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Document 32011D0536
Council Decision 2011/536/CFSP of 12 September 2011 amending and extending Decision 2010/452/CFSP on the European Union Monitoring Mission in Georgia (EUMM Georgia)
Decisione 2011/536/PESC del Consiglio, del 12 settembre 2011 , che modifica e proroga la decisione 2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (EUMM Georgia)
Decisione 2011/536/PESC del Consiglio, del 12 settembre 2011 , che modifica e proroga la decisione 2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (EUMM Georgia)
GU L 236 del 13.9.2011, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
13.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 236/7 |
DECISIONE 2011/536/PESC DEL CONSIGLIO
del 12 settembre 2011
che modifica e proroga la decisione 2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (EUMM Georgia)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28 e l’articolo 43, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 settembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/736/PESC sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (1). Tale azione comune, successivamente modificata e prorogata, è scaduta il 14 settembre 2010. |
(2) |
Il 12 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/452/PESC (2) che ha prorogato l’EUMM Georgia di altri dodici mesi fino al 14 settembre 2011. |
(3) |
Il 28 giugno 2011 il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ha approvato raccomandazioni per un riesame a livello strategico del futuro dell’EUMM Georgia. |
(4) |
L’EUMM Georgia dovrebbe essere prorogata ulteriormente dal 15 settembre 2011 al 14 settembre 2012, sulla base del suo mandato attuale. |
(5) |
Occorre inoltre fissare l’importo finanziario di riferimento destinato a coprire la spesa relativa all’EUMM Georgia per il periodo dal 15 settembre 2011 al 14 settembre 2012. |
(6) |
La missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il conseguimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/452/PESC del Consiglio è così modificata:
1) |
all’articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 settembre 2011 e il 14 settembre 2012 è pari a 23 900 000 EUR.»; |
2) |
all’articolo 18, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa cessa di produrre effetti il 14 settembre 2012.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU L 248 del 17.9.2008, pag. 26.
(2) GU L 213 del 13.8.2010, pag. 43.