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Document 32011R0630

    Regolamento (UE) n. 630/2011 del Consiglio, del 21 giugno 2011 , che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

    GU L 170 del 30.6.2011, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1388

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/630/oj

    30.6.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 170/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 630/2011 DEL CONSIGLIO

    del 21 giugno 2011

    che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell’Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato, il regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio (1) ha aperto per taluni prodotti agricoli e industriali dei contingenti tariffari autonomi nell’ambito dei quali detti prodotti possono essere importati ad aliquota ridotta o nulla.

    (2)

    I volumi contingentali precedentemente stabiliti per i contingenti tariffari autonomi dell’Unione recanti i numeri d’ordine 09.2767, 09.2813, 09.2977, 09.2628, 09.2629 e 09.2635 non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno dell’industria dell’Unione. È pertanto opportuno aumentare detti volumi contingentali a decorrere dal 1o luglio 2011 per i contingenti tariffari aventi numeri d’ordine 09.2767 e 09.2813 e dal 1o gennaio 2011 per i contingenti tariffari aventi numeri d’ordine 09.2977, 09.2628, 09.2629 e 09.2635.

    (3)

    È inoltre opportuno rivedere la designazione dei prodotti per il contingente tariffario autonomo dell’Unione recante il numero d’ordine 09.2631.

    (4)

    Inoltre, non è più nell’interesse dell’Unione continuare a concedere un contingente tariffario per il secondo semestre del 2011 con riguardo al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2947. È pertanto opportuno chiudere tale contingente a decorrere dal 1o luglio 2011 e cancellare la riga corrispondente dall’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 7/2010.

    (6)

    Poiché gli effetti di alcune delle misure previste dal presente regolamento dovrebbero decorrere dal 1o gennaio 2011 e altre dal 1o luglio 2011, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere rispettivamente dalle predette date ed entri immediatamente in vigore,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è così modificato:

    1)

    le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2767, 09.2813 e 09.2631 sono sostituite dalla righe che figurano nell’allegato I del presente regolamento;

    2)

    le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2977, 09.2628, 09.2629 e 09.2635 sono sostituite dalle righe che figurano nell’allegato II del presente regolamento;

    3)

    la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2947 è soppressa.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2011.

    Tuttavia, l’articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2011.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    FAZEKAS S.


    (1)  GU L 3 del 7.1.2010, pag. 1.


    ALLEGATO I

    Contingenti tariffari di cui all’articolo 1, punto 1

    Numero d’ordine

    Codice NC

    TARIC

    Designazione delle merci

    Periodo contingentale

    Volume contingentale

    Dazio contingentale

    09.2767

    ex 2910 90 00

    80

    Ossido di allile e glicidile

    1.1.-31.12.

    4 300 tonnellate

    0 %

    09.2813

    ex 3920 91 00

    94

    Pellicola di poli butirrale di vinile coestruso a tre strati, senza striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29 % ma non superiore al 31 % di 2,2’-etilenediossidietil bis(2-etilesanoato) come plastificante

    1.1.-31.12.

    3 000 000 m2

    0 %

    09.2631

    ex 9001 90 00

    80

    Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e 9015 (1)

    1.1.-31.12.

    5 000 000 unità

    0 %


    ALLEGATO II

    Contingenti tariffari di cui all’articolo 1, punto 2

    Numero d’ordine

    Codice NC

    TARIC

    Designazione delle merci

    Periodo contingentale

    Volume contingentale

    Dazio contingentale

    09.2977

    2926 10 00

     

    acrilonitrile

    1.1.-31.12.

    50 000 tonnellate

    0 %

    09.2628

    ex 7019 52 00

    10

    Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso

    1.1.-31.12.

    1 900 000 m2

    0 %

    09.2629

    ex 7616 99 90

    85

    Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)

    1.1.-31.12.

    600 000 unità

    0 %

    09.2635

    ex 9001 10 90

    20

    Fibre ottiche destinate alla fabbricazione di cavi in fibre ottiche di vetro di cui alla voce 8544 (1)

    1.1.-31.12.

    3 300 000 km

    0 %


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