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Document 32011R0623
Council Implementing Regulation (EU) No 623/2011 of 27 June 2011 implementing Regulation (EC) No 560/2005 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Côte d'Ivoire
Regolamento di esecuzione (UE) n. 623/2011 del Consiglio, del 27 giugno 2011 , recante attuazione del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio
Regolamento di esecuzione (UE) n. 623/2011 del Consiglio, del 27 giugno 2011 , recante attuazione del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio
GU L 168 del 28.6.2011, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; abrog. impl. da 32016R0907
28.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 623/2011 DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2011
recante attuazione del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (1), in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 aprile 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 560/2005. |
(2) |
Tenuto conto degli sviluppi in Costa d’Avorio, è opportuno modificare l'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive che figura nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005. |
(3) |
Tenuto conto dell'urgenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente all'atto della pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le entità elencate nell'allegato del presente regolamento sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.
(1) GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.
ALLEGATO
Entità di cui all'articolo 1
1. |
APROCANCI (Association des Producteurs de Caoutchouc Naturel de Côte d'Ivoire) |
2. |
SOGEPE (Société de gestion du patrimoine de l'électricité) |
3. |
RTI (Radio Televisione Ivoriana) |