAA e invitano quest’ultima a cooperare in modo pieno e trasparente con l’ICAO e l’EASA per realizzare progressi rapidi e sostanziali nell’attuazione di piani d’azione correttivi per porre rimedio alle carenze individuate. La Commissione e il comitato per la sicurezza aerea riesamineranno la situazione a tempo debito.

    (26)

    A norma del regolamento (CE) n. 273/2010 (9) il vettore TAAG Angolan Airlines, certificato in Angola, è autorizzato a operare nell’Unione europea soltanto con quattro aeromobili del tipo Boeing 737-700 con marche di immatricolazione D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH e D2-TBJ e con tre aeromobili del tipo Boeing 777-200 con marche di immatricolazione D2-TED, D2-TEE, D2-TEF. Il vettore TAAG ha comunicato che, a seguito del rinnovo della propria flotta, gli aeromobili del tipo Boeing B747 sono stati definitivamente ritirati dalla flotta e sostituiti nel giugno/luglio 2011 con due aeromobili del tipo Boeing 777-300 con marche di immatricolazione D2-TEG e D2-TEH; la TAAG ha richiesto che anche i due aeromobili menzionati siano autorizzati a operare nell’Unione europea.

    (27)

    TAAG Angolan Airlines ha presentato dichiarazioni scritte ed è stata sentita dal comitato per la sicurezza aerea il 9 novembre 2011. Il vettore TAAG ha dimostrato di essere in grado di garantire l’operatività sicura e puntuale degli aeromobili del tipo Boeing B777-200 e 777-300.

    (28)

    Le autorità competenti dell’Angola (INAVIC) hanno confermato e dimostrato al comitato per la sicurezza aerea che l’ampliamento della flotta del vettore TAAG con gli aeromobili del tipo Boeing B777-300 è stato debitamente approvato; l’INAVIC ha dichiarato inoltre che, dalle attività di sorveglianza continua cui è sottoposto il vettore, non sono emersi problemi di sicurezza. Per quanto riguarda l’incidente verificatosi nel dicembre 2010 tra Lisbona e Luanda, gli accertamenti ancora in corso da parte delle autorità competenti non hanno messo in luce carenze a livello operativo o di manutenzione da parte della TAAG, né hanno portato a formulare raccomandazioni specifiche al vettore aereo.

    (29)

    Le autorità competenti del Portogallo hanno comunicato che dalle ispezioni a terra effettuate in Portogallo su aeromobili del vettore TAAG non sono emersi problemi di sicurezza.

    (30)

    Sulla base dei criteri comuni si ritiene che il vettore TAAG debba essere autorizzato a operare nell’Unione europea anche con i due aeromobili del tipo Boeing B777-300ER con marche di immatricolazione D2-TEG e D2-TEH i quali, pertanto, dovrebbero essere inseriti nell’allegato B. È opportuno, inoltre, che le operazioni di tale vettore all’interno dell’Unione europea continuino ad essere soggette a opportune verifiche della conformità con i pertinenti standard di sicurezza, rendendo prioritarie le ispezioni a terra da effettuare sugli aeromobili di tale vettore a norma del regolamento (CE) n. 351/2008.

    (31)

    Facendo seguito all’analisi effettuata dall’EASA dei risultati dei controlli a terra SAFA (10) eseguiti su aeromobili operati nell’Unione europea dal vettore aereo Al Wafeer Air, certificato in Arabia Saudita, che hanno rivelato gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza internazionali, il 5 agosto 2011 la Commissione ha avviato consultazioni formali con le autorità competenti dell’Arabia Saudita. Il 14 settembre tali autorità hanno comunicato la sospensione del COA del vettore Al Wafeer Air e hanno fornito garanzie che non avrebbero consentito al vettore di riprendere le operazioni fino a quando non fosse stato posto rimedio alle carenze individuate nel corso del programma SAFA. La Commissione continuerà le consultazioni con le autorità dell’Arabia Saudita al fine di seguire l’evolversi della situazione.

    (32)

    L’8 settembre 2011 la Commissione ha avviato consultazioni con le autorità competenti del Pakistan al fine di risolvere i problemi in materia di aeronavigabilità emersi nel corso di numerose ispezioni a terra (11) su aeromobili operati dal vettore Pakistan International Airways (PIA) nell’Unione europea a partire dal settembre 2010. Le consultazioni sono state avviate a seguito dei risultati delle analisi delle ispezioni SAFA da parte dell’EASA, e in particolare dell’ispezione SAFA condotta dalle autorità competenti della Francia (12) su un aeromobile del tipo Airbus A310 con marca di immatricolazione AP-BGO, in seguito alla quale l’aeromobile è stato rinviato vuoto in Pakistan per interventi di manutenzione.

    (33)

    Nella risposta inviata il 17 settembre 2011 le autorità competenti del Pakistan (PCAA) hanno fornito informazioni concernenti le azioni intraprese per risolvere i casi di non conformità riscontrati. In tale risposta le autorità hanno illustrato i dettagli del piano di azione correttivo, elaborato dal vettore PIA, comprendente 15 interventi specifici che il vettore prevedeva di intraprendere e concludere (per la maggioranza di essi) entro il 30 ottobre 2011.

    (34)

    Il 31 ottobre 2011 la PCAA ha informato la Commissione sui progressi realizzati dal vettore PIA nell’attuazione del piano di interventi correttivi e sugli interventi messi in atto dalla stessa autorità. Dei 15 interventi previsti dal piano del vettore PIA, otto sono stati completati e i rimanenti dovrebbero esserlo entro il 15 dicembre 2011. La PCAA ha presentato un piano in 13 punti finalizzato a migliorare la cultura della sicurezza del vettore PIA, lo stato di aeronavigabilità dei suoi aeromobili e a garantire miglioramenti sistematici del vettore.

    (35)

    Gli Stati membri esortano la Commissione a proseguire le consultazioni con le autorità competenti del Pakistan e con il vettore aereo al fine di garantire che tutti gli eventuali interventi correttivi siano sostenibili nel lungo termine. A tal fine gli Stati membri continueranno a verificare l’effettivo rispetto delle norme di sicurezza applicabili, dando la priorità alle ispezioni a terra da effettuare su aeromobili del vettore in parola secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 351/2008 al fine di confermare o no l’efficacia degli interventi correttivi attuati dal vettore PIA. Se da tali ispezioni dovesse emergere che gli interventi attuati dal vettore PIA non hanno consentito di porre rimedio ai problemi di sicurezza identificati, la Commissione non avrà altra scelta che di intervenire per limitare ogni rischio per la sicurezza.

    (36)

    A seguito di due successive analisi periodiche delle ispezioni SAFA da parte dell’EASA, dalle quali è emerso che diversi vettori aerei con licenza rilasciata nella Federazione russa continuano a evidenziare più di un rilievo sostanziale per ispezione, e considerato che alcuni di tali vettori sono stati protagonisti di gravissimi incidenti nel corso del 2011, la Commissione ha tenuto consultazioni con le autorità competenti della Federazione Russa (Agenzia federale del trasporto aereo della Federazione Russa – FATA) a margine del vertice EU-Russia sull’aviazione organizzato a San Pietroburgo il 12 e 13 ottobre 2011.

    (37)

    Il 27 ottobre si sono tenute altre consultazioni con dette autorità al fine di acquisire informazioni dettagliate sul livello di sicurezza dei vettori che operano all’interno dell’Unione europea e della sicurezza operativa di taluni tipi di aeromobili protagonisti dei gravissimi incidenti avvenuti nella Federazione Russa nel 2010 e 2011. Nel corso di tali consultazioni due vettori certificati da tali autorità – VIM AVIA (VIM AIRLINES) e TATARSTAN AIRLINES – sono stati sentiti dalla Commissione, dall’EASA, da Eurocontrol e da uno Stato membro.

