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Document 32011R0701

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 701/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011 , che rettifica il regolamento (UE) n. 1004/2010 relativo all’applicazione di detrazioni da determinati contingenti di pesca per il 2010 in seguito al superamento dei contingenti nell’anno precedente

    GU L 190 del 21.7.2011, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/701/oj

    21.7.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 190/26


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 701/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 20 luglio 2011

    che rettifica il regolamento (UE) n. 1004/2010 relativo all’applicazione di detrazioni da determinati contingenti di pesca per il 2010 in seguito al superamento dei contingenti nell’anno precedente

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1004/2010 della Commissione (2) occorre rettificare due righe, dal momento che gli sbarchi effettuati da navi estoni in Spagna e in Danimarca non sono stati riportati correttamente.

    (2)

    Occorre pertanto rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1004/2010.

    (3)

    È necessario che le rettifiche prendano effetto a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1004/2010 nella misura in cui esse sono vantaggiose per i soggetti interessati.

    (4)

    Occorre che le rettifiche prendano effetto a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nella misura in cui impongono oneri ai soggetti interessati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La tabella di cui all’allegato del regolamento (UE) n. 1004/2010 è così modificata:

    1)

    la settima riga è sostituita dalla seguente:

    «EST

    RED

    N3M

    Scorfano

    OPANO 3M

    y

    1 540,00

    0,0

    1 540,00

    0,0

    1 642,76

    1 642,76

    106,7 %

    – 102,7

    1 571,00

     

    1 468»

     

    2)

    l’ottava riga:

    «EST

    SPR

    03 A.

    Spratto

    IIIa

    y

    0,00

    0,0

    0,00

    0,0

    0,00

    0,00

    0,0 %

    0,00

    0,00

    – 150,00

     

    150»

    è soppressa.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (2)  GU L 291 del 9.11.2010, pag. 31.


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