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Document 32011D0531

2011/531/UE: Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2011 , relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di comitato misto UE-ICAO riguardo alla decisione relativa all’adozione di un allegato sulla sicurezza aerea del memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata

GU L 232 del 9.9.2011, p. 8–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/531/oj

9.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 232/8


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2011

relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di comitato misto UE-ICAO riguardo alla decisione relativa all’adozione di un allegato sulla sicurezza aerea del memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata

(2011/531/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione 2011/530/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria di un memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata (1) («memorandum di cooperazione»),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata, a nome dell’Unione, in sede di comitato misto UE-ICAO, istituito dal memorandum di cooperazione, riguardo all’adozione di un allegato sulla sicurezza aerea da aggiungere al memorandum di cooperazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di comitato misto UE-ICAO di cui all’articolo 7.3, lettera c), del memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata (memorandum di cooperazione) riguardo all’adozione di un allegato sulla sicurezza aerea del memorandum di cooperazione è basata sul progetto di decisione del comitato misto UE-ICAO accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2011

Per il Consiglio

Il presidente

VÖLNER P.


(1)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-ICAO

del …

relativa all’adozione di un allegato sulla sicurezza aerea del memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata

IL COMITATO MISTO UE-ICAO,

visto il memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata (MOC ICAO), in particolare l’articolo 7.3, lettera c),

considerando quanto segue:

È opportuno inserire un allegato sulla sicurezza aerea nel MOC ICAO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della presente decisione è adottato e costituisce parte integrante del MOC ICAO.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a …, il …

Per il comitato misto UE-ICAO

I presidenti

ALLEGATO

«ALLEGATO I — SICUREZZA AEREA

1.   Obiettivi

1.1.

Le parti convengono di cooperare nel settore della sicurezza aerea nel quadro del memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (MOC ICAO) siglato a Montreal il 27 settembre 2010.

1.2.

In linea con il loro impegno di ottenere il livello più alto di sicurezza aerea in tutto il mondo e considerando l’armonizzazione mondiale delle norme e delle prassi raccomandate in materia di sicurezza aerea (SARP), le parti convengono di cooperare strettamente in uno spirito di trasparenza e di dialogo per coordinare le loro attività in materia di sicurezza.

2.   Ambito di applicazione

2.1.

Nel perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1.2, le parti convengono di cooperare nei seguenti settori:

condurre un dialogo regolare sulle questioni di sicurezza di reciproco interesse,

conseguire la trasparenza mediante scambio regolare di informazioni e di dati importanti per la sicurezza e grazie all’accesso reciproco alle banche dati,

partecipare alle attività di sicurezza,

riconoscere reciprocamente i risultati del programma ispettivo universale di monitoraggio della sicurezza dell’ICAO (USOAP) e le ispezioni di normalizzazione dell’UE,

controllare e analizzare il rispetto da parte degli Stati delle norme ICAO e l’adesione alle prassi raccomandate,

cooperare in materia di regolamentazione e di normazione,

sviluppare e fornire progetti e programmi di assistenza tecnica,

promuovere la cooperazione regionale,

procedere alla scambio di esperti, e

offrire formazione professionale.

2.2.

La cooperazione di cui al paragrafo 2.1 è sviluppata nei settori in cui si esercita la competenza dell’UE.

3.   Attuazione

3.1.

Le parti possono istituire accordi di lavoro specificando i meccanismi e le procedure reciprocamente concordati necessari per attuare efficacemente le attività di cooperazione nei settori di cui all’articolo 2.1. Tali accordi di lavoro sono adottati dal comitato misto UE-ICAO.

4.   Concertazione

4.1.

Le parti convocano riunioni e teleconferenze periodiche per discutere aspetti relativi alla sicurezza di reciproco interesse e, ove opportuno, coordinare le attività.

5.   Trasparenza, scambio di informazione, accesso alle banche dati

5.1.

Le parti incoraggiano, fatte salve le loro norme applicabili, la trasparenza nel settore della sicurezza aerea nelle loro relazioni con i terzi.

5.2.

Le parti adottano un comportamento trasparente nella loro cooperazione e collaborano nelle attività di sicurezza mediante lo scambio di importanti e idonei dati sulla sicurezza, informazioni e documentazione relative alla sicurezza, fornendo accesso alle relative banche dati e facilitando la reciproca partecipazione a riunioni. A tal fine le parti stabiliscono accordi di lavoro che specificano le procedure per lo scambio di informazioni e per l’accesso alle banche dati e che assicurino la riservatezza delle informazioni ricevute dall’altra parte in conformità con l’articolo 6 del MOC ICAO.