    (38)

    Nel corso delle consultazioni in parola, la FATA ha comunicato che determinati tipi di aeromobile – Tupolev TU-134 e Tupolev TU-154B-2 e TU-154M – operati da alcuni vettori aerei russi erano oggetto di diverse misure relative alla loro aeronavigabilità continua, all’obbligo di comunicare informazioni sull’aeronavigabilità degli equipaggiamenti di bordo e alle procedure operative. Le autorità russe hanno inoltre informato la Commissione che, a decorrere dal 1o gennaio 2012, determinate apparecchiature obbligatorie per i voli internazionali (GPWS e TAWS) saranno rese obbligatorie anche nei voli interni operati all’interno della Federazione russa.

    (39)

    Nella riunione del comitato per la sicurezza aerea dell’8 novembre 2011 la FATA ha comunicato di aver adottato le misure di attuazione di seguito indicate nei confronti dei vettori aerei soggetti al suo controllo regolamentare:

    a)

    revoca del COA dei seguenti 12 vettori aerei che effettuano operazioni di trasporto aereo commerciale all’interno dell’Unione europea:

    2nd Aviation Unit Sverdlovsk (codice designatore ICAO UKU), revoca in data 2.3.2011, MOSKVA (codice designatore ICAO MOA), revoca in data 23.3.2011, AVIAL NB (codice designatore ICAO NVI), revoca in data 15.7.2011, AVIAENERGO (codice designatore ICAO ERG), revoca in data 18.7.2011, CONTINENT (codice designatore ICAO CNE), revoca in data 2.8.2011 in combinazione con le dichiarazioni degli operatori interessati;

    RUSAIR (codice designatore ICAO CGI), revoca in data 13.7.2011 sulla base dei fatti successivi all’incidente del 20.6.2011 che ha interessato l’aeromobile del tipo TU-134 operato dal vettore aereo;

    YAK SERVICE (codice designatore ICAO AKY), revoca in data 23.9.2011 sulla base dei fatti successivi all’incidente del 7 settembre 2011 che ha interessato l’aeromobile del tipo YAK-42 operato dal vettore aereo e dei risultati di un’ispezione effettuata sullo stesso dalla FATA il 22.9.2011;

    AEROSTARZ (codice designatore ICAO ASE), revoca in data 28.10.2011, AVIANOVA (codice designatore ICAO VNV), revoca in data 10.10.2011, KAVMINVODYAVIA (codice designatore ICAO MVD) revoca in data 27.9.2011 a seguito dei risultati delle ispezioni effettuate dalla FATA su tali vettori rispettivamente il 20.10.2011, 4.10.2011 e 27.9.2011;

    SKY EXPRESS (codice designatore ICAO SXR), revoca in data 31.10.2011 sulla base di indicatori industriali, della situazione finanziaria del vettore e dei risultati di un’ispezione effettuata sullo stesso dalla FATA il 6.10.2011;

    AERORENT (codice designatore ICAO NRO), revoca in data 7.11.2011 a seguito della non conformità con i requisiti di certificazione e dei risultati di un’ispezione effettuata dalla FATA il 27.9.2011;

    b)

    modifica del COA dei seguenti sei vettori aerei che effettuano operazioni di trasporto aereo commerciale all’interno dell’Unione europea da parte della FATA – che ha imposto restrizioni operative – il 2 novembre 2011:

    AVIASTAR-TU, UTAIR-CARGO, TATARSTAN AIRLINES, DAGHESTAN, YAKUTIA e VIM AVIA (VIM AIRLINES).

    (40)

    Per quanto riguarda le prestazioni di determinati vettori – Yakutia e Tatarstan Airlines – le cui operazioni sono oggetto di costante monitoraggio dal 2007 e che nell’aprile 2008 sono stati sentiti dalla Commissione e da membri del comitato per la sicurezza aerea, la Commissione ha attirato l’attenzione della FATA sull’analisi dell’EASA sui risultati dei controlli a terra SAFA, dai quali emerge che determinate carenze in materia di aeronavigabilità e operatività non sono state efficacemente risolte da precedenti interventi correttivi. La FATA ha comunicato di aver chiesto alle autorità regionali competenti per la sorveglianza dei vettori aerei citati di analizzare i risultati delle ispezioni SAFA e di garantire che i vettori aerei menzionati mettano in atto adeguate misure correttive per risolvere le carenze constatate.

    (41)

    Entrambi i vettori aerei sono stati sentiti dal comitato per la sicurezza aerea l’8 novembre 2011 e in tale sede sostenuto di aver risolto i problemi emersi nel corso di precedenti ispezioni a terra SAFA. Entrambi i vettori hanno asserito di aver interrotto le operazioni all’interno dell’Unione a seguito della decisione della FATA del 2 novembre 2011.

    (42)

    Per quanto riguarda il vettore aereo VIM AVIA (VIM AIRLINES), la Commissione ha attirato l’attenzione della FATA su due aspetti che suscitano preoccupazione quanto all’effettiva conformità del vettore ai pertinenti standard di sicurezza, con riferimento in particolare alla corrispondenza inviata dalle autorità competenti della Francia alla FATA a seguito di un’ispezione condotta in un aeroporto francese (13) da cui sono emerse numerose e significative lacune con implicazioni per la sicurezza che hanno determinato il fermo dell’aeromobile e l’imposizione di restrizioni da parte delle citate autorità per il volo di ritorno (volo di trasferimento) e la revoca, il 24 maggio 2011, dell’approvazione della manutenzione rilasciata a tale vettore dall’EASA (EASA 145.0410), dopo che la stessa era stata sospesa il 24 settembre 2010 in quanto il vettore VIM AVIA (VIM AIRLINES) non aveva risolto efficacemente in conformità della legislazione pertinente le carenze riscontrate (14). La mancata soluzione dei problemi che hanno portato alla revoca dell’approvazione della manutenzione ha confermato le lacune nel settore dell’aeronavigabilità emerse nel corso di numerose ispezioni SAFA in aeroporti dell’Unione (15), relativamente, in particolare, a difetti e danni non identificati o a difetti e danni noti non oggetto di valutazione o monitoraggio o ancora danni o difetti che si collocano al di fuori dei limiti accettabili di manutenzione.

    (43)

    Nell’audizione davanti al comitato per la sicurezza aerea il vettore VIM AVIA (VIM AIRLINES) non ha saputo dimostrare di aver adottato un sistema funzionante di gestione della sicurezza tale da garantire la possibilità di identificare, valutare, gestire e controllare correttamente i rischi in modo adeguato per assicurare la sicurezza delle operazioni. VIM AVIA (VIM AIRLINES) ha asserito di aver interrotto le operazioni all’interno dell’Unione a seguito della decisione della FATA del 2 novembre 2011.

    (44)

    Sulla base delle informazioni presentate da Eurocontrol il comitato per la sicurezza aerea ha potuto accertare che, in realtà, tutti tre i vettori aerei – VIM AVIA (VIM AIRLINES), YAKUTIA and TATARSTAN AIRLINES – hanno effettuato diversi voli verso l’Unione europea anche dopo il 2 novembre 2011. Il comitato per la sicurezza aerea è stato inoltre informato del fatto che un vettore aereo – AERO RENT – il cui COA era stato revocato dalla FATA, ha effettuato voli commerciali in partenza dall’Unione europea successivamente alla data della decisione di revoca.

    (45)

    Alla luce di tali informazioni la Commissione è stata costretta a chiedere chiarimenti urgenti alla FATA per ottenere assicurazioni sull’effettivo rispetto delle misure di attuazione (revoca dei COA e imposizione di restrizioni operative) adottate nei confronti di vettori russi.

    (46)

    Dopo aver esaminato la documentazione presentata dal vettore in parola e preso atto delle comunicazioni effettuate in sede di comitato della sicurezza aerea, la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea hanno formulato dubbi sulla capacità del vettore VIM AVIA (VIM AIRLINES) di riprendere le operazioni nell’Unione europea fino a quando non dimostri di avere applicato pienamente e in modo sostenibile interventi correttivi per risolvere i problemi emersi nel corso delle ispezioni SAFA e delle attività di sorveglianza continua dell’autorità competente (FATA).

