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Document 32011R1147
Commission Implementing Regulation (EU) No 1147/2011 of 11 November 2011 amending Regulation (EU) No 185/2010 implementing the common basic standards on civil aviation security as regards the use of security scanners at EU airports Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1147/2011 della Commissione, dell' 11 novembre 2011 , recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che dà esecuzione alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile sull’impiego degli scanner di sicurezza (security scanner) negli aeroporti dell’Unione europea Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1147/2011 della Commissione, dell' 11 novembre 2011 , recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che dà esecuzione alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile sull’impiego degli scanner di sicurezza (security scanner) negli aeroporti dell’Unione europea Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 294 del 12.11.2011, p. 7–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. impl. da 32015R1998
12.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 294/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1147/2011 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 2011
recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che dà esecuzione alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile sull’impiego degli scanner di sicurezza (security scanner) negli aeroporti dell’Unione europea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2 e paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 300/2008, la Commissione deve adottare disposizioni generali volte a modificare, integrandoli, elementi non essenziali delle norme fondamentali comuni stabilite nell’allegato di detto regolamento. |
(2) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008, la Commissione è inoltre tenuta ad adottare disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del suddetto regolamento, integrate dalle disposizioni generali adottate dalla Commissione sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2. |
(3) |
In particolare, il regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione (2) che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile, prevede disposizioni generali relative ai metodi di screening dei passeggeri, secondo quanto disposto nella parte A del suo allegato. |
(4) |
Per consentire l’impiego degli scanner di sicurezza come metodo di screening dei passeggeri, sono stabilite disposizioni che ne regolano l’uso, standard minimi di efficienza di rilevamento e condizioni operative minime. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione (3). |
(6) |
Gli scanner di sicurezza sono installati e impiegati a norma della raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (4), nonché della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (5). |
(7) |
Stabilendo condizioni operative specifiche sull’impiego degli scanner di sicurezza e offrendo ai passeggeri la possibilità di sottoporsi a metodi di screening alternativi, il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compreso il rispetto della dignità umana e della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, i diritti del bambino, il diritto alla libertà di religione e il divieto di discriminazione. Il presente regolamento deve essere applicato nel rispetto di tali diritti e principi. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato secondo l’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(2) GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7.
(3) GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.
(4) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.
(5) GU L 159 del 30.4.2004, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:
1) |
al capo 4, il punto 4.1.1.1 è sostituito dal seguente:
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2) |
al capo 4, il punto 4.1.1.2 è sostituito dal seguente:
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3) |
al capo 4 è aggiunto il punto seguente:
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4) |
al capo 11, il punto 11.3 è sostituito dal seguente: «11.3. CERTIFICAZIONE O APPROVAZIONE
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5) |
al capo 11 è aggiunto il punto seguente:
|
6) |
al capo 12 sono aggiunti i punti seguenti: «12.11. SCANNER DI SICUREZZA 12.11.1. Principi generali Uno scanner di sicurezza è un sistema per lo screening delle persone, in grado di individuare oggetti metallici e non metallici, diversi dalla pelle umana, portati sul corpo o negli indumenti. Uno scanner di sicurezza con un esaminatore umano può consistere in un sistema di rilevamento che crea un’immagine del corpo che viene analizzata dall’esaminatore umano al fine di stabilire che sul corpo della persona interessata non sia presente alcun oggetto, metallico o non metallico, diverso dalla pelle umana. Se l’esaminatore umano individua un oggetto di questo tipo, la sua posizione viene comunicata all’operatore addetto allo screening, che conduce ulteriori ispezioni. In questo caso l’esaminatore umano deve essere considerato parte integrante del sistema di rilevamento. Uno scanner di sicurezza con rilevamento automatico degli oggetti pericolosi consiste in un sistema di rilevamento che riconosce automaticamente gli oggetti metallici e non metallici, diversi dalla pelle umana, che la persona sottoposta a screening porta sul corpo. Quando il sistema individua un oggetto di questo tipo, la sua posizione viene indicata all’operatore addetto allo screening su una figura standard stilizzata. Ai fini dello screening dei passeggeri, uno scanner di sicurezza deve avere i seguenti requisiti:
Gli scanner di sicurezza per lo screening dei passeggeri vengono installati ed impiegati in conformità alla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (1) e alla direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (2) 12.11.2. Requisiti degli scanner di sicurezza I requisiti di efficienza per gli scanner di sicurezza sono stabiliti all’appendice 12-K, classificata come “CONFIDENTIEL UE” e trattata in conformità alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom. Gli scanner di sicurezza sono conformi ai requisiti stabiliti nell’appendice 12-K dall’entrata in vigore del presente regolamento.
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7) |
al capo 12 è aggiunta l’appendice 12-K: «APPENDICE 12-K Le disposizioni dettagliate relative ai requisiti di efficienza per gli scanner di sicurezza sono definite in una decisione separata della Commissione.» |