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Document 32011R0550

    Regolamento (UE) n. 550/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011 , che stabilisce, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alcune restrizioni applicabili all’uso dei crediti internazionali generati da progetti relativi a gas industriali Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 149 del 8.6.2011, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/550/oj

    8.6.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 149/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 550/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 7 giugno 2011

    che stabilisce, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alcune restrizioni applicabili all’uso dei crediti internazionali generati da progetti relativi a gas industriali

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 11 bis, paragrafo 9,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), approvata con decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (2), è la stabilizzazione delle concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Per conseguire tale obiettivo la temperatura superficiale media annua del pianeta non dovrebbe superare di oltre 2 °C i livelli del periodo pre-industriale, come ribadito dalla conferenza sui cambiamenti climatici tenutasi a Cancun nel dicembre del 2010 e dall’«accordo di Copenhagen». L’ultimo rapporto di valutazione del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) indica che tale obiettivo potrà essere raggiunto soltanto se le emissioni globali di gas a effetto serra cominceranno a stabilizzarsi a partire dal 2020. Ciò significa che tutti i principali paesi responsabili delle emissioni dovranno intensificare complessivamente il proprio impegno.

    (2)

    Se vorremo tener fede a tale sfida, i mercati del carbonio dovranno svolgere un ruolo determinante, consentendoci di raggiungere i nostri obiettivi a costi minori e, nel contempo, di promuovere traguardi più ambiziosi. I mercati del carbonio possono essere inoltre un modo efficace per trasferire finanziamenti ai paesi in via di sviluppo ed aiutarci a raggiungere l’obiettivo convenuto a Copenaghen di un pacchetto di aiuti internazionali pari a 100 miliardi di dollari USA. A tal fine occorrerà potenziare notevolmente i meccanismi esistenti, anche tramite una riforma del meccanismo di sviluppo pulito (CDM) che miri ad aumentare l’uso di valori di riferimento uniformi e mediante la creazione di nuovi meccanismi di mercato.

    (3)

    Il protocollo di Kyoto, approvato con decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l’approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni (3), ha fissato obiettivi di riduzione delle emissioni per 39 parti contraenti per il periodo 2008-2012 e ha istituito due meccanismi per la creazione di crediti internazionali che le parti possono utilizzare per compensare le emissioni. L’applicazione congiunta (JI) prevede la creazione di unità di riduzione delle emissioni (ERU), mentre il meccanismo di sviluppo pulito (CDM) genera riduzioni certificate di emissioni (CER).

    (4)

    I due sistemi citati sono considerati puri meccanismi di compensazione che, a fronte di una riduzione di una tonnellata di emissioni di gas serra, consentono di emettere altrove una tonnellata degli stessi gas. Se, da un lato, tali sistemi aiutano in generale ad abbassare i costi delle riduzioni di gas serra a livello mondiale, consentendo di intervenire nei paesi in cui tali riduzioni presentano un buon rapporto costi-benefici, essi non contribuiscono, dall’altro, agli interventi di riduzione necessari per conseguire l’obiettivo dei 2 °C.

    (5)

    Per contenere il surriscaldamento del pianeta al di sotto di 2 °C, l’Unione ha adottato una posizione in virtù della quale l’impegno dei paesi industrializzati dovrebbe essere integrato da opportuni interventi di mitigazione messi in atto dai paesi in via di sviluppo, soprattutto i più avanzati. Parallelamente dovrebbe essere sviluppato un grande mercato internazionale del carbonio che permetta di realizzare in modo efficiente le necessarie riduzioni a livello mondiale e nel quale siano generati crediti internazionali per riduzioni delle emissioni che si collocano al di sotto di un parametro inferiore al livello delle emissioni previste in assenza di misure di riduzione. A tal fine è necessario che i paesi in via di sviluppo attuino misure di mitigazione. Se da un lato la partecipazione dei paesi meno sviluppati al meccanismo di sviluppo pulito andrebbe rafforzata, dall’altro i paesi in via di sviluppo più avanzati dovrebbero gradualmente abbandonarlo a favore di meccanismi di mercato settoriali, per adottare a termine sistemi di tipo «cap-and-trade» (4).

    (6)

    La partecipazione ai meccanismi di applicazione congiunta e di sviluppo pulito avviene su base volontaria, come volontarie sono le decisioni di utilizzo dei crediti nei sistemi di scambio delle emissioni. Vi è pertanto una differenza tra i crediti che possono essere generati e i crediti di cui i firmatari del protocollo di Kyoto possono aver deciso di consentire l’uso nell’ambito delle rispettive legislazioni nazionali. A tal fine la direttiva 2003/87/CE ha già escluso l’impiego di quantità assegnate, mentre la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha consentito l’uso di taluni crediti dei meccanismi di applicazione congiunta e di sviluppo pulito e ha armonizzato le restrizioni relative all’uso dei crediti internazionali relativi a progetti nei settori del nucleare, dell’uso del terreno e della silvicoltura, stabilendo che gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a utilizzare quantitativi determinati di altri tipi di crediti internazionali. La direttiva 2003/87/CE stabilisce l’adozione di norme di attuazione armonizzate in materia di restrizioni dell’uso dei crediti internazionali.

