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Document 32011R0581

    Regolamento (UE) n. 581/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 8 giugno 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova

    GU L 165 del 24.6.2011, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/581/oj

    24.6.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 165/5


    REGOLAMENTO (UE) N. 581/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    dell’8 giugno 2011

    che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio (2) è entrato in vigore il 31 gennaio 2008 ed è stato applicato dal 1o marzo 2008. Tale regolamento introduce un sistema specifico di preferenze commerciali autonome (PCA) per la Repubblica moldova («Moldova»). Esso offre a tutti i prodotti originari della Moldova libero accesso al mercato dell’Unione, ad eccezione di alcuni prodotti agricoli elencati nell’allegato I del regolamento, per i quali sono previste concessioni limitate sotto forma di esenzione dai dazi doganali nel limite dei contingenti tariffari o sotto forma di riduzione di tali dazi.

    (2)

    Nel quadro della politica europea di vicinato (PEV), del programma d’azione PEV UE-Moldova e del partenariato orientale, la Moldova ha adottato un ambizioso programma di associazione politica e di ulteriore integrazione economica con l’Unione. I negoziati per un nuovo accordo di associazione sono iniziati nel gennaio 2010. La Moldova sta inoltre compiendo importanti progressi nel ravvicinamento normativo, volto alla convergenza con il diritto e le norme dell’Unione in preparazione dei futuri negoziati per una zona di libero scambio globale e approfondita tra l’Unione e la Moldova, nel quadro del futuro accordo di associazione.

    (3)

    Ogni anno sin dall’applicazione del regolamento (CE) n. 55/2008, i contingenti tariffari per il vino sono già esauriti mesi prima della fine dell’anno.

    (4)

    L’economia della Moldova è fortemente colpita dagli effetti sfavorevoli della crisi finanziaria ed economica globale. Il settore vinicolo conta circa 300 000 addetti e le esportazioni di vino costituiscono un’importante fonte di proventi da esportazione.

    (5)

    Per sostenere gli sforzi della Moldova, in linea con la PEV e il partenariato orientale, nonché per fornire un mercato attraente e affidabile alle esportazioni di vino della Moldova, si propone di aumentare i contingenti tariffari esistenti per il vino da 100 000 ettolitri a 150 000 ettolitri per l’anno 2011, da 120 000 ettolitri a 180 000 ettolitri per l’anno 2012, e a 240 000 ettolitri l’anno a partire dal 2013.

    (6)

    Il regolamento (CE) n. 55/2008 si applica fino al 31 dicembre 2012.

    (7)

    I negoziati su una futura zona di libero scambio globale e approfondita tra l’Unione e la Moldova costituiscono un obiettivo comune per le due parti, a condizione che la Moldova dimostri di essere pronta a negoziare e a sostenere gli effetti di un’impresa così ambiziosa. Per disporre di tempo sufficiente per preparare adeguatamente e negoziare una zona di libero scambio globale e approfondita, è necessario prorogare la validità del regolamento (CE) n. 55/2008 oltre il 31 dicembre 2012.

    (8)

    È opportuno decidere la proroga della validità del regolamento (CE) n. 55/2008 con un buon anticipo rispetto alla sua scadenza, affinché gli operatori economici della Moldova dispongano per tempo di un sistema commerciale trasparente e prevedibile per le loro esportazioni verso l’Unione dopo il 31 dicembre 2012. È opportuno pertanto prorogare la validità di tale regolamento fino al 31 dicembre 2015.

    (9)

    Alla luce dell’esperienza maturata nell’ambito dell’attuale sistema di PCA, e al fine di sostenere ulteriormente lo sviluppo economico della Moldova e il processo di ravvicinamento normativo volto alla convergenza con il diritto e le norme dell’Unione nel contesto del partenariato orientale, è opportuno rivedere il livello dei contingenti tariffari di taluni prodotti oggetto delle PCA attuali.

    (10)

    Al fine di garantire il rispetto degli obblighi internazionali dell’Unione, le preferenze previste dal presente regolamento dovrebbero essere subordinate al mantenimento o al rinnovo della attuale deroga agli obblighi dell’Organizzazione mondiale del commercio ottenuta dall’Unione.

    (11)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 55/2008,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 55/2008 è così modificato:

    1)

    all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Esso si applica fino al 31 dicembre 2015.