6.   Partecipazione alle attività di sicurezza

6.1.

Ai fini dell’applicazione del presente allegato, ogni parte invita l’altra parte, ove opportuno, a partecipare ad attività e a riunioni relative alla sicurezza per garantire una stretta collaborazione e coordinamento. Le modalità di detta partecipazione sono fissate in accordi di lavoro concordati dalle parti.

7.   Coordinamento del programma USOAP dell’ICAO e delle ispezioni di normalizzazione dell’UE

7.1.

Le parti convengono di migliorare la loro cooperazione nei settori dell’USOAP e delle ispezioni di normalizzazione per garantire un impiego efficace di risorse limitate e per evitare la duplicazione degli sforzi, preservando l’universalità e l’integrità del programma USOAP dell’ICAO.

7.2.

Per verificare il rispetto da parte degli Stati membri dell’UE delle norme ICAO relative alla sicurezza e l’adesione alle prassi raccomandate dell’ICAO e raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 7.1, le parti stabiliscono un quadro per la realizzazione, se necessario:

a)

degli audit del monitoraggio della sicurezza ICAO sull’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e relativi alle SARP relative alla sicurezza disciplinate dalla legislazione dell’UE e a talune funzioni e compiti eseguiti dall’EASA per conto degli Stati membri dell’UE; e

b)

del monitoraggio ICAO delle ispezioni di normalizzazione dell’UE effettuate dall’EASA presso le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell’UE sulle SARP relative alla sicurezza e disciplinate dalla legislazione dell’UE.

7.3.

Le parti possono istituire accordi di lavoro specificando i meccanismi e le procedure necessari per attuare efficacemente le attività di cooperazione nei settori di cui al paragrafo 7.2. Questi accordi di lavoro prevedono, tra l’altro, gli aspetti seguenti:

a)

l’ambito dell’attività di intervento nel quadro del programma USOAP dell’ICAO compresi audit e missioni di convalida sulla base di un’analisi comparativa della legislazione dell’UE e delle SARP dell’ICAO relative alla sicurezza;

b)

la partecipazione reciproca alle attività di audit, ispezione e convalida;

c)

le informazioni che ogni parte dovrà fornire nel quadro del programma USOAP dell’ICAO e delle ispezioni di normalizzazione dell’EASA;

d)

la garanzia della riservatezza, se necessario, la protezione dei dati e il trattamento delle informazioni sensibili; e

e)

le visite in loco.

8.   Condivisione delle informazioni e delle analisi in materia di sicurezza

8.1.

Fatte salve le rispettive norme applicabili, le parti condividono i dati sulla sicurezza pertinenti raccolti mediante il programma USOAP e altre fonti, in particolare le attività nell’ambito del monitoraggio continuo dell’ICAO, le ispezioni di normalizzazione dell’EASA e le ispezioni SAFA nonché le analisi effettuate sulla base di queste informazioni.

8.2.

Le parti cooperano strettamente in tutte le azioni per assicurare un maggiore rispetto effettivo delle SARP nell’Unione europea e negli altri Stati. Questa cooperazione comprende lo scambio di informazioni, il dialogo facilitato tra le parti interessate, visite o ispezioni in loco e il coordinamento delle attività di assistenza tecnica.

9.   Questioni regolamentari

9.1.

Ogni parte assicura che l’altra parte sia informata in ordine a legislazione, regolamentazione, norme, requisiti e prassi raccomandate pertinenti che possano influire sull’applicazione del presente allegato, compresa l’introduzione di eventuali modifiche.

9.2.

Le parti si impegnano a notificarsi reciprocamente in tempo utile qualsiasi proposta di modifica relativa a legislazione, regolamentazione, norme, requisiti e prassi raccomandate, nella misura in cui dette modifiche possano avere un impatto sul presente allegato. Alla luce di tali modifiche, il comitato misto UE-ICAO può adottare modifiche del presente allegato, se necessario, in conformità dell’articolo 7 del MOC ICAO.

9.3.

Al fine dell’armonizzazione delle regole e delle norme in materia di sicurezza su scala mondiale, le parti si consultano reciprocamente sulle questioni tecniche sollevate dalla regolamentazione del settore della sicurezza aerea durante le differenti frasi dell'attività legislativa o del processo di definizione delle SARP e sono invitate a partecipare agli organismi tecnici associati, ove opportuno.

9.4.

L’ICAO fornisce all’UE tempestive informazioni sulle proprie decisioni e raccomandazioni relative alle SARP in materia di sicurezza, consentendo un pieno accesso alle lettere dirette agli Stati e ai bollettini elettronici.

