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Document 32011D0453

2011/453/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 luglio 2011 , che adotta orientamenti per le relazioni degli Stati membri a norma della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 4947]

GU L 193 del 23.7.2011, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/453/oj

23.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/48


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2011

che adotta orientamenti per le relazioni degli Stati membri a norma della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 4947]

(2011/453/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2010/40/UE dispone che gli Stati membri trasmettano alla Commissione, entro il 27 agosto 2011, una relazione sulle attività e sui progetti nazionali riguardanti i settori prioritari.

(2)

L’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2010/40/UE dispone che gli Stati membri comunichino alla Commissione, entro il 27 agosto 2012, informazioni sui piani d’azione nazionali previsti in materia di ITS per i successivi cinque anni.

(3)

L’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2010/40/UE dispone che gli Stati membri riferiscano ogni tre anni, successivamente alla relazione iniziale, sui progressi compiuti nella diffusione delle azioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1.

(4)

L’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2010/40/UE dispone altresì l’adozione di orientamenti per le relazioni degli Stati membri.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo sugli ITS istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2010/40/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottati gli orientamenti per le relazioni degli Stati membri stabiliti nell’allegato I.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2011.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1.


ALLEGATO

ORIENTAMENTI PER LE RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI A NORMA DELLA DIRETTIVA 2010/40/UE

1.   Relazione iniziale

La relazione di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2010/40/UE, in appresso denominata «relazione iniziale», deve riferire sulla situazione attuale delle attività e dei progetti nazionali nei settori prioritari di cui all’articolo 2 e all’allegato I della medesima direttiva.

La relazione iniziale deve contenere un’introduzione che fornisca una sintesi delle attività e dei progetti nazionali e le pertinenti informazioni di contatto nello Stato membro, ovvero il nome dell’organizzazione, il tipo di organizzazione (ministero/autorità nazionale/contraente/altra), il nome della persona di contatto, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, ecc.

La relazione iniziale deve altresì contenere una descrizione delle attività e dei progetti nazionali in ciascun settore prioritario e — ove appropriato e ritenuto pertinente dallo Stato membro — una descrizione delle iniziative connesse nonché gli obiettivi, le scadenze, le tappe principali, le risorse, i principali soggetti interessati e la situazione attuale.

Ove possibile occorre fornire dati numerici per misurare più facilmente l’entità dei progressi compiuti e agevolare futuri esercizi comparativi.

2.   Informazioni sulle azioni nazionali in materia di ITS

Le informazioni sulle azioni nazionali in materia di ITS previste per i successivi cinque anni, di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2010/40/UE, consistono in una relazione generale sulle attività previste per i successivi cinque anni relativamente all’adozione di ITS nello Stato membro interessato. Tale relazione deve contenere almeno le informazioni pertinenti riguardo ai seguenti aspetti:

a)

una descrizione dell’approccio nazionale e/o della strategia nazionale relativamente all’adozione degli ITS, compresi i principali obiettivi;

b)

una descrizione del quadro tecnico e giuridico applicabile allo sviluppo e all’adozione degli ITS;

c)

una descrizione delle attività di adozione degli ITS;

d)

una descrizione dei settori prioritari nazionali previsti per le azioni e le relative misure, tra cui un’indicazione del modo in cui esse si collegano ai settori prioritari di cui all’articolo 2 della direttiva 2010/40/UE;

e)

l’attuazione delle azioni in corso e previste, compresi:

gli strumenti,

le risorse,

la consultazione e i soggetti attivi interessati,

le tappe principali,

la sorveglianza.

3.   Relazioni sui progressi compiuti

Le relazioni da trasmettere a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2010/40/UE, in appresso denominate «relazioni sui progressi compiuti», hanno la stessa struttura della relazione iniziale e devono evidenziare i progressi compiuti successivamente alla relazione precedente.


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