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Document 32011R0699

Regolamento (UE, Euratom) n. 699/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011 , che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea

GU L 190 del 21.7.2011, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/699/oj

21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/1


REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 699/2011 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2011

che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare l’articolo 64, l’articolo 65, paragrafo 2, dello statuto e i relativi allegati VII, XI e XIII, nonché l’articolo 20, primo comma, e gli articoli 64 e 92 del regime applicabile agli altri agenti,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

considerando che nel corso del periodo giugno-dicembre 2010 si è registrato un aumento sensibile del costo della vita in Estonia e che è opportuno, pertanto, adeguare i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrrere dal 1o gennaio 2011 i coefficienti correttori applicabili, a norma dell’articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti distaccati in uno dei paesi di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

Estonia: 78,5.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.


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