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Document 32011D0842

    2011/842/UE: Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 2011 , sulla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen nel Principato del Liechtenstein

    GU L 334 del 16.12.2011, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/842/oj

    16.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 334/27


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 13 dicembre 2011

    sulla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen nel Principato del Liechtenstein

    (2011/842/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 10, paragrafo 1, di detto protocollo prevede che le disposizioni dell’acquis di Schengen siano applicate dal Principato del Liechtenstein in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo che il Consiglio si sia convinto che il Liechtenstein riunisce i presupposti per l’attuazione di tale acquis.

    (2)

    Il Consiglio, dopo aver verificato il rispetto dei prerequisiti per l’applicazione della parte relativa alla protezione dei dati dell’acquis di Schengen in questione da parte del Principato del Liechtenstein, ha reso applicabili a quest’ultimo, con la decisione 2011/352/UE (2), le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al Sistema d’informazione Schengen a decorrere dal 9 giugno 2011.

    (3)

    Il Consiglio ha verificato, secondo le procedure di valutazione Schengen applicabili definite nella decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 riguardante l’istituzione della commissione permanente della convenzione di Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 definitivo] (3), il rispetto dei necessari requisiti per l’applicazione dell’acquis di Schengen in tutti i settori di tale acquis nel Principato del Liechtenstein.

    (4)

    Il 13 dicembre 2011 il Consiglio ha concluso che il Principato del Liechtenstein soddisfaceva i requisiti in ciascuno dei settori menzionati.

    (5)

    È possibile fissare la data per l’applicazione della totalità dell’acquis di Schengen da parte del Principato del Liechtenstein, vale a dire la data a partire dalla quale i controlli sulle persone alle frontiere interne con il Principato del Liechtenstein dovrebbero essere soppressi.

    (6)

    A partire da tale data si dovrebbero sopprimere tutte le restrizioni all’uso del Sistema d’informazione Schengen di cui alla decisione 2011/352/UE.

    (7)

    Conformemente all’articolo 15 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (4) e all’articolo 8 del protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (5), quest’ultimo accordo è applicato a decorrere dal 7 marzo 2011.

    (8)

    L’accordo tra il Principato del Liechtenstein e il Regno di Danimarca relativo all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen sulla base delle disposizioni del titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, firmato a Bruxelles il 18 marzo 2011, stabilisce che esso entrerà in vigore alla stessa data di entrata in vigore per il Principato del Liechtenstein delle disposizioni di cui all’articolo 2 del protocollo.

    (9)

    A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (6), e in conseguenza dell’applicazione parziale dell’acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord prevista dalla decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all’attuazione di parte delle disposizioni dell’acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (7), in particolare l’articolo 1, primo comma, solo una parte delle disposizioni dell’acquis di Schengen applicabili al Principato del Liechtenstein nelle sue relazioni con gli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen deve essere applicata nelle relazioni del Principato del Liechtenstein con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

    (10)

    A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e in conseguenza dell’applicazione parziale dell’acquis di Schengen da parte della Repubblica di Cipro, sulla base dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003, e della Repubblica di Bulgaria e della Romania, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005, solo la parte dell’acquis di Schengen applicabile in tali Stati membri dovrebbe essere applicabile anche al Principato del Liechtenstein nelle sue relazioni con tali Stati membri,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Tutte le disposizioni di cui agli allegati A e B dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e tutte le disposizioni elencate nell’allegato del protocollo di detto accordo e ogni atto che costituisce un ulteriore sviluppo di una o più di tali disposizioni si applicano al Principato del Liechtenstein a decorrere dal 19 dicembre 2011 nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.

    Tutte le restrizioni all’uso del Sistema d’informazione Schengen di cui al primo comma da parte degli Stati membri interessati sono soppresse a decorrere dalla stessa data.

    2.   Le disposizioni dell’acquis di Schengen attuate da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla base dell’articolo 1 della decisione 2004/926/CE e ogni atto che costituisce un ulteriore sviluppo di una o più di tali disposizioni si applicano al Principato del Liechtenstein nelle sue relazioni con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a decorrere dal 19 dicembre 2011.

    3.   Le disposizioni dell’acquis di Schengen applicabili alla Repubblica di Cipro sulla base dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003 e alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005, e ogni atto che costituisce un ulteriore sviluppo di tali disposizioni si applicano al Principato del Liechtenstein nelle sue relazioni con la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Bulgaria e la Romania a decorrere dal 19 dicembre 2011.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2011

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. CICHOCKI


    (1)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

    (2)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 84.

    (3)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 138.

    (4)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5.

    (5)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 39.

    (6)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

    (7)  GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70.


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