    (47)

    Il 10 novembre 2011 la Commissione ha inviato alla FATA una richiesta di informazioni, da trasmettere entro il 14 novembre 2011, per assicurarsi che fossero state effettivamente imposte restrizioni all’operatività nell’Unione europea dei vettori in parola, fino a quando quest’ultimi non avessero dimostrato di avere adeguatamente risolto tutti i problemi emersi nel corso delle ispezioni SAFA e delle attività di sorveglianza continua dell’autorità competente (FATA). Il 14 novembre 2011 la FATA ha presentato prove documentali che confermano l’imposizione di restrizioni operative al vettore VIM AVIA (VIM AIRLNES) fino al 1o aprile 2012 e agli altri cinque vettori russi fino a quando non avranno dimostrato a tale autorità di aver risolto in modo efficace tutti i problemi di sicurezza emersi dalle ispezioni a terra SAFA. La FATA ha confermato inoltre che stava adottando le misure necessarie per garantire che tutti i vettori aerei interessati da restrizioni operative si conformassero alle decisioni da essa adottate.

    (48)

    Alla luce della documentazione trasmessa dalla FATA, e sulla base dei criteri comuni, si ritiene che allo stato attuale non siano necessarie ulteriori misure nei confronti del vettore VIM AVIA (VIM AIRLINES). La Commissione riesaminerà la situazione del vettore in parola in sede di comitato per la sicurezza aerea nel marzo 2012.

    (49)

    Il comitato per la sicurezza aerea ha espresso l’auspicio di proseguire un dialogo costruttivo con la SATA su tutti gli aspetti relativi alla sicurezza. La Commissione e il comitato per la sicurezza aerea attueranno uno stretto monitoraggio delle prestazioni dei vettori cui la FATA ha imposto restrizioni operative all’interno dell’Unione europea per assicurarsi che essi riprendano le operazioni soltanto dopo aver dimostrato di avere effettivamente risolto tutti i problemi emersi dalle ispezioni a terra effettuate all’interno dell’Unione europea. La Commissione e il comitato per la sicurezza aerea continueranno a ricercare, mediante ulteriori consultazioni tecniche con la FATA, una soluzione sostenibile di tutti i problemi di non conformità nel campo della sicurezza riscontrati dalle ispezioni a terra SAFA. Nel frattempo, gli Stati membri continueranno a verificare l’effettivo rispetto da parte dei vettori aerei russi delle pertinenti norme di sicurezza, rendendo prioritarie le ispezioni a terra da effettuare sugli aeromobili di questi vettori, ai sensi del regolamento (CE) n. 351/2008, mentre la Commissione attuerà uno stretto monitoraggio delle iniziative da loro adottate.

    (50)

    Sulla base di un’analisi dei risultati delle ispezioni SAFA effettuate su taluni vettori aerei certificati a partire dal 2010 nel Regno hascemita di Giordania, il 1o settembre 2011 la Commissione ha avviato consultazioni con le autorità giordane competenti per l’aviazione civile (CARC) al fine di accertare che i problemi di sicurezza emersi nel corso delle ispezioni SAFA fossero stati risolti in modo sostenibile o che, in caso contrario, fossero state adottate misure adeguate per ridurre i rischi individuati.

    (51)

    Nella sua risposta del 19 settembre 2011 la CARC non ha fornito prove chiare dell’effettiva attuazione di misure preventive e correttive da parte dei vettori aerei interessati. Inoltre, la mancanza di informazioni sull’analisi delle cause dei problemi di sicurezza, oltre all’aumento dei rilievi negativi delle ispezioni SAFA per diversi vettori aerei certificati nel Regno hascemita di Giordania, hanno sollevato dubbi quanto alla capacità delle autorità competenti giordane di effettuare adeguatamente la sorveglianza continua dei vettori aerei da esse certificati.

    (52)

    Il 6 ottobre 2011 la Commissione ha inviato un’ulteriore richiesta di informazioni e ha invitato la CARC a una riunione a Bruxelles (il 21 ottobre 2011) al fine di chiarire gli aspetti sopramenzionati. Nel corso di tale riunione la CARC ha illustrato una serie misure da essa intraprese nel settembre 2011 per rafforzare la propria sorveglianza sui vettori aerei certificati in Giordania e assicurare che i controlli a terra effettuati nell’ambito del programma europeo di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri (Safety Assessment of Foreign Aircraft - SAFA) siano tenuti in debito conto nelle attività di sorveglianza dei vettori giordani al fine di risolvere in modo sostenibile i problemi di sicurezza emersi nel corso delle ispezioni. La riunione non ha tuttavia consentito di fornire chiarimenti sufficienti sulle prestazioni di sicurezza del vettore Jordan Aviation.

    (53)

    Nel caso del vettore Jordan Aviation le relazioni SAFA evidenziano lacune significative nella gestione dell’aeronavigabilità e delle operazioni di volo degli aeromobili del tipo Boeing B-767. In particolare, a seguito di un’ispezione SAFA dell’aeromobile B767 (marca di immatricolazione JY-JAG) avvenuta in Francia (16), i gravi problemi di aeronavigabilità avevano imposto di rinviare l’aeromobile vuoto per effettuare interventi correttivi di manutenzione. Il numero di rilievi formulati nel corso delle ispezioni SAFA, come pure le ripetute carenze in materia di sicurezza riscontrate dal 2010, sono indice di un problema serio in questo ambito. Per questi motivi la CARC e il vettore Jordan Aviation sono stati invitati a comparire di fronte al comitato per la sicurezza aerea nel novembre 2011.

    (54)

    Nel corso dell’audizione, avvenuta il 9 novembre 2011, la CARC e il vettore Jordan Aviation hanno riconosciuto i benefici delle consultazioni avviate con la Commissione, coadiuvata dall’EASA e dagli Stati membri. A seguito delle consultazioni sia la CARC che il vettore aereo hanno elaborato un piano di interventi correttivi finalizzato a risolvere i problemi di sicurezza emersi nel corso delle ispezioni SAFA come pure le lacune riscontrate nelle rispettive procedure interne. Il comitato ha riconosciuto gli sforzi prodigati per trovare soluzioni sostenibili alle carenze in materia di sicurezza e ha preso atto dell’impegno di CARC e Jordan Aviation ad applicare integralmente il piano presentato nel corso dell’audizione.

    (55)

    Il comitato, pur accogliendo con favore gli interventi incoraggianti messi in atto dal vettore, ha espresso perplessità sull’attuale capacità del vettore Jordan Aviation di ridurre i rischi per la sicurezza legati alle operazioni di volo commerciali con l’aeromobile del tipo Boeing B-767. Tenuto conto delle numerose e ripetute carenze in materia di sicurezza emerse nel corso delle ispezioni a terra dell’aeromobile del tipo Boeing B-767 operato dalla Jordan Aviation e dell’insufficiente capacità del vettore di attuare, fino ad oggi, un piano adeguato di interventi preventivi e correttivi e delle carenze evidenziate dalla CARC in materia di sorveglianza di sicurezza, si ritiene che, sulla base dei criteri comuni, il vettore Jordan Aviation debba essere inserito nell’allegato B e che la sua operatività debba essere soggetta a restrizioni in relazione a tutti gli aeromobili del tipo Boeing B-767. Il suddetto vettore dovrebbe essere autorizzato a operare nell’Unione con gli altri tipi di aeromobili che figurano sul suo COA secondo l’allegato B.

    (56)

    Gli Stati membri esortano la Commissione a proseguire le consultazioni con le autorità competenti del Regno hascemita di Giordania al fine di garantire che dette autorità applichino effettivamente gli standard internazionali di sicurezza e che gli eventuali interventi preventivi e correttivi messi in atto da tutti i vettori aerei interessati siano sostenibili nel lungo termine. Nel frattempo gli Stati membri intendono continuare a verificare l’effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti rendendo prioritarie le ispezioni a terra da effettuare sugli aeromobili del vettore in questione a norma del regolamento (CE) n. 351/2008.

    (57)

    La Commissione è pronta a sostenere gli sforzi della CARC e del vettore Jordan Aviation organizzando una visita di valutazione, con la partecipazione degli Stati membri e dell’EASA, al fine di accertare il livello di sicurezza della Jordan Aviation e i progressi compiuti dalla CARC nella sorveglianza dei vettori aerei certificati nel Regno hascemita di Giordania.

