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Document 32011D0707
Commission Implementing Decision of 26 October 2011 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces (notified under document C(2011) 7564) Text with EEA relevance
Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 ottobre 2011 , che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema Traces [notificata con il numero C(2011) 7564] Testo rilevante ai fini del SEE
Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 ottobre 2011 , che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema Traces [notificata con il numero C(2011) 7564] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 281 del 28.10.2011, p. 29–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R1014
28.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 281/29 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2011
che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema Traces
[notificata con il numero C(2011) 7564]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/707/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (4), istituisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell’allegato I di detta decisione. |
(2) |
In seguito alla notifica del Belgio, per le voci relative ai centri d’ispezione Avia Partner e Swiss Port presso il posto d’ispezione frontaliero dell’aeroporto di Brussel-Zaventem/Bruxelles-Zaventem, è opportuno estendere il riconoscimento a tutti i prodotti imballati destinati al consumo umano. Occorre quindi modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(3) |
La Danimarca ha comunicato che il nome del posto d’ispezione frontaliero presso il porto di Århus deve essere scritto «Aarhus». Occorre quindi modificare di conseguenza l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri per tale Stato membro. |
(4) |
In seguito ad un’ispezione conclusasi positivamente, eseguita dai servizi della Commissione (Ufficio alimentare e veterinario), occorre aggiungere un ulteriore posto d’ispezione frontaliero presso la stazione ferroviaria di Koidula in Estonia alle voci relative a detto Stato membro nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. L’Estonia ha inoltre comunicato che il posto d’ispezione frontaliero lungo la strada per Luhamaa va riconosciuto anche per alcuni animali vivi diversi da equidi e ungulati. Occorre quindi modificare di conseguenza la voce relativa a tale posto d’ispezione frontaliero. |
(5) |
L’Italia ha comunicato che il centro d’ispezione Sintermar presso il posto d’ispezione frontaliero del porto di Livorno-Pisa è stato sospeso. Occorre quindi modificare di conseguenza l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri per tale Stato membro. |
(6) |
In seguito alla notifica della Lettonia, il centro d’ispezione «Kravu Termināls» presso il posto d’ispezione frontaliero del porto di Riga deve essere soppresso dall’elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(7) |
I Paesi Bassi hanno comunicato che le denominazioni dei centri di ispezione presso il posto d’ispezione frontaliero di Vlissingen sono state modificate. Occorre quindi modificare di conseguenza la voce relativa a tale posto d’ispezione frontaliero. |
(8) |
In seguito alla notifica del Portogallo, la voce riguardante il posto d’ispezione frontaliero presso il porto di Horta (Açores) deve essere soppressa dall’elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(9) |
In seguito alla notifica della Svezia, nella voce relativa al posto d’ispezione frontaliero presso il porto di Göteborg deve essere eliminato il riconoscimento per gli animali vivi dall’elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(10) |
La voce relativa al posto d’ispezione frontaliero presso l’aeroporto di Manston nel Regno Unito è stata soppressa dalla decisione 2011/93/UE della Commissione (5). In seguito a una nuova richiesta del Regno Unito e a un’ispezione conclusasi positivamente, eseguita dai servizi della Commissione (Ufficio alimentare e veterinario), l’aeroporto di Manston va riconosciuto per gli equidi e gli ungulati e va aggiunto all’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. Il Regno Unito ha inoltre comunicato che il porto adibito all’ispezione frontaliera di Southampton è stato diviso in due centri d’ispezione riconosciuti per diverse categorie di prodotti. Occorre quindi modificare di conseguenza la voce relativa a tale posto d’ispezione frontaliero. |
(11) |
L’allegato II della decisione 2009/821/CE contiene l’elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato Traces. |
(12) |
In seguito alle notifiche di Danimarca, Germania e Polonia, occorre apportare per questi Stati membri alcune modifiche all’elenco di unità centrali, regionali e locali di Traces figurante nell’allegato II della decisione 2009/821/CE. |
(13) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE. |
(14) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2011
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(4) GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.
(5) GU L 37 dell’11.2.2011, pag. 25.
ALLEGATO
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:
1) |
l’allegato I è così modificato:
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2) |
l’allegato II è così modificato:
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