    Le preferenze previste dal presente regolamento cessano di applicarsi, in tutto o in parte, qualora non fossero consentite, in tutto o in parte, da una deroga concessa dall’Organizzazione mondiale del commercio.

    Tali preferenze cessano di applicarsi dal giorno in cui cessa l’applicazione della deroga.

    Con anticipo sufficiente rispetto a tale data, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per informare gli operatori e le autorità competenti. L’avviso specifica quali tra le preferenze previste dal presente regolamento cesseranno di applicarsi e la data di cessazione della loro applicazione.»;

    2)

    la tabella 1 dell’allegato I è sostituita dalla tabella che figura nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, l’8 giugno 2011

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    J. BUZEK

    Per il Consiglio

    La presidente

    GYŐRI E.


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 maggio 2011.

    (2)  GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1.


    ALLEGATO

    «Numero d’ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    2008 (1)

    2009 (1)

    2010 (1)

    2011 (1)

    2012 (1)

    2013 (1)

    2014 (1)

    2015 (1)

    09.0504

    da 0201 a 0204

    Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

    3 000 (2)

    3 000 (2)

    4 000 (2)

    4 000 (2)

    4 000 (2)

    4 000 (2)

    4 000 (2)

    4 000 (2)

    09.0505

    ex 0207

    Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, diverse dai fegati grassi della sottovoce 0207 34

    400 (2)

    400 (2)

    500 (2)

    500 (2)

    500 (2)

    500 (2)

    500 (2)

    500 (2)

    09.0506

    ex 0210

    Carni e frattaglie commestibili di animali della specie suina e bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o frattaglie di animali della specie suina e bovina

    400 (2)

    400 (2)

    500 (2)

    500 (2)

    500 (2)

    500 (2)

    500 (2)

    500 (2)

    09.4210

    da 0401 a 0406

    Prodotti lattiero-caseari

    1 000 (2)

    1 000 (2)

    1 500 (2)

    1 500 (2)

    1 500 (2)

    1 500 (2)

    1 500 (2)

    1 500 (2)

    09.0507

    0407 00

    Uova di volatili in guscio

    90 (3)

    95 (3)

    100 (3)

    110 (3)

    120 (3)

    120 (3)

    120 (3)

    120 (3)

    09.0508

    ex 0408

    Uova di volatili sgusciate e tuorli, diversi da quelli inadatti all’uso alimentare

    200 (2)

    200 (2)

    300 (2)

    300 (2)

    300 (2)

    300 (2)

    300 (2)

    300 (2)

    09.0509

    1001 90 91

    1001 90 99

    Altra spelta (escluse sementi di spelta), frumento tenero e frumento segalato

    25 000 (2)

    30 000 (2)

    35 000 (2)

    40 000 (2)

    50 000 (2)

    55 000 (2)

    60 000 (2)

    65 000 (2)

    09.0510

    1003 00 90

    Orzo

    20 000 (2)

    25 000 (2)

    30 000 (2)

    35 000 (2)

    45 000 (2)

    50 000 (2)

    55 000 (2)

    60 000 (2)

    09.0511

    1005 90

    Mais

    15 000 (2)

    20 000 (2)

    25 000 (2)

    30 000 (2)

    40 000 (2)

    45 000 (2)

    50 000 (2)

    55 000 (2)

    09.0512

    1601 00 91 e

    1601 00 99

    Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

    500 (2)

    500 (2)

    600 (2)

    600 (2)

    600 (2)

    600 (2)

    600 (2)

    600 (2)

    ex 1602

    Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

    di galli e di galline, non cotte,

    di animali della specie suina domestica,

    di animali della specie bovina, non cotte

    09.0513

    1701 99 10

    Zucchero bianco

    15 000 (2)

    18 000 (2)

    22 000 (2)

    26 000 (2)

    34 000 (2)

    34 000 (2)

    34 000 (2)

    34 000 (2)

    09.0514

    2204 21 e

    2204 29

    Vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti

    60 000 (4)

    70 000 (4)

    80 000 (4)

    150 000 (4)

    180 000 (4)

    240 000 (4)

    240 000 (4)

    240 000 (4)


    (1)  Dal 1o gennaio al 31 dicembre, eccetto per il 2008, per i quali i contingenti tariffari si applicano dal primo giorno di applicazione del regolamento fino al 31 dicembre.

    (2)  Tonnellate (peso netto).

    (3)  Milioni di unità.

    (4)  Ettolitri.»


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