    (58)

    La Commissione ha avviato consultazioni formali con il vettore Rollins Air certificato dalle autorità competenti dell’Honduras a seguito della decisione trasmessa alla Commissione dalle autorità competenti francesi di non rilasciare diritti di traffico aereo al vettore in parola fino a quando non saranno state risolte le carenze in materia di sicurezza emerse dalla valutazione del questionario tecnico e delle informazioni complementari trasmesse dal vettore al fine di ottenere l’autorizzazione all’atterraggio (il rilascio del cosiddetto “SAFA standard report”).

    (59)

    Il vettore è stato invitato a chiarire i punti riportati di seguito e a esporre la propria posizione al comitato per la sicurezza aerea dell’8 novembre 2011: a) prove dell’attuazione di un programma di analisi dei dati di volo in conformità con le disposizioni dell’ICAO; b) prove che la Francia, compresi i suoi territori d’oltremare, rientrava nell’area di esercizio delle attività di volo autorizzata dalle autorità competenti per l’aeromobile del tipo L1011-500 con marca di immatricolazione HR-AVN; c) prove che i piloti destinati al servizio di cui trattasi avevano superato i previsti controlli di professionalità nel corso degli ultimi 12 mesi e d) che entrambi i membri dell’equipaggio di condotta proposto dal vettore erano di età superiore ai limiti ritenuti accettabili dall’ICAO.

    (60)

    Al comitato per la sicurezza aerea non hanno preso parte né il vettore Rollins Air né l’autorità competente dell’Honduras (DGAC). Quest’ultima ha incaricato la rappresentanza diplomatica dell’Honduras presso il Regno del Belgio di comunicare al comitato per la sicurezza aerea in data 9 novembre 2011 la sua posizione ufficiale, ovvero che la DGAC aveva avviato la procedura per cancellare la registrazione dell’aeromobile HR-AVN dal registro nazionale dell’Honduras e che il vettore Rollins Air non era più autorizzato a operare l’aeromobile summenzionato. Tuttavia, benché il vettore Rollins Air utilizzi diversi aeromobili dello stesso tipo, non sono state fornite ulteriori informazioni in relazione agli aspetti sopra menzionati.

    (61)

    Il comitato ha tenuto in considerazione il fatto che l’Honduras è inserito nella categoria 2 del programma US IASA da parte della Federal Aviation Administration degli Stati Uniti, il che denota lacune sistematiche da parte delle autorità competenti dell’Honduras nell’adempimento degli obblighi di certificazione e sorveglianza dei vettori aerei soggetti al suo controllo regolamentare.

    (62)

    Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che il vettore Rollins Air debba essere inserito nell’elenco dell’allegato A in attesa della presentazione di prove che le carenze evidenziate nella relazione pubblicata dalle autorità competenti francesi sono state risolte.

    (63)

    Le autorità competenti della Repubblica del Congo (ANAC) hanno notificato il rilascio, il 23 settembre 2011, di un nuovo COA al vettore aereo Equatorial Congo Airlines S.A., senza aver tuttavia dimostrato che la certificazione e la sorveglianza di tale vettore sono pienamente conformi agli standard di sicurezza internazionali applicabili. Sulla base dei criteri comuni, si ritiene pertanto che il vettore Equatorial Congo Airlines S.A. debba essere inserito nell’elenco dell’allegato A.

    (64)

    È dimostrato che le autorità competenti della Repubblica Democratica del Congo (AAC) hanno rilasciato un nuovo COA al vettore aereo Stellar Airways, per quanto non sia comprovato che la certificazione e la sorveglianza di tale vettore sono pienamente conformi agli standard di sicurezza internazionali applicabili. Sulla base dei criteri comuni, si ritiene pertanto che il vettore Stellar Airways debba essere inserito nell’elenco dell’allegato A.

    (65)

    La Commissione è stata informata che le autorità competenti delle Filippine (CAAP) intendevano rilasciare un nuovo COA a vettori aerei quali Aeromajestic e Interisland Airlines. La CAAP non ha risposto alla richiesta di informazioni inviata dalla Commissione il 26 ottobre 2011 relativamente alla validità dei certificati detenuti dai vettori in parola e non ha dimostrato inoltre che la certificazione e la sorveglianza sono conformi agli standard di sicurezza internazionali applicabili. Sulla base dei criteri comuni, si ritiene pertanto che i vettori sopramenzionati debbano essere inseriti nell’elenco dell’allegato A.

    (66)

    A tutt’oggi, nonostante le richieste specifiche inoltrate, la Commissione non ha ricevuto alcuna prova della piena attuazione di adeguate azioni correttive da parte degli altri vettori aerei inclusi nell’elenco comunitario aggiornato il 19 aprile 2011, né da parte delle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare dei suddetti vettori aerei. Di conseguenza, in base ai criteri comuni, si ritiene che i suddetti vettori aerei debbano continuare a restare soggetti a un divieto operativo (allegato A) o a restrizioni operative (allegato B), a seconda dei casi.

    (67)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

    1.

    l’allegato A è sostituito dal testo riportato nell’allegato A del presente regolamento.

    2.

    l’allegato B è sostituito dal testo riportato nell’allegato B del presente regolamento;

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2011

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Joaquín ALMUNIA

    Vicepresidente


    (1)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

    (2)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76.

    (3)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

    (4)  GU L 104 del 20.4.2011, pag. 10.

    (5)  Considerando da 55 a 58 del regolamento (CE) n. 273/2010 del 30 marzo 2010, GU L 84 del 31.3.2010, pag. 30.

    (6)  Considerando da 24 a 30 del regolamento (CE) n. 590/2010 del 5 luglio 2010, GU L 170 del 6.7.2010, pag. 9.

    (7)  Ispezione in materia di standardizzazione dell’EASA (AIR.AL.06.2011), 6 rilievi di non conformità aperti recanti i riferimenti AL#10418(d), 10419(d), 10423(c), 10426(c), 10427(d), 10428(d).

    (8)  Ispezione in materia di standardizzazione dell’EASA (AIR.AL.06.2011), 4 rilievi di non conformità aperti recanti i riferimenti F3(d) per quanto riguarda i programmi di formazione, F4(d) per quanto riguarda il manuale d’ispezione, F7(c) per quanto riguarda l’SSP e F9(d) per quanto riguarda la sorveglianza continua.

    (9)  Regolamento (CE) n. 273/2010 della Commissione, del 30 marzo 2010, GU L 84, 31.3.2010, pag. 25; cfr. in particolare i punti da (59) a (68).

    (10)  DGAC/F-2010-2383, DGAC/F-2010-2540, DGAC/F-2010-2298, CAA-UK-2010-0993

    (11)  AESA-E-2010-632, AESA-E-2011-361, AESA-E-2011-361, AESA-E-2011-455, AESA-E-2011-581, AESA-E-2011-701, CAA-N-2010-102, CAA-N-2010-119, CAA-N-2010-120, CAA-N-2011-5, CAA-N-2011-24, CAA-N-2011-38, CAA-UK-2010-918, CAA-UK-2010-958, CAA-UK-2010-1083, CAA-UK-2011-114, CAA-UK-2011-185, CAA-UK-2011-187, CAA-UK-2011-326, CAA-UK-2011-398, CAA-UK-2011-664, CAA-UK-2011-751, CAADK-2010-62, DGAC/F-2010-2034, DGAC/F-2010-2214, DGAC/F-2010-2518, DGAC/F-2010-2639, DGAC/F-2011-376, DGAC/F-2011-608, DGAC/F-2011-878, DGAC/F-2011-1138, DGAC/F-2011-1370, DGAC/F-2011-1560, DGAC/F-2011-1777, DGAC/F-2011-1811, DGAC/F-2011-2084, ENAC-IT-2011-219, ENAC-IT-2011-569, LBA/D-2010-1573, LBA/D-2011-534, LBA/D-2011-721, LBA/D-2011-1003

    (12)  DGAC/F-2011-1811

    (13)  DGAC/F-2011-2145

    (14)  Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.

