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Document 32011R0699
Council Regulation (EU, Euratom) No 699/2011 of 18 July 2011 adjusting the correction coefficients applicable to the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Union
Regolamento (UE, Euratom) n. 699/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011 , che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea
Regolamento (UE, Euratom) n. 699/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011 , che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea
GU L 190 del 21.7.2011, p. 1–1
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/1 |
REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 699/2011 DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2011
che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare l’articolo 64, l’articolo 65, paragrafo 2, dello statuto e i relativi allegati VII, XI e XIII, nonché l’articolo 20, primo comma, e gli articoli 64 e 92 del regime applicabile agli altri agenti,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
considerando che nel corso del periodo giugno-dicembre 2010 si è registrato un aumento sensibile del costo della vita in Estonia e che è opportuno, pertanto, adeguare i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrrere dal 1o gennaio 2011 i coefficienti correttori applicabili, a norma dell’articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti distaccati in uno dei paesi di seguito elencati, sono stabiliti come segue:
Estonia: 78,5.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.