    (7)

    È opportuno limitare l’uso dei crediti internazionali generati da progetti che interessano il trifluorometano (HFC-23) e l’ossido di azoto (N2O) derivanti dalla produzione di acido adipico (di seguito «progetti relativi a gas industriali»). Questa misura è in linea con le conclusioni del Consiglio europeo dell’ottobre 2009, nelle quali si esortavano i paesi in via di sviluppo – soprattutto quelli più avanzati – ad adottare opportune misure di mitigazione. La grande maggioranza dei progetti relativi a gas industriali si svolge in paesi in via di sviluppo avanzati che dispongono di capacità sufficienti per finanziare da soli tali riduzioni poco costose – e a tal fine dovrebbero essere sufficienti le entrate generate in passato da tali progetti. L’introduzione di restrizioni all’uso di crediti relativi a gas industriali, in particolare se seguita da decisioni a livello internazionale che vadano in tale direzione, dovrebbe concorrere ad una distribuzione geografica più equilibrata dei benefici derivanti dai meccanismi istituiti nel quadro del Protocollo di Kyoto.

    (8)

    I progetti relativi a gas industriali suscitano inquietudini a livello ambientale. I profitti eccezionalmente elevati che si ottengono dalla distruzione dell’HFC-23 hanno come conseguenza di stimolare la produzione e l’uso continui di clorodifluorometano (HCFC-22), una sostanza con forti effetti di riduzione dello strato di ozono e produzione di gas serra, in stabilimenti registrati e al massimo livello consentito dalla metodologia con cui sono condotte le attività di progetto. Ne risulta che la produzione di HCFC-22 potrebbe essere superiore di quanto sarebbe stata in assenza delle attività di progetto, compromettendo a sua volta la decisione del 2007 sulla produzione e il consumo di HCFC, adottata nell’ambito del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (6), che mirava ad accelerare la messa al bando dell’HCFC-22 se non impiegato come materia prima. Ciò è in contrasto inoltre con la decisione degli Stati membri di finanziare la cessazione della produzione di HCFC-22 mediante contributi erogati al fondo multilaterale istituito nell’ambito del protocollo di Montreal. I profitti elevati di cui sopra vanificano gli incentivi economici, distorcono la concorrenza e determinano uno spostamento della produzione di acido adipico (da produttori stabiliti nell’Unione verso produttori registrati in paesi terzi). Il trattamento molto più favorevole garantito ai produttori di acido adipico che partecipano ai meccanismi di Kyoto rispetto a quelli che aderiranno al regime dell’Unione a partire dal 2013 aumenterà i rischi di simili spostamenti della produzione e di un aumento netto delle emissioni a livello mondiale. Le restrizioni all’uso dei crediti internazionali in oggetto sono giustificate al fine di evitare una distorsione degli incentivi economici e della concorrenza e un aumento delle emissioni di gas serra.

    (9)

    I crediti internazionali generati da progetti relativi a gas industriali non contribuiscono né al trasferimento di tecnologia né alle necessarie trasformazioni di lungo termine dei sistemi energetici nei paesi in via di sviluppo. Ridurre tali gas industriali mediante l’applicazione congiunta (JI) o il meccanismo di sviluppo pulito non contribuisce a ridurre le emissioni a livello mondiale nel modo più efficace, in quanto i profitti elevati ottenuti dai promotori dei progetti non sono utilizzati per ridurre le emissioni.

    (10)

    L’applicazione di misure volte a limitare in toto l’utilizzo di crediti specifici è prevista dall’articolo 11 bis, paragrafo 9, della direttiva 2003/87/CE. È opportuno applicare tale restrizione nel caso dei progetti relativi a gas industriali. Una restrizione totale dell’uso di tali crediti permette di neutralizzarne le conseguenze negative a livello ambientale e della concorrenza, migliora il rapporto costi-efficacia delle riduzioni di emissioni a livello mondiale e i benefici ambientali del mercato del carbonio, incoraggiando gli investimenti a basse emissioni di carbonio.

    (11)

    Conformemente all’articolo 11 bis, paragrafo 9, della direttiva 2003/87/CE, è opportuno che le misure di cui al presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2013 ovvero, sempre in conformità del suddetto articolo, entro un lasso di tempo compreso tra sei mesi e tre anni dalla data di adozione. Tali misure non si applicano all’uso di crediti relativi a gas industriali per obblighi di conformità nel 2012.

    (12)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato «cambiamenti climatici»,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A norma dell’articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE, a decorrere dal 1o gennaio 2013 è vietato l’uso di crediti internazionali generati da progetti che comportano la distruzione di trifluorometano (HFC-23) e ossido di azoto (N2O) derivanti dalla produzione di acido adipico, ad eccezione di quelli ottenuti tramite riduzioni di emissioni attuate prima del 2013, nel quadro di progetti esistenti di questo tipo, il cui utilizzo è autorizzato fino al 30 aprile 2013 compreso per compensare le emissioni prodotte nel 2012 da impianti partecipanti al sistema UE di scambio di quote di emissione (EU ETS).

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

    (2)  GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.

    (3)  GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

    (4)  Conclusioni del Consiglio relative alla preparazione della 16a conferenza delle parti dell’UNFCCC di Cancun (29.11–10.12.2010), conclusioni della 3036a riunione del Consiglio «Ambiente», Lussemburgo (14.10.2010), conclusioni del Consiglio relative alla posizione dell’UE alla conferenza sui cambiamenti climatici di Copenaghen (7-18.12.2009), conclusioni della 2968a riunione del Consiglio «Ambiente», Lussemburgo, 21 ottobre 2009, approvate dalle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 29-30 ottobre 2009.

    (5)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 18.

    (6)  Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, quale emendato e modificato dalla 19a riunione delle parti (17-21 settembre 2007).


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