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Document 32011R0871

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2011 del Consiglio, del 26 agosto 2011 , che chiude il riesame in previsione della scadenza e il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese e che abroga tali misure

    GU L 227 del 2.9.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/871/oj

    2.9.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 227/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 871/2011 DEL CONSIGLIO

    del 26 agosto 2011

    che chiude il riesame in previsione della scadenza e il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese e che abroga tali misure

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafi 2, 3, 5 e 6,

    vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDIMENTO

    1.1.   Misure in vigore

    (1)

    A seguito di un’inchiesta antidumping condotta conformemente all’articolo 5 del regolamento di base, il Consiglio, mediante il regolamento (CE) n. 1212/2005 (2), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese. Tale regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 500/2009 (3).

    (2)

    Le aliquote individuali del dazio variavano tra lo 0 % e il 37,9 % a seconda del fabbricante del prodotto in esame e il livello del dazio residuo è stato fissato al 47,8 %.

    1.2.   Richieste di riesame

    (3)

    A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping applicabili nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese (4), la Commissione ha ricevuto, in data 25 marzo 2010, una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base e, in data 29 aprile 2010, un’altra domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (4)

    La domanda a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base è stata presentata da Eurofonte, per conto di sette dei suoi membri, e da Fundiciones de Odena («i richiedenti») per conto di produttori che rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso più del 25 %, della produzione dell’Unione di alcuni tipi di pezzi fusi.

    (5)

    La domanda conteneva elementi di prova prima facie tali da dimostrare che la scadenza delle misure implicherebbe il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio a danno dell’industria dell’Unione.

    (6)

    La domanda a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base è stata presentata da Shandong Lulong Group Co. Ltd., un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese. La domanda riguardava soltanto la verifica delle pratiche di dumping relativamente alla società Shandong Lulong Group Co. Ltd.

    1.3.   Aperture

    (7)

    Di conseguenza la Commissione, sentito il comitato consultivo, ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (5) un avviso di apertura in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi, attualmente classificabili ai codici NC 7325 10 50, 7325 10 92, ex 7325 10 99 (codice TARIC 7325109910), ed ex 7325 99 10 (codice TARIC 7325991010), originari della Repubblica popolare cinese.

    (8)

    La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza i produttori esportatori, gli importatori interessati, i rappresentanti della Repubblica popolare cinese, gli utenti rappresentativi e i produttori dell’Unione. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell’avviso di apertura.

    (9)

    La Commissione ha inoltre pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (6) l’avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping di cui al considerando 7, limitato alla verifica delle pratiche di dumping relativamente alla società Shandong Lulong Group Co. Ltd.

    2.   RITIRO DELLA DOMANDA DI RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA

    (10)

    Con una lettera del 9 giugno 2011 indirizzata alla Commissione i richiedenti hanno ufficialmente ritirato la loro domanda. Nella lettera i richiedenti hanno sostenuto che, considerata l’instabilità dei pertinenti parametri economici, non sarebbe possibile escludere per il futuro pratiche di dumping pregiudizievoli. In questa situazione un aumento delle importazioni dalla Cina potrebbe, a loro avviso, mettere in pericolo la sopravvivenza dell’industria dell’Unione e per questo i richiedenti ritengono che la Commissione debba attivamente monitorare le importazioni del prodotto in esame ed essere pronta ad aprire rapidamente un nuovo procedimento.

    (11)

    La Commissione riconosce che il mercato dei pezzi fusi è considerevolmente mutato nel corso dell’ultimo anno, in particolare a causa della recente crisi economica che ha avuto un impatto notevole sul settore delle costruzioni e ha determinato tagli della spesa pubblica destinata a progetti infrastrutturali. Ciò ha prodotto un calo generale della domanda, anche per quanto riguarda le importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi. Dato che non è chiaro quale sarà l’evoluzione del mercato a breve e medio termine, non è possibile escludere completamente la ricomparsa di pratiche di dumping pregiudizievoli. Si ritiene quindi opportuno monitorare le importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese. Il periodo di monitoraggio non deve superare i ventiquattro mesi dalla pubblicazione della chiusura del presente procedimento. Inoltre la Commissione non esclude l’apertura di una nuova inchiesta sullo stesso prodotto se e quando verranno presentati elementi di prova relativi a pratiche di dumping pregiudizievoli, conformemente a quanto stabilito dal regolamento di base.

    (12)

    A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base un procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la domanda di riesame, a meno che la chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione.

    (13)

    Si è ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, in quanto l’inchiesta non ha fatto emergere alcun elemento indicante che tale chiusura fosse contraria all’interesse dell’Unione. Le parti interessate sono state debitamente informate e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono tuttavia pervenute osservazioni tali da giustificare conclusioni diverse.

    (14)

    Si è pertanto concluso che il riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping riguardanti le importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese debba essere chiuso e che le misure in vigore debbano essere abrogate.

    (15)

    Di conseguenza si è altresì concluso che debba essere chiuso anche il riesame intermedio parziale limitato alla verifica delle pratiche di dumping relativamente alla società Shandong Lulong Group Co. Ltd.,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Sono chiusi il riesame in previsione della scadenza e il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di pezzi fusi di ghisa non malleabile e di ghisa a grafite sferoidale (ghisa duttile) del tipo usato per coprire e/o dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei, e loro parti, anche lavorati a macchina, rivestiti o verniciati o provvisti di altri materiali, ad esclusione degli idranti, attualmente classificabili ai codici NC 7325 10 50, 7325 10 92, ex 7325 10 99 (codice TARIC 7325109910) ed ex 7325 99 10 (codice TARIC 7325991010), originari della Repubblica popolare cinese, e tali misure sono abrogate.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2011

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. DOWGIELEWICZ


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU L 199 del 29.7.2005, pag. 1.

    (3)  GU L 151 del 16.6.2009, pag. 6.

    (4)  GU C 72 del 20.3.2010, pag. 11.

    (5)  GU C 203 del 27.7.2010, pag. 2.

    (6)  GU C 324 dell’1.12.2010, pag. 21.


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