    (15)  SDAT-2011-0058; ENAC-IT-2011-0027; ENAC-IT-2011-0180; SCCA-2010-0002; GDCA-2010-0028; AESA-E-2010-0922; CAAHUN-2011-0023; ENAC-IT-2011-0510; AESA-E-2010-0690; ENAC-IT-2010-0649; LBA/D-2011-0594; CAA-NL-2011-0143; DGAC/F-2011-2145; ENAC-IT-2010-0796; CAA-NL-2011-0141; SCCA-2011-0009; CAA-N-2011-0013; ENAC-IT-2011-0020; ENAC-IT-2011-0103; GDCA-2011-0029; SAFA-BUL-2011-0064; SAFA-DGAC/F-2011-0445; SAFA-BUL-2011-0015; HCAAGR-2011-0039; ENAC-IT-2011-0092; LBA/D-2010-1312; BUL-2010- 0105; SCCA-2010-0008; CAA-SR-2011-0044; HCAAGR-2010-0397; DGAC/F-2010-2689; HCAAGR-2010-0414

    (16)  DGAC/F-2011-269


    ALLEGATO A

    ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO NEL TERRITORIO DELL’UNIONE EUROPEA  (1)

    Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)

    Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio

    Codice ICAO di designazione della compagnia aerea

    Stato dell’operatore

    BLUE WING AIRLINES

    SRBWA-01/2002

    BWI

    Suriname

    MERIDIAN AIRWAYS LTD

    AOC 023

    MAG

    Repubblica del Ghana

    ROLLINS AIR

    HR-005

    RAV

    Honduras

    SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

    Sconosciuto

    VRB

    Repubblica del Ruanda

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell’Afghanistan responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

     

     

    Repubblica islamica dell’Afganistan

    ARIANA AFGHAN AIRLINES

    AOC 009

    AFG

    Repubblica islamica dell’Afganistan

    KAM AIR

    AOC 001

    KMF

    Repubblica islamica dell’Afganistan

    PAMIR AIRLINES

    Sconosciuto

    PIR

    Repubblica islamica dell’Afganistan

    SAFI AIRWAYS

    AOC 181

    SFW

    Repubblica islamica dell’Afganistan

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell’Angola responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, ad eccezione di TAAG Angola Airlines, ripreso nell’allegato B, compresi i seguenti:

     

     

    Repubblica d’Angola

    AEROJET

    AO 008-01/11

    Sconosciuto

    Repubblica d’Angola

    AIR26

    AO 003-01/11-DCD

    DCD

    Repubblica d’Angola

    AIR GICANGO

    009

    Sconosciuto

    Repubblica d’Angola

    AIR JET

    AO 006-01/11-MBC

    MBC

    Repubblica d’Angola

    AIR NAVE

    017

    Sconosciuto

    Repubblica d’Angola

    ANGOLA AIR SERVICES

    006

    Sconosciuto

    Repubblica d’Angola

    DIEXIM

    007

    Sconosciuto

    Repubblica d’Angola

    FLY540

    AO 004-01 FLYA

    Sconosciuto

    Repubblica d’Angola

    GIRA GLOBO

    008

    GGL

    Repubblica d’Angola

    HELIANG

    010

    Sconosciuto

    Repubblica d’Angola

    HELIMALONGO

    AO 005-01/11

    Sconosciuto

    Repubblica d’Angola

    MAVEWA

    016

    Sconosciuto

    Repubblica d’Angola

    SONAIR

    AO 002-01/10-SOR

    SOR

    Repubblica d’Angola

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Benin responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

     

     

    Repubblica del Benin

    AERO BENIN

    PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

    AEB

    Repubblica del Benin

    AFRICA AIRWAYS

    Sconosciuto

    AFF

    Repubblica del Benin

    ALAFIA JET

    PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

    Non disponibile

    Repubblica del Benin

    BENIN GOLF AIR

    PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

    BGL

    Repubblica del Benin

    BENIN LITTORAL AIRWAYS

    PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

    LTL

    Repubblica del Benin

    COTAIR

    PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

    MGR

    Repubblica del Benin

    ROYAL AIR

    PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

    BNR

    Repubblica del Benin

    TRANS AIR BENIN

    PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

    TNB

    Repubblica del Benin

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Congo responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

     

     

    Repubblica del Congo

    AERO SERVICE

    RAC06-002

    RSR

    Repubblica del Congo

    EQUAFLIGHT SERVICES

    RAC 06-003

    EKA

    Repubblica del Congo

    SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

    RAC 06-004

    Sconosciuto

    Repubblica del Congo

    TRANS AIR CONGO

    RAC 06-001

    Sconosciuto

    Repubblica del Congo

    EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

    RAC 06-014

    Sconosciuto

    Repubblica del Congo

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo (RDC) responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

     

     

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

    409/CAB/MIN/ TVC/051/09

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    AIR KASAI

    409/CAB/MIN/ TVC/036/08

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    AIR KATANGA

    409/CAB/MIN/ TVC/031/08

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    AIR TROPIQUES

    409/CAB/MIN/ TVC/029/08

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    BLUE AIRLINES

    409/CAB/MIN/ TVC/028/08

    BUL

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    BRAVO AIR CONGO

    409/CAB/MIN/TC/0090/2006

    BRV

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    BUSINESS AVIATION

    409/CAB/MIN/ TVC/048/09

    ABB

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    BUSY BEE CONGO

    409/CAB/MIN/ TVC/052/09

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    CETRACA AVIATION SERVICE

    409/CAB/MIN/ TVC/026/08

    CER

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    CHC STELLAVIA

    409/CAB/MIN/TC/0050/2006

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    CONGO EXPRESS

    409/CAB/MIN/TVC/083/2009

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

    409/CAB/MIN/ TVC/035/08

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    DOREN AIR CONGO

    409/CAB/MIN/ TVC/0032/08

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

    409/CAB/MIN/ TVC/003/08

    EWS

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    FILAIR

    409/CAB/MIN/ TVC/037/08

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    GALAXY KAVATSI

    409/CAB/MIN/ TVC/027/08

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

    409/CAB/MIN/ TVC/053/09

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    GOMA EXPRESS

    409/CAB/MIN/TC/0051/2006

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    GOMAIR

    409/CAB/MIN/ TVC/045/09

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

    409/CAB/MIN/ TVC/038/08

    ALX

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

    409/CAB/MIN/ TVC/033/08

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    KIN AVIA

    409/CAB/MIN/ TVC/042/09

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    KORONGO AIRLINES

    409/CAB/MIN/TVC/001/2011

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

    Firma ministeriale (ordinanza n. 78/205)

    LCG

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    MALU AVIATION

    409/CAB/MIN/TVC/04008

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    MANGO AVIATION

    409/CAB/MIN/ TVC/034/08

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    SAFE AIR COMPANY

    409/CAB/MIN/ TVC/025/08

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    SERVICES AIR

    409/CAB/MIN/ TVC/030/08

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    STELLAR AIRWAYS

    AAC/DG/DTA/TM/787/2011

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    SWALA AVIATION

    409/CAB/MIN/ TVC/050/09

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    TMK AIR COMMUTER

    409/CAB/MIN/ TVC/044/09

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    TRACEP CONGO AVIATION

    409/CAB/MIN/ TVC/046/09

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    TRANS AIR CARGO SERVICES

    409/CAB/MIN/ TVC/024/08

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    WIMBI DIRA AIRWAYS

    409/CAB/MIN/ TVC/039/08

    WDA

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    ZAABU INTERNATIONAL

    409/CAB/MIN/ TVC/049/09

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Gibuti responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

     

     

    Gibuti

    DAALLO AIRLINES

    Sconosciuto

    DAO

    Gibuti

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Guinea equatoriale responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

     

     

    Guinea equatoriale

    CRONOS AIRLINES

    Sconosciuto

    Sconosciuto

    Guinea equatoriale

    CEIBA INTERCONTINENTAL

    Sconosciuto

    CEL

    Guinea equatoriale

    EGAMS

    Sconosciuto

    EGM

    Guinea equatoriale

    EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

    2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

    EUG

    Guinea equatoriale

    GENERAL WORK AVIACION

    002/ANAC

    n.d.

