This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011R0957
Commission Implementing Regulation (EU) No 957/2011 of 26 September 2011 amending Regulation (EU) No 1272/2009 as regards the buying-in and sale of butter and skimmed milk powder
Regolamento di esecuzione (UE) n. 957/2011 della Commissione, del 26 settembre 2011 , che modifica il regolamento (UE) n. 1272/2009 per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di burro e di latte scremato in polvere
Regolamento di esecuzione (UE) n. 957/2011 della Commissione, del 26 settembre 2011 , che modifica il regolamento (UE) n. 1272/2009 per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di burro e di latte scremato in polvere
GU L 249 del 27.9.2011, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; abrog. impl. da 32016R1238
27.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 249/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 957/2011 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2011
che modifica il regolamento (UE) n. 1272/2009 per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di burro e di latte scremato in polvere
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») (1), in particolare l'articolo 43, lettere d), f) e j), in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (2), il FEAGA finanzia le spese destinate alle operazioni materiali di cui all'allegato V del suddetto regolamento sulla base di importi forfettari, purché le spese corrispondenti non siano state fissate dalla legislazione applicabile del settore agricolo. |
(2) |
Gli importi forfettari fissati e notificati agli Stati membri per il 2010 sono stati calcolati in base alle norme applicabili anteriormente al 1o marzo 2010, data a decorrere dalla quale sono applicabili al settore dei prodotti lattiero-caseari le norme relative alla vendita e all'acquisto di prodotti all'intervento, comprese le nuove norme relative alle spese a carico degli organismi d'intervento e degli acquirenti, quali stabilite dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (3). |
(3) |
Al fine di tenere conto della situazione relativa alle vendite, il regolamento (UE) n. 569/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante deroga al regolamento (UE) n. 1272/2009 per quanto riguarda le vendite mediante gara di burro e di latte scremato in polvere, previste, rispettivamente, dal regolamento (UE) n. 446/2010 e dal regolamento (UE) n. 447/2010 (4), ha introdotto una deroga al regolamento (UE) n. 1272/2009 in merito alle norme relative alle vendite mediante gara di burro e di latte scremato in polvere per le offerte presentate fino al 21 settembre 2010. |
(4) |
Al fine di disporre del tempo necessario a un ulteriore esame dell'applicazione uniforme delle norme relative alle spese a carico degli organismi d'intervento e degli acquirenti relative all'acquisto e alla vendita di burro e di latte scremato in polvere all'intervento, la deroga introdotta dal regolamento (UE) n. 569/2010 è stata prorogata fino alla fine dell'esercizio finanziario 2011 mediante il regolamento (UE) n. 826/2010 della Commissione, del 20 settembre 2010, recante deroga al regolamento (UE) n. 1272/2009 per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di burro e di latte scremato in polvere (5). |
(5) |
È stato compiuto un esame in loco delle operazioni materiali necessarie all'atto dell'uscita del burro e del latte scremato in polvere dal luogo di ammasso all'intervento. Ne è emerso che la movimentazione del prodotto dalla cella di magazzinaggio e il successivo carico sui mezzi di trasporto devono essere considerati un'unica operazione. È altresì apparso che non è opportuno disaggregare il costo della movimentazione del prodotto dalla cella di ammasso dal costo per il carico sul mezzo di trasporto. La situazione è analoga allorquando i prodotti sono consegnati al magazzino d'intervento, scaricati dai mezzi di trasporto e trasportati nella cella di magazzinaggio. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1272/2009 al fine di rispecchiare tale situazione e garantire la coerenza con il regolamento (CE) n. 884/2006. |
(6) |
Al fine di garantire la continuità dell'applicazione, il presente regolamento si applica a decorrere dal giorno seguente la fine della validità del regolamento (UE) n. 826/2010. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1272/2009 è modificato come segue:
1. |
All'articolo 28, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le eventuali spese di scarico del burro o del latte scremato in polvere sulla banchina del luogo di ammasso sono a carico dell'organismo pagatore.». |
2. |
All'articolo 42, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
|
3. |
All'articolo 52, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. All'uscita del burro dall'ammasso, l'organismo d'intervento, in caso di consegna franco magazzino, mette a disposizione il burro e il latte scremato in polvere sulla banchina del magazzino, posto su palette e caricato sul mezzo di trasporto, se si tratta di un camion o di un vagone ferroviario. Le relative spese sono a carico dell'organismo pagatore.». |
4. |
All'articolo 52, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Le eventuali spese di fissaggio e di depalettizzazione sono a carico dell'acquirente del burro o del latte scremato in polvere.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.
(3) GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.
(4) GU L 163 del 30.6.2010, pag. 32.
(5) GU L 247 del 21.9.2010, pag. 44.