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Document 32011R0633

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 633/2011 della Commissione, del 29 giugno 2011 , recante sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione di taluni cereali nel corso della campagna di commercializzazione 2011/2012

    GU L 170 del 30.6.2011, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/633/oj

    30.6.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 170/19


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 633/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 29 giugno 2011

    recante sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione di taluni cereali nel corso della campagna di commercializzazione 2011/2012

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 187, in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di favorire l’approvvigionamento di cereali del mercato comunitario nel corso degli ultimi mesi della campagna 2010/2011, il regolamento (UE) n. 177/2011 della Commissione (2) ha sospeso fino al 30 giugno 2011, i dazi doganali per i contingenti tariffari di importazione di frumento tenero di qualità media e bassa e di orzo da foraggio, aperti rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 1067/2008 (3) e (CE) n. 2305/2003 (4).

    (2)

    Le prospettive di evoluzione del mercato dei cereali per l’inizio della campagna 2011/2012 lasciano presumere che i prezzi resteranno elevati, dato il basso livello delle scorte e le attuali stime della Commissione sui quantitativi effettivamente disponibili nell’ambito del raccolto 2011. Al fine di facilitare il mantenimento dei flussi d’importazione utili all’equilibrio del mercato dell’Unione europea, è necessario garantire la continuità della politica d’importazione dei cereali mantenendo fino al 31 dicembre 2011, nell’ambito della campagna 2011/2012, la sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione, per i contingenti tariffari all’importazione che attualmente beneficiano di tale misura.

    (3)

    Occorre inoltre evitare di penalizzare gli operatori quando la spedizione dei cereali ai fini dell’importazione nell’Unione è in corso. Per tale motivo è opportuno prendere in considerazione i tempi di trasporto e permettere agli operatori di effettuare l’immissione in libera pratica dei cereali in regime di sospensione dei dazi doganali, come previsto dal presente regolamento, per tutti i prodotti il cui trasporto con destinazione diretta nell’Unione sia iniziato al più tardi il 31 dicembre 2011. È inoltre opportuno stabilire la prova da fornire per dimostrare il trasporto con destinazione diretta nell’Unione e la data in cui è iniziato detto trasporto.

    (4)

    Per garantire un’efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione a decorrere dal 1o luglio 2011, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   L’applicazione dei dazi doganali all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 90 99, di qualità diversa dalla qualità alta ai sensi dell’allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (5), e NC 1003 00 è sospesa per quanto concerne la campagna 2011/2012 per tutte le importazioni effettuate nell’ambito dei contingenti tariffari a dazio ridotto aperti dai regolamenti (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 2305/2003.

    2.   Se il trasporto dei cereali di cui al paragrafo 1 è effettuato con destinazione diretta nell’Unione ed è iniziato al più tardi il 31 dicembre 2011, continua ad applicarsi la sospensione dei dazi doganali in forza del presente regolamento per l’immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi.

    Alle autorità competenti è fornita una prova soddisfacente del trasporto con destinazione diretta nell’Unione e della data di inizio del medesimo, sulla base dell’originale del documento di trasporto.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica dal 1o luglio 2011 al 31 dicembre 2011.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 51 del 25.2.2011, pag. 8.

    (3)  GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.

    (4)  GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7.

    (5)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


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