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Document 32011D0483

2011/483/PESC: Decisione 2011/483/PESC del Consiglio, del 28 luglio 2011 , che modifica e proroga la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia)

GU L 198 del 30.7.2011, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/483/oj

30.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/37


DECISIONE 2011/483/PESC DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 2011

che modifica e proroga la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia)


IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 28 e 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (1).

(2)

Il 31 marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/197/PESC relativa all’avvio della missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) (2).

(3)

Il 20 luglio 2011 il Consiglio ha approvato il concetto riveduto di gestione della crisi per l’EUTM in Somalia.

(4)

Il 28 aprile 2011, nella sua relazione S/2011/277 al Consiglio di sicurezza, il segretario generale delle Nazioni Unite (UNSG) ha preso atto dei guadagni in termini territoriali e dei progressi nelle questioni di sicurezza e ha menzionato la formazione impartita dall’UE. L’UNSG raccomanda di concentrarsi sull’ulteriore sviluppo delle istituzioni del settore della sicurezza in Somalia e, in particolare, di migliorare le strutture di comando e controllo delle forze di sicurezza nazionali (NSF).

(5)

Il 21 aprile 2011 il presidente della Commissione dell’Unione africana (UA) ha presentato al Consiglio per la pace e la sicurezza la sua relazione sulla situazione in Somalia. Egli ha sottolineato i progressi in termini di sicurezza e ha chiesto di proseguire il sostegno alla formazione.

(6)

Nella sua lettera del 4 maggio 2011 all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il primo ministro della Somalia ha espresso l’apprezzamento del governo federale di transizione somalo (GFT) per il sostegno dell’UE e ha ribadito il pieno impegno del GFT a costituire una struttura di comando e controllo per le NSF, a proteggere la popolazione civile e ad integrare nelle NSF le diverse forze della milizia e dei clan.

(7)

L’apprezzamento del GFT è stato ribadito nella riunione del Comitato congiunto di sicurezza a Kampala il 23 giugno 2011.

(8)

Nella riunione consultiva tra il Consiglio per la pace e la sicurezza dell’UA e il Comitato politico e di sicurezza dell’UE tenutasi il 10 maggio 2011 ad Addis Abeba, l’UA ha espresso soddisfazione per il sostegno fornito dall’EUTM Somalia alla creazione di forze di sicurezza nazionali somale professionali e unificate.

(9)

Le autorità politiche e militari ugandesi hanno espresso soddisfazione per il partenariato con l’UE e gli Stati Uniti d’America, nonché la volontà di proseguire la formazione.

(10)

A norma dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni di difesa. La Danimarca non partecipa all’attuazione della presente decisione e non contribuisce pertanto al finanziamento della presente operazione.

(11)

L’EUTM Somalia dovrebbe essere ulteriormente prorogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/96/PESC è modificata come segue:

1)

all’articolo 1, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1.   Per continuare a contribuire al rafforzamento del governo federale di transizione somalo (GFT) affinché diventi un governo funzionante al servizio di tutti i cittadini somali, la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) contribuisce allo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia impartendo una formazione militare alle forze di sicurezza nazionali (NSF). La formazione si incentrerà sullo sviluppo del comando e controllo e delle capacità specializzate e sulle capacità di autoformazione delle NSF somale, al fine di trasferire le competenze di formazione dell’UE ad attori locali. L’EUTM in Somalia continuerà ad operare in stretta cooperazione e coordinamento con gli altri attori della comunità internazionale, in particolare le Nazioni Unite, l’AMISOM e gli Stati Uniti d’America e l’Uganda conformemente alle esigenze concordate del GFT.

2.   La formazione militare dell’UE impartita a tale scopo continuerà a svolgersi essenzialmente in Uganda, conformemente all’obiettivo politico della missione dell’UE per contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale, quale definito nel concetto riveduto di gestione della crisi approvato dal Consiglio il 20 luglio 2011. Degli elementi dell’EUTM Somalia saranno basati anche a Nairobi e Bruxelles.»;

2)

all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.   Il colonnello Michael BEARY è nominato comandante della missione dell’UE a decorrere dal 9 agosto 2011.»;

3)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.   L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’operazione militare dell’UE per il periodo fino al 9 agosto 2011 è pari a 4,8 milioni di EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 32, paragrafo 3, di ATHENA è pari al 60 %.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

3.   L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’operazione militare dell’UE per il periodo che inizia il 9 agosto 2011 è pari a 4,8 milioni di EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 32, paragrafo 3, di ATHENA è pari al 30 %.»;

4)

all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.   La missione militare dell’UE si conclude nel 2012 dopo due periodi di formazione di sei mesi e il rischieramento in Europa delle unità e del personale dell’UE.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU L 44 del 19.2.2010, pag. 16.

(2)  GU L 87 del 7.4.2010, pag. 33.


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