9.5.

Ove opportuno, l’UE si adopera per garantire che la pertinente legislazione UE sia conforme con le SARP dell’ICAO sulla sicurezza aerea.

9.6.

Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri dell’UE in qualità di Stati contraenti della convenzione di Chicago, ove opportuno l’UE avvia un dialogo con l’ICAO per fornire informazioni tecniche nei casi in cui l’applicazione della legislazione dell’UE faccia emergere questioni relative al rispetto delle norme dell’ICAO e all’adesione alle prassi raccomandate dell’ICAO.

10.   Progetti e programmi di assistenza tecnica

10.1.

Le parti coordinano l’assistenza agli Stati sforzandosi di garantire l’efficace utilizzazione delle risorse e prevenire la duplicazione degli sforzi e scambiano informazioni e dati relativi a progetti e a programmi di assistenza tecnica in materia di sicurezza aerea.

10.2.

Le parti si impegnano in attività congiunte per avviare e coordinare gli sforzi internazionali per identificare i donatori pronti e capaci a contribuire all’assistenza tecnica specifica agli Stati con importanti lacune nel settore della sicurezza.

10.3.

I contributi dell’UE sono diretti, in particolare, ai programmi e ai progetti di assistenza agli Stati e agli organismi regionali dell’aviazione civile intesi a risolvere importanti lacune a livello di sicurezza, ad applicare le SARP dell’ICAO, a sviluppare la cooperazione in materia di regolamentazione e a rafforzare i sistemi nazionali di monitoraggio della sicurezza, anche mediante l’istituzione di sistemi regionali di monitoraggio di sicurezza.

11.   Cooperazione regionale

11.1.

Le parti danno priorità alle attività intese ad accelerare l’istituzione di organizzazioni regionali di monitoraggio della sicurezza laddove l’approccio regionale offra la possibilità di migliorare il rapporto costi/efficacia, il monitoraggio e/o i processi di normalizzazione.

12.   Assistenza specializzata

12.1.

Fatti salvi i regimi di assistenza specializzata sviluppati al di fuori dell’ambito di applicazione del presente allegato, l’UE si adopera per collocare a disposizione dell’ICAO, su richiesta, esperti con riconosciuta esperienza tecnica nei pertinenti settori della sicurezza aerea per svolgere funzioni e partecipare alle attività ricomprese nell’ambito di applicazione del presente allegato. Le condizioni di tale assistenza specializzata sono specificate in un accordo di lavoro tra le parti.

13.   Formazione

13.1.

Se necessario le parti facilitano la partecipazione del personale dell’altra parte a tutti i programmi di formazione in materia di sicurezza che fornisce.

13.2.

Le parti si scambiano informazioni e materiali relativi ai programmi di formazione in materia di sicurezza e, ove opportuno, coordinano e cooperano al loro sviluppo.

13.3.

Nel quadro delle attività cui all’articolo 10 del presente allegato, le parti cooperano nel facilitare e nel coordinare la partecipazione a programmi di formazione di tirocinanti provenienti da Stati o da regioni in cui l’assistenza tecnica è prestata da una delle parti.

14.   Riesame

14.1.

Le parti riesaminano periodicamente l’applicazione del presente allegato e, qualora necessario, prendono in considerazione eventuali sviluppi politici o regolamentari.

14.2.

Qualsiasi revisione del presente allegato è effettuata dal comitato misto UE-ICAO istituto ai sensi dell’articolo 7 del MOC ICAO.

15.   Entrata in vigore, modifiche e denuncia dell’accordo

15.1.

Il presente allegato entra in vigore alla data di adozione da parte del comitato misto UE-ICAO e resta in vigore fino alla denuncia di una delle parti.

15.2.

Gli accordi di lavoro convenuti ai sensi del presente allegato entrano in vigore alla data della loro adozione da parte del comitato misto UE-ICAO.

15.3.

Le modifiche degli accordi di lavoro adottati in conformità del presente allegato o la loro denuncia sono concordate all’interno del comitato misto UE-ICAO.

15.4.

Il presente allegato può essere denunciato in qualsiasi momento dalle parti. Gli effetti di tale denuncia decorrono sei mesi dopo la ricezione della notifica scritta della denuncia dall’altra parte, a meno che la suddetta notifica di denuncia sia stata ritirata di comune accordo tra le parti prima dello scadere del periodo di sei mesi.

15.5.

Fatta salva ogni altra diversa disposizione del presente articolo, qualora il MOC ICAO sia denunciato, cessano simultaneamente gli effetti del presente allegato e degli accordi di lavoro adottati in conformità dello stesso.»


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