Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0809

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2011 della Commissione, dell’ 11 agosto 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda la documentazione di accompagnamento dei prodotti della pesca congelati importati direttamente da una nave frigorifero Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 207 del 12.8.2011, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/809/oj

    12.8.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 207/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2011 DELLA COMMISSIONE

    dell’11 agosto 2011

    che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda la documentazione di accompagnamento dei prodotti della pesca congelati importati direttamente da una nave frigorifero

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 9, secondo comma,

    visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 16, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce, tra l'altro, che gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi provvedono affinché l'importazione avvenga solo se sono soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 854/2004.

    (2)

    L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 854/2004 dispone che all'atto dell'importazione nell'Unione ciascuna partita di prodotti di origine animale sia accompagnata da un documento conforme a determinati requisiti. A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, di detto regolamento, tuttavia, quando i prodotti della pesca sono importati, tra l'altro, direttamente da una nave frigorifero, tale documento può essere sostituito da un documento firmato dal comandante.

    (3)

    I modelli di certificato sanitario, compreso un modello per l'importazione di prodotti della pesca, sono stabiliti nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (3).

    (4)

    Gli Stati membri e le organizzazioni delle parti interessate hanno chiesto alla Commissione di stabilire un modello di documento che deve essere firmato dal comandante allo scopo di armonizzare le informazioni richieste e le procedure applicate quando i prodotti della pesca congelati sono importati nell'Unione direttamente da una nave frigorifero.

    (5)

    Il modello di documento che deve essere firmato dal comandante deve fare specifico riferimento alle disposizioni stabilite nell'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda la manipolazione dei prodotti della pesca a bordo delle navi frigorifero. Il modello di documento deve inoltre essere compatibile con il sistema elettronico di scambio di certificati sanitari e di documenti di importazione tra le autorità nazionali competenti per le questioni sanitarie relative ad animali vivi e prodotti di origine animale (TRACES).

    (6)

    Occorre quindi stabilire un modello armonizzato di documento che deve essere firmato dal comandante quando i prodotti della pesca sono importati nell'Unione direttamente da una nave frigorifero. È necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2074/2005.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2074/2005 è così modificato:

    (1)

    L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 6

    Modelli di certificati sanitari e di documenti per le importazioni di taluni prodotti di origine animale di cui ai regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004

    1.   I modelli di certificati sanitari e di documenti, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, da utilizzare per l'importazione dei prodotti di origine animale elencati nell'allegato VI del presente regolamento, figurano in detto allegato.

    2.   Il modello di documento che deve essere firmato dal comandante e che può sostituire il documento richiesto a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 854/2004 quando i prodotti della pesca sono importati direttamente da una nave frigorifero, come disposto all'articolo 15, paragrafo 3, del medesimo regolamento, figura nell'allegato VI del presente regolamento."

    (2)

    L'allegato VI è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2012.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2011

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

    (2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

    (3)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.


    ALLEGATO

    L'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 è così modificato:

    (1)

    Il titolo dell'allegato VI e le sezioni da I a VI sono sostituiti dal testo seguente:

    "MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI E DI DOCUMENTI PER LE IMPORTAZIONI DI TALUNI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

    SEZIONE I

    CAPITOLO I

    COSCE DI RANA E LUMACHE

    I certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di cosce di rana e di lumache devono essere conformi ai modelli figuranti rispettivamente nella parte A e nella parte B dell'appendice I del presente allegato.

    CAPITOLO II

    GELATINA

    Fatte salve le altre norme specifiche dell'Unione, in particolare le norme relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e agli ormoni, i certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di gelatina e di materie prime per la produzione di gelatina devono essere conformi ai modelli figuranti rispettivamente nella parte A e nella parte B dell'appendice II del presente allegato.

    CAPITOLO III

    COLLAGENE

    Fatte salve le altre norme specifiche dell'Unione, in particolare le norme relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e agli ormoni, i certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di collagene e di materie prime per la produzione di collagene devono essere conformi ai modelli figuranti rispettivamente nella parte A e nella parte B dell'appendice III del presente allegato.

    CAPITOLO IV

    PRODOTTI DELLA PESCA

    Il certificato sanitario di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di prodotti della pesca deve essere conforme al modello figurante nell'appendice IV del presente allegato.

    CAPITOLO V

    MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

    Il certificato sanitario di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di molluschi bivalvi vivi deve essere conforme al modello figurante nell'appendice V del presente allegato.

    CAPITOLO VI

    MIELE E ALTRI PRODOTTI APICOLI

    Il certificato sanitario di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di miele e altri prodotti apicoli deve essere conforme al modello figurante nell'appendice VI del presente allegato.

    SEZIONE II

    MODELLO DI DOCUMENTO CHE DEVE ESSERE FIRMATO DAL COMANDANTE

    Il modello di documento che deve essere firmato dal comandante e che può sostituire il documento richiesto a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 854/2004 quando i prodotti della pesca congelati sono importati direttamente da una nave frigorifero, come disposto all'articolo 15, paragrafo 3, del medesimo regolamento, è conforme al modello di documento figurante nell'appendice VII del presente allegato."

    (2)

    È aggiunta la seguente appendice VII:

    "Appendice VII dell'allegato VI

    MODELLO DI DOCUMENTO CHE DEVE ESSERE FIRMATO DAL COMANDANTE E CHE ACCOMPAGNA I PRODOTTI DELLA PESCA CONGELATI IMPORTATI DIRETTAMENTE NELL'UNIONE EUROPEA DA UNA NAVE FRIGORIFERO

    Image

    Image

    Image


    Top