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Document 32011Q0622(03)

Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea

GU L 162 del 22.6.2011, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2014; abrogato da 32014Q0714(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2011/622(3)/oj

22.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/19


MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA,

Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 257, quinto comma,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e, in particolare, l’articolo 106 bis, paragrafo 1,

Visto l’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I al protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,

Visto l’accordo della Corte di giustizia,

Considerando che occorre modificare talune disposizioni del regolamento di procedura al fine di consentire il deposito e la notificazione di atti processuali per via elettronica, senza che occorra confermare queste operazioni inviando detti atti per posta o consegnandoli materialmente,

Ricevuta l’approvazione del Consiglio in data 13 maggio 2011,

ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 25 luglio 2007 (GU L 225 del 29 agosto 2007, pag. 1) (1) è così modificato:

1.

Nell’articolo 99, paragrafo 2, prima frase, sono soppressi i termini «o se l’atto da notificare è una sentenza o un’ordinanza».

2.

All’articolo 99 viene aggiunto un terzo paragrafo, così formulato:

«Il Tribunale può stabilire, mediante decisione, le condizioni nel rispetto delle quali un atto processuale può essere notificato per via elettronica. Questa decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea».

Articolo 2

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, facenti fede nelle lingue menzionate nell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea, applicabile al Tribunale della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato I al protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Così deciso in Lussemburgo, il 18 maggio 2011.

 


(1)  Modificato il 14 gennaio 2009 (GU L 24 del 28 gennaio 2009, pag. 10) e il 17 marzo 2010 (GU L 92 del 13 aprile 2010, pag. 17).


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