    Guinea equatoriale

    GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

    739

    GET

    Guinea equatoriale

    GUINEA AIRWAYS

    738

    n.d.

    Guinea equatoriale

    STAR EQUATORIAL AIRLINES

    Sconosciuto

    Sconosciuto

    Guinea equatoriale

    UTAGE – UNION DE TRANSPORTE AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

    737

    UTG

    Guinea equatoriale

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell’Indonesia responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, con l’eccezione di Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia e Metro Batavia, compresi i seguenti:

     

     

    Repubblica d’Indonesia

    AIR PACIFIC UTAMA

    135-020

    Sconosciuto

    Repubblica d’Indonesia

    ALFA TRANS DIRGANTATA

    135-012

    Sconosciuto

    Repubblica d’Indonesia

    ASCO NUSA AIR

    135-022

    Sconosciuto

    Repubblica d’Indonesia

    ASI PUDJIASTUTI

    135-028

    Sconosciuto

    Repubblica d’Indonesia

    AVIASTAR MANDIRI

    135-029

    Sconosciuto

    Repubblica d’Indonesia

    DABI AIR NUSANTARA

    135-030

    Sconosciuto

    Repubblica d’Indonesia

    DERAYA AIR TAXI

    135-013

    DRY

    Repubblica d’Indonesia

    DERAZONA AIR SERVICE

    135-010

    DRZ

    Repubblica d’Indonesia

    DIRGANTARA AIR SERVICE

    135-014

    DIR

    Repubblica d’Indonesia

    EASTINDO

    135-038

    Sconosciuto

    Repubblica d’Indonesia

    GATARI AIR SERVICE

    135-018

    GHS

    Repubblica d’Indonesia

    INDONESIA AIR TRANSPORT

    135-034

    IDA

    Repubblica d’Indonesia

    INTAN ANGKASA AIR SERVICE

    135-019

    Sconosciuto

    Repubblica d’Indonesia

    JOHNLIN AIR TRANSPORT

    135-043

    Sconosciuto

    Repubblica d’Indonesia

    KAL STAR

    121-037

    KLS

    Repubblica d’Indonesia

    KARTIKA AIRLINES

    121-003

    KAE

    Repubblica d’Indonesia

    KURA-KURA AVIATION

    135-016

    KUR

    Repubblica d’Indonesia

    LION MENTARI AIRLINES

    121-010

    LNI

    Repubblica d’Indonesia

    MANUNGGAL AIR SERVICE

    121-020

    Sconosciuto

    Repubblica d’Indonesia

    MEGANTARA

    121-025

    MKE

    Repubblica d’Indonesia

    MERPATI NUSANTARA AIRLINES

    121-002

    MNA

    Repubblica d’Indonesia

    MIMIKA AIR

    135-007

    Sconosciuto

    Repubblica d’Indonesia

    NATIONAL UTILITY HELICOPTER

    135-011

    Sconosciuto

    Repubblica d’Indonesia

    NUSANTARA AIR CHARTER

    121-022

    Sconosciuto

    Repubblica d’Indonesia

    NUSANTARA BUANA AIR

    135-041

    Sconosciuto

    Repubblica d’Indonesia

    NYAMAN AIR

    135-042

    Sconosciuto

    Repubblica d’Indonesia

    PELITA AIR SERVICE

    121-008

    PAS

    Repubblica d’Indonesia

    PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

    135-026

    Sconosciuto

    Repubblica d’Indonesia

    PURA WISATA BARUNA

    135-025

    Sconosciuto

    Repubblica d’Indonesia

    RIAU AIRLINES

    121-016

    RIU

    Repubblica d’Indonesia

    SAMPURNA AIR NUSANTARA

    135-036

    SAE

    Repubblica d’Indonesia

    SAYAP GARUDA INDAH

    135-004

    Sconosciuto

    Repubblica d’Indonesia

    SKY AVIATION

    135-044

    Sconosciuto

    Repubblica d’Indonesia

    SMAC

    135-015

    SMC

    Repubblica d’Indonesia

    SRIWIJAYA AIR

    121-035

    SJY

    Repubblica d’Indonesia

    SURVEI UDARA PENAS

    135-006

    Sconosciuto

    Repubblica d’Indonesia

    TRANSWISATA PRIMA AVIATION

    135-021

    Sconosciuto

    Repubblica d’Indonesia

    TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

    121-038

    XAR

    Repubblica d’Indonesia

    TRAVIRA UTAMA

    135-009

    Sconosciuto

    Repubblica d’Indonesia

    TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

    121-018

    TMG

    Repubblica d’Indonesia

    TRIGANA AIR SERVICE

    121-006

    TGN

    Repubblica d’Indonesia

    UNINDO

    135-040

    Sconosciuto

    Repubblica d’Indonesia

    WING ABADI AIRLINES

    121-012

    WON

    Repubblica d’Indonesia

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Kazakstan responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, ad eccezione di Air Astana, compresi i seguenti:

     

     

    Repubblica del Kazakstan

    AERO AIR COMPANY

    AK-0429-10

    ILK

    Repubblica del Kazakstan

    AIR ALMATY

    AK-0409-09

    LMY

    Repubblica del Kazakstan

    AIR TRUST AIRCOMPANY

    AK-0412-10

    RTR

    Repubblica del Kazakstan

    AK SUNKAR AIRCOMPANY

    AK-0396-09

    AKS

    Repubblica del Kazakstan

    ASIA CONTINENTAL AIRLINES

    AK-0345-08

    CID

    Repubblica del Kazakstan

    ASIA WINGS

    AK-0390-09

    AWA

    Repubblica del Kazakstan

    ATMA AIRLINES

    AK-0437-10

    AMA

    Repubblica del Kazakstan

    AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

    AK-0435-10

    SAP

    Repubblica del Kazakstan

    BEYBARS AIRCOMPANY

    AK-0383-09

    BBS

    Repubblica del Kazakstan

    BERKUT AIR/BEK AIR

    AK-0428-10

    BEK

    Repubblica del Kazakstan

    BURUNDAYAVIA AIRLINES

    AK-0415-10

    BRY

    Repubblica del Kazakstan

    COMLUX

    AK-0399-09

    KAZ

    Repubblica del Kazakstan

    DETA AIR

    AK-0417-10

    DET

    Repubblica del Kazakstan

    EAST WING

    AK-0411-09

    EWZ

    Repubblica del Kazakstan

    EASTERN EXPRESS

    AK-0427-10

    LIS

    Repubblica del Kazakstan

    EURO-ASIA AIR

    AK-0384-09

    EAK

    Repubblica del Kazakstan

    EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

    AK-0389-09

    KZE

    Repubblica del Kazakstan

    FLY JET KZ

    AK-0391-09

    FJK

    Repubblica del Kazakstan

    INVESTAVIA

    AK-0342-08

    TLG

    Repubblica del Kazakstan

    IRTYSH AIR

    AK-0439-11

    MZA

    Repubblica del Kazakstan

    JET AIRLINES

    AK-0419-10

    SOZ

    Repubblica del Kazakstan

    JET ONE

    AK-0433-10

    JKZ

    Repubblica del Kazakstan

    KAZAIR JET

    AK-0387-09

    KEJ

    Repubblica del Kazakstan

    KAZAIRTRANS AIRLINE

    AK-0349-09

    KUY

    Repubblica del Kazakstan

    KAZAIRWEST

    AK-0404-09

    KAW

    Repubblica del Kazakstan

    KAZAVIASPAS

    AK-0405-09

    KZS

    Repubblica del Kazakstan

    MEGA AIRLINES

    AK-0424-10

    MGK

    Repubblica del Kazakstan

    MIRAS

    AK-0402-09

    MIF

    Repubblica del Kazakstan

    PRIME AVIATION

    AK-0393-09

    PKZ

    Repubblica del Kazakstan

    SAMAL AIR

    AK-0407-09

    SAV

    Repubblica del Kazakstan

    SAYAKHAT AIRLINES

    AK-0426-10

    SAH

    Repubblica del Kazakstan

    SEMEYAVIA

    AK-400-09

    SMK

    Repubblica del Kazakstan

    SCAT

    AK-0420-10

    VSV

    Repubblica del Kazakstan

    SKYBUS

    AK-0432-10

    BYK

    Repubblica del Kazakstan

    SKYJET

    AK-0398-09

    SEK

    Repubblica del Kazakstan

    UST-KAMENOGORSK / AIR DIVISION OF EKA

    AK-0440-11

    UCK

    Repubblica del Kazakstan

    ZHETYSU AIRCOMPANY

    AK-0438-11

    JTU

    Repubblica del Kazakstan

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Kirghizistan responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

