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Document 32011R0653

Regolamento di esecuzione (UE) n. 653/2011 della Commissione, del 6 luglio 2011 , recante modifica dell’allegato I al regolamento (CE) n. 1439/95, dell’allegato III al regolamento (CE) n. 748/2008 e dell’allegato II al regolamento (CE) n. 810/2008 relativamente alle autorità abilitate a rilasciare documenti e certificati in Argentina

GU L 179 del 7.7.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/653/oj

7.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 653/2011 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2011

recante modifica dell’allegato I al regolamento (CE) n. 1439/95, dell’allegato III al regolamento (CE) n. 748/2008 e dell’allegato II al regolamento (CE) n. 810/2008 relativamente alle autorità abilitate a rilasciare documenti e certificati in Argentina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (1),

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2),

visto il regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio riguardo all’importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine (3), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 748/2008 della Commissione, del 30 luglio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti hampes della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (4), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 810/2008 della Commissione, dell’11 agosto 2008, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (5), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I al regolamento (CE) n. 1439/95 riporta l’elenco degli organismi dei paesi esportatori autorizzati a rilasciare documenti d’origine.

(2)

L’allegato III al regolamento (CE) n. 748/2008 riporta l’organismo dell’Argentina abilitato ad emettere i certificati di autenticità.

(3)

L’allegato II al regolamento (CE) n. 810/2008 riporta l’elenco degli organismi di paesi esportatori abilitati ad emettere certificati di autenticità.

(4)

L’Argentina ha comunicato alla Commissione che dal 1o luglio 2011 il nuovo organismo abilitato ad emettere certificati di origine e certificati di autenticità per carni bovine, ovine e caprine originarie dell’Argentina è il ministero dell’Economia e delle Finanze.

(5)

È opportuno modificare di conseguenza l’allegato I al regolamento (CE) n. 1439/1995, l’allegato III al regolamento (CE) n. 748/2008 e l’allegato II al regolamento (CE) n. 810/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1439/95, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Argentina: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas».

Articolo 2

L’allegato III del regolamento (CE) n. 748/2008 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Organismo dell’Argentina abilitato ad emettere i certificati di autenticità

Argentina: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:

per i pezzi detti “hampes” dell’Argentina di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a).»

Articolo 3

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 810/2008, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS:

per le carni originarie dell’Argentina, conformi alla definizione di cui all’articolo 2, lettera a).»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(3)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.

(4)  GU L 202 del 31.7.2008, pag. 28.

(5)  GU L 219 del 14.8.2008, pag. 3.


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