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Document 32011R0957

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 957/2011 della Commissione, del 26 settembre 2011 , che modifica il regolamento (UE) n. 1272/2009 per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di burro e di latte scremato in polvere

    GU L 249 del 27.9.2011, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; abrog. impl. da 32016R1238

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/957/oj

    27.9.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 249/6


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 957/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 26 settembre 2011

    che modifica il regolamento (UE) n. 1272/2009 per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di burro e di latte scremato in polvere

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») (1), in particolare l'articolo 43, lettere d), f) e j), in combinato disposto con l'articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (2), il FEAGA finanzia le spese destinate alle operazioni materiali di cui all'allegato V del suddetto regolamento sulla base di importi forfettari, purché le spese corrispondenti non siano state fissate dalla legislazione applicabile del settore agricolo.

    (2)

    Gli importi forfettari fissati e notificati agli Stati membri per il 2010 sono stati calcolati in base alle norme applicabili anteriormente al 1o marzo 2010, data a decorrere dalla quale sono applicabili al settore dei prodotti lattiero-caseari le norme relative alla vendita e all'acquisto di prodotti all'intervento, comprese le nuove norme relative alle spese a carico degli organismi d'intervento e degli acquirenti, quali stabilite dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (3).

    (3)

    Al fine di tenere conto della situazione relativa alle vendite, il regolamento (UE) n. 569/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante deroga al regolamento (UE) n. 1272/2009 per quanto riguarda le vendite mediante gara di burro e di latte scremato in polvere, previste, rispettivamente, dal regolamento (UE) n. 446/2010 e dal regolamento (UE) n. 447/2010 (4), ha introdotto una deroga al regolamento (UE) n. 1272/2009 in merito alle norme relative alle vendite mediante gara di burro e di latte scremato in polvere per le offerte presentate fino al 21 settembre 2010.

    (4)

    Al fine di disporre del tempo necessario a un ulteriore esame dell'applicazione uniforme delle norme relative alle spese a carico degli organismi d'intervento e degli acquirenti relative all'acquisto e alla vendita di burro e di latte scremato in polvere all'intervento, la deroga introdotta dal regolamento (UE) n. 569/2010 è stata prorogata fino alla fine dell'esercizio finanziario 2011 mediante il regolamento (UE) n. 826/2010 della Commissione, del 20 settembre 2010, recante deroga al regolamento (UE) n. 1272/2009 per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di burro e di latte scremato in polvere (5).

    (5)

    È stato compiuto un esame in loco delle operazioni materiali necessarie all'atto dell'uscita del burro e del latte scremato in polvere dal luogo di ammasso all'intervento. Ne è emerso che la movimentazione del prodotto dalla cella di magazzinaggio e il successivo carico sui mezzi di trasporto devono essere considerati un'unica operazione. È altresì apparso che non è opportuno disaggregare il costo della movimentazione del prodotto dalla cella di ammasso dal costo per il carico sul mezzo di trasporto. La situazione è analoga allorquando i prodotti sono consegnati al magazzino d'intervento, scaricati dai mezzi di trasporto e trasportati nella cella di magazzinaggio. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1272/2009 al fine di rispecchiare tale situazione e garantire la coerenza con il regolamento (CE) n. 884/2006.

    (6)

    Al fine di garantire la continuità dell'applicazione, il presente regolamento si applica a decorrere dal giorno seguente la fine della validità del regolamento (UE) n. 826/2010.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 1272/2009 è modificato come segue:

    1.

    All'articolo 28, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Le eventuali spese di scarico del burro o del latte scremato in polvere sulla banchina del luogo di ammasso sono a carico dell'organismo pagatore.».

    2.

    All'articolo 42, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    indicano il prezzo offerto per unità di misura, espresso in euro con due decimali al massimo, IVA esclusa:

    i)

    per cereali e riso, per la merce caricata sul mezzo di trasporto,

    ii)

    per il burro o il latte scremato in polvere, per il prodotto consegnato su palette alla banchina di carico del luogo di ammasso o, se necessario, consegnato su palette caricate sui mezzi di trasporto nel caso si tratti di un camion o di un vagone ferroviario; oppure

    iii)

    per agli altri prodotti consegnati sulla banchina di carico del luogo di magazzinaggio;».

    3.

    All'articolo 52, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   All'uscita del burro dall'ammasso, l'organismo d'intervento, in caso di consegna franco magazzino, mette a disposizione il burro e il latte scremato in polvere sulla banchina del magazzino, posto su palette e caricato sul mezzo di trasporto, se si tratta di un camion o di un vagone ferroviario. Le relative spese sono a carico dell'organismo pagatore.».

    4.

    All'articolo 52, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

    «Le eventuali spese di fissaggio e di depalettizzazione sono a carico dell'acquirente del burro o del latte scremato in polvere.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2011.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2011

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.

    (3)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

    (4)  GU L 163 del 30.6.2010, pag. 32.

    (5)  GU L 247 del 21.9.2010, pag. 44.


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