     

     

    Repubblica del Kirghizistan

    AIR MANAS

    17

    MBB

    Repubblica del Kirghizistan

    ASIAN AIR

    36

    AZZ

    Repubblica del Kirghizistan

    AVIA TRAFFIC COMPANY

    23

    AVJ

    Repubblica del Kirghizistan

    BISTAIR-FEZ BISHKEK

    08

    BSC

    Repubblica del Kirghizistan

    CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

    13

    CBK

    Repubblica del Kirghizistan

    CLICK AIRWAYS

    11

    CGK

    Repubblica del Kirghizistan

    DAMES

    20

    DAM

    Repubblica del Kirghizistan

    EASTOK AVIA

    15

    EEA

    Repubblica del Kirghizistan

    ITEK AIR

    04

    IKA

    Repubblica del Kirghizistan

    KYRGYZ TRANS AVIA

    31

    KTC

    Repubblica del Kirghizistan

    KIRGIZSTAN

    03

    LYN

    Repubblica del Kirghizistan

    KIRGHIZISTAN VETTORE AEREO:

    Sconosciuto

    KGA

    Repubblica del Kirghizistan

    S GROUP AVIATION

    6

    SGL

    Repubblica del Kirghizistan

    SKY WAY AIR

    21

    SAB

    Repubblica del Kirghizistan

    TRAST AERO

    05

    TSJ

    Repubblica del Kirghizistan

    VALOR AIR

    07

    VAC

    Repubblica del Kirghizistan

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Liberia responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme.

     

     

    Liberia

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Gabon responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, con l’eccezione di Gabon Airlines, Afrijet e SN2AG, inseriti nell’allegato B, compresi i seguenti:

     

     

    Repubblica gabonese

    AFRIC AVIATION

    010/MTAC/ANAC-G/DSA

    Sconosciuto

    Repubblica gabonese

    AIR SERVICES SA

    004/MTAC/ANAC-G/DSA

    RVS

    Repubblica gabonese

    AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

    007/MTAC/ANAC-G/DSA

    LGE

    Repubblica gabonese

    NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

    008/MTAC/ANAC-G/DSA

    NRG

    Repubblica gabonese

    SCD AVIATION

    005/MTAC/ANAC-G/DSA

    SCY

    Repubblica gabonese

    SKY GABON

    009/MTAC/ANAC-G/DSA

    SKG

    Repubblica gabonese

    SOLENTA AVIATION GABON

    006/MTAC/ANAC-G/DSA

    Sconosciuto

    Repubblica gabonese

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Mauritania responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

     

     

    Repubblica islamica di Mauritania

    MAURITANIA AIRWAYS

     

    MTW

    Repubblica islamica di Mauritania

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Mozambico responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

     

     

    Repubblica del Mozambico

    MOZAMBIQUE AIRLINES – LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE

    MOZ-01/2010

    LAM

    Repubblica del Mozambico

    MOZAMBIQUE EXPRESS/MEX

    02 del 2010

    MXE

    Repubblica del Mozambico

    TRANS AIRWAYS/KAYA AIRLINES

    03 del 2010

    Sconosciuto

    Repubblica del Mozambico

    HELICOPTEROS CAPITAL

    Sconosciuto

    Sconosciuto

    Repubblica del Mozambico

    CFA MOZAMBICO

    Sconosciuto

    Sconosciuto

    Repubblica del Mozambico

    UNIQUE AIR CHARTER

    Sconosciuto

    Sconosciuto

    Repubblica del Mozambico

    AEROVISAO DE MOZAMBIQUE

    Sconosciuto

    Sconosciuto

    Repubblica del Mozambico

    SAFARI AIR

    Sconosciuto

    Sconosciuto

    Repubblica del Mozambico

    ETA AIR CHARTER LDA

    04 del 2010

    Sconosciuto

    Repubblica del Mozambico

    EMILIO AIR CHARTER LDA

    05 del 2010

    Sconosciuto

    Repubblica del Mozambico

    CFM-TTA SA

    07 del 2010

    Sconosciuto

    Repubblica del Mozambico

    AERO-SERVICOS SARL

    08 del 2010

    Sconosciuto

    Repubblica del Mozambico

    VR CROPSPRAYERS LDA

    06 del 2010

    Sconosciuto

    Repubblica del Mozambico

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità delle Filippine responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

     

     

    Repubblica delle Filippine

    AEROMAJESTIC

    Sconosciuto

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

    2010030

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    AIR PHILIPPINES CORPORATION

    2009006

    GAP

    Repubblica delle Filippine

    AIR WOLF AVIATION INC.

    200911

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

    2010027

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

    4AN9800036

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

    4AN2007005

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    AVIATOUR’S FLY’N INC.

    200910

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    AYALA AVIATION CORP.

    4AN9900003

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    BEACON

    Sconosciuto

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

    4AN2008006

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

    4AN9800025

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    CEBU PACIFIC AIR

    2009002

    CEB

    Repubblica delle Filippine

    CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

    2009018

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    CM AERO

    4AN2000001

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    CORPORATE AIR

    Sconosciuto

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    CYCLONE AIRWAYS

    4AN9900008

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    FAR EAST AVIATION SERVICES

    2009013

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

    2009017

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    HUMA CORPORATION

    2009014

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    INAEC AVIATION CORP.

    4AN2002004

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    INTERISLAND

    Sconosciuto

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    ISLAND AVIATION

    2009009

    SOY

    Repubblica delle Filippine

    ISLAND TRANSVOYAGER

    2010022

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    LION AIR, INCORPORATED

    2009019

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

    2010029

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

    2009016

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

    2010020

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    OMNI AVIATION CORP.

    2010033

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

    4AS9800006

    PEC

    Repubblica delle Filippine

    PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

    4AN9700007

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

    4AN2006001

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    PHILIPPINE AIRLINES

    2009001

    PAL

    Repubblica delle Filippine

    PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

    4AN9800015

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

    2010024

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    ROYAL STAR AVIATION, INC.

    2010021

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    SOUTH EAST ASIA AIRLINE INC. (SEAIR)

    2009004

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

    4AN9800037

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

    2009008

    MNP

    Repubblica delle Filippine

    SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

    4AN9900010

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    SUBIC SEAPLANE, INC.

    4AN2000002

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    TOPFLITE AIRWAYS, INC.

    4AN9900012

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

    2009007

    TCU

    Repubblica delle Filippine

    WORLD AVIATION, CORP.

    Sconosciuto

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    WCC AVIATION COMPANY

    2009015

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    YOKOTA AVIATION, INC.

    Sconosciuto

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    ZENITH AIR, INC.

    2009012

    Sconosciuto

    Repubblica delle Filippine

    ZEST AIRWAYS INCORPORATED

    2009003

    RIT

    Repubblica delle Filippine

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di São Tomé e Príncipe responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

     

     

    São Tomé e Príncipe

    AFRICA CONNECTION

    10/AOC/2008

    Sconosciuto

    São Tomé e Príncipe

    BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

    01/AOC/2007

    BGI

    São Tomé e Príncipe

    EXECUTIVE JET SERVICES

    03/AOC/2006

    EJZ

    São Tomé e Príncipe

    GLOBAL AVIATION OPERATION

    04/AOC/2006

    Sconosciuto

    São Tomé e Príncipe

    GOLIAF AIR

    05/AOC/2001

    GLE

    São Tomé e Príncipe

    ISLAND OIL EXPLORATION

    01/AOC/2008

    Sconosciuto

    São Tomé e Príncipe

    STP AIRWAYS

    03/AOC/2006

    STP

    São Tomé e Príncipe

    TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

    02/AOC/2002

    TFK

    São Tomé e Príncipe

    TRANSCARG

    01/AOC/2009

    Sconosciuto

    São Tomé e Príncipe

    TRANSLIZ AVIATION (TMS)

    02/AOC/2007

    TMS

    São Tomé e Príncipe

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Sierra Leone responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

     

     

    Sierra Leone

    AIR RUM, LTD

    Sconosciuto

    RUM

    Sierra Leone

    DESTINY AIR SERVICES, LTD

    Sconosciuto

    DTY

    Sierra Leone

    HEAVYLIFT CARGO

    Sconosciuto

    Sconosciuto

    Sierra Leone

    ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

    Sconosciuto

    ORJ

    Sierra Leone

    PARAMOUNT AIRLINES, LTD

    Sconosciuto

    PRR

    Sierra Leone

    SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

    Sconosciuto

    SVT

    Sierra Leone

    TEEBAH AIRWAYS

    Sconosciuto

    Sconosciuto

    Sierra Leone

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Sudan responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

     

     

    Repubblica del Sudan

    SUDAN AIRWAYS

    Sconosciuto

    SUD

    Repubblica del Sudan

    AERO AIR COMPANY

    051

    SNR

    Repubblica del Sudan

    MARSLAND COMPANY

    040

    MSL

    Repubblica del Sudan

    ATTICO AIRLINES

    023

    ETC

    Repubblica del Sudan

    FOURTY EIGHT AVIATION

    054

    WHB

    Repubblica del Sudan

    SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

    010

    SNV

    Repubblica del Sudan

    ALMAJARA AVIATION

    Sconosciuto

    MJA

    Repubblica del Sudan

    BADER AIRLINES

    035

    BDR

    Repubblica del Sudan

    ALFA AIRLINES

    054

    AAJ

    Repubblica del Sudan

    AZZA TRANSPORT COMPANY

    012

    AZZ

    Repubblica del Sudan

    GREEN FLAG AVIATION

    017

    Sconosciuto

    Repubblica del Sudan

    ALMAJAL AVIATION SERVICE

    015

    MGG

    Repubblica del Sudan

    NOVA AIRLINES

    001

    NOV

    Repubblica del Sudan

    TARCO AIRLINES

    056

    Sconosciuto

    Repubblica del Sudan

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dello Swaziland responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

     

     

    Swaziland

    SWAZILAND AIRLINK

    Sconosciuto

    SZL

    Swaziland

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dello Zambia responsabili della supervisione dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

     

     

    Zambia

    ZAMBEZI AIRLINES

    Z/AOC/001/2009

    ZMA

    Zambia


    (1)  I vettori aerei elencati nell’allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.


    ALLEGATO B

    ELENCO DEI VETTORI AEREI LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A RESTRIZIONI OPERATIVE NEL TERRITORIO DELL’UE  (1)

    Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)

    Numero del certificato di operatore aereo (COA)

    Codice ICAO di designazione della compagnia aerea

    Stato dell’operatore

    Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni

    Marca di immatricolazione e, se disponibile, numero di serie di costruzione

    Stato di immatricolazione

    AIR KORYO

    GAC-AOC/KOR-01

    KOR

    DPRK

    L’intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo TU - 204

    L’intera flotta, tranne: P-632, P-633

    DPRK

    AFRIJET (2)

    002/MTAC/ANAC-G/DSA

    ABS

    Repubblica gabonese

    L’intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo Falcon 50, 2 aeromobili del tipo Falcon 900

    L’intera flotta, tranne: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR

    Repubblica gabonese

    AIR ASTANA (3)

    AK-0388-09

    KZR

    Kazakstan

    L’intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo B 767; 4 aeromobili del tipo B 757; 10 aeromobili del tipo A319/320/321; 5 aeromobili del tipo Fokker 50

    L’intera flotta, tranne: P4-KCA, P4-KCB, P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

    Aruba (Regno dei Paesi Bassi)

    AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD

    AOC 017

    ALE

    Repubblica del Ghana

    L’intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo DC8-63F

    L’intera flotta, tranne: 9G-TOP e 9G-RAC

    Repubblica del Ghana

    AIR MADAGASCAR

    5R-M01/2009

    MDG

    Madagascar

    L’intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo Boeing B-737-300, 2 aeromobili del tipo ATR 72-500, 1 aeromobile del tipo ATR 42-500, 1 aeromobile del tipo ATR 42-320 e 3 aeromobili del tipo DHC 6-300

    L’intera flotta, tranne: 5R-MFH, 5R-MFI, 5R-MJE, 5R-MJF, 5R-MJG, 5R-MVT, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF

    Repubblica del Madagascar

    AIR SERVICE COMORES

    06-819/TA-15/DGACM

    KMD

    Comore

    L’intera flotta, tranne: LET 410 UVP

    L’intera flotta, tranne: D6-CAM (851336)

    Comore

    GABON AIRLINES (4)

    001/MTAC/ANAC

    GBK

    Repubblica gabonese

    L’intera flotta, tranne: 1 aeromobile del tipo Boeing B-767-200

    L’intera flotta, tranne: TR-LHP

    Repubblica gabonese

    IRAN AIR (5)

    FS100

    IRA

    Repubblica islamica dell’Iran

    L’intera flotta, tranne: 14 aeromobili del tipo A-300, 8 aeromobili del tipo A-310, 1 aeromobile B-737

    L’intera flotta, tranne:

     

    EP-IBA

     

    EP-IBB

     

    EP-IBC

     

    EP-IBD

     

    EP-IBG

     

    EP-IBH

     

    EP-IBI

     

    EP-IBJ

     

    EP-IBM

     

    EP-IBN

     

    EP-IBO

     

    EP-IBS

     

    EP-IBT

     

    EP-IBV

     

    EP-IBX

     

    EP-IBB

     

    EP-ICE

     

    EP-ICF

     

    EP-IBK

     

    EP-IBL

     

    EP-IBP

     

    EP-IBQ

     

    EP-AGA

    Repubblica islamica dell’Iran

    JORDAN AVIATION

    C002

    JAV

    Regno hascemita di Giordania

    L’intera flotta, tranne: 8 aeromobili del tipo Boeing B-737, 2 aeromobili del tipo Airbus A-310, 1 aeromobile del tipo Airbus A-320

    L’intera flotta, tranne:

     

    JY-JAB

     

    JY-JAD

     

    JY-JAN

     

    JY-JAO

     

    JY-JAX

     

    JY-JAY

     

    JY-JAP

     

    JY-JAQ

     

    JY-JAV

     

    JY-JAH

     

    JY-JAC

    Regno hascemita di Giordania

    NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

    003/MTAC/ANAC-G/DSA

    NVS

    Repubblica gabonese

    L’intera flotta, tranne: 1 aeromobile del tipo Challenger CL-601, 1 aeromobile del tipo HS-125-800

    L’intera flotta, tranne: TR-AAG, ZS-AFG

    Repubblica gabonese Repubblica del Sudafrica

    TAAG ANGOLA AIRLINES

    001

    DTA

    Repubblica d’Angola

    L’intera flotta, tranne: 5 aeromobili del tipo Boeing B-777 e 4 aeromobili del tipo Boeing B-737-700

    L’intera flotta, tranne: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ

    Repubblica d’Angola


    (1)  I vettori aerei elencati nell’allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

    (2)  Afrijet è autorizzato ad impiegare unicamente gli aeromobili indicati per le sue operazioni correnti nell’Unione europea.

    (3)  Air Astana è autorizzato ad impiegare unicamente gli aeromobili indicati per le sue operazioni correnti nell’Unione europea.

    (4)  Gabon Airlines è autorizzato ad utilizzare per le sue attuali attività all’interno della Comunità europea solo gli aeromobili specificamente indicati.

    (5)  Iran air può operare con destinazione Unione europea utilizzando esclusivamente gli aeromobili indicati alle condizioni stabilite al considerando 69 del regolamento (UE) n. 590/2010 (GU L 170 del 6.7.2010, pag. 15).


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