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Document 32011D0453
2011/453/EU: Commission Implementing Decision of 13 July 2011 adopting guidelines for reporting by the Member States under Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2011) 4947)
2011/453/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 luglio 2011 , che adotta orientamenti per le relazioni degli Stati membri a norma della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 4947]
2011/453/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 luglio 2011 , che adotta orientamenti per le relazioni degli Stati membri a norma della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 4947]
GU L 193 del 23.7.2011, p. 48–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
23.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/48 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2011
che adotta orientamenti per le relazioni degli Stati membri a norma della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2011) 4947]
(2011/453/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2010/40/UE dispone che gli Stati membri trasmettano alla Commissione, entro il 27 agosto 2011, una relazione sulle attività e sui progetti nazionali riguardanti i settori prioritari. |
(2) |
L’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2010/40/UE dispone che gli Stati membri comunichino alla Commissione, entro il 27 agosto 2012, informazioni sui piani d’azione nazionali previsti in materia di ITS per i successivi cinque anni. |
(3) |
L’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2010/40/UE dispone che gli Stati membri riferiscano ogni tre anni, successivamente alla relazione iniziale, sui progressi compiuti nella diffusione delle azioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1. |
(4) |
L’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2010/40/UE dispone altresì l’adozione di orientamenti per le relazioni degli Stati membri. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo sugli ITS istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2010/40/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono adottati gli orientamenti per le relazioni degli Stati membri stabiliti nell’allegato I.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2011.
Per la Commissione
Siim KALLAS
Vicepresidente
(1) GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1.
ALLEGATO
ORIENTAMENTI PER LE RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI A NORMA DELLA DIRETTIVA 2010/40/UE
1. Relazione iniziale
La relazione di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2010/40/UE, in appresso denominata «relazione iniziale», deve riferire sulla situazione attuale delle attività e dei progetti nazionali nei settori prioritari di cui all’articolo 2 e all’allegato I della medesima direttiva.
La relazione iniziale deve contenere un’introduzione che fornisca una sintesi delle attività e dei progetti nazionali e le pertinenti informazioni di contatto nello Stato membro, ovvero il nome dell’organizzazione, il tipo di organizzazione (ministero/autorità nazionale/contraente/altra), il nome della persona di contatto, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, ecc.
La relazione iniziale deve altresì contenere una descrizione delle attività e dei progetti nazionali in ciascun settore prioritario e — ove appropriato e ritenuto pertinente dallo Stato membro — una descrizione delle iniziative connesse nonché gli obiettivi, le scadenze, le tappe principali, le risorse, i principali soggetti interessati e la situazione attuale.
Ove possibile occorre fornire dati numerici per misurare più facilmente l’entità dei progressi compiuti e agevolare futuri esercizi comparativi.
2. Informazioni sulle azioni nazionali in materia di ITS
Le informazioni sulle azioni nazionali in materia di ITS previste per i successivi cinque anni, di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2010/40/UE, consistono in una relazione generale sulle attività previste per i successivi cinque anni relativamente all’adozione di ITS nello Stato membro interessato. Tale relazione deve contenere almeno le informazioni pertinenti riguardo ai seguenti aspetti:
a) |
una descrizione dell’approccio nazionale e/o della strategia nazionale relativamente all’adozione degli ITS, compresi i principali obiettivi; |
b) |
una descrizione del quadro tecnico e giuridico applicabile allo sviluppo e all’adozione degli ITS; |
c) |
una descrizione delle attività di adozione degli ITS; |
d) |
una descrizione dei settori prioritari nazionali previsti per le azioni e le relative misure, tra cui un’indicazione del modo in cui esse si collegano ai settori prioritari di cui all’articolo 2 della direttiva 2010/40/UE; |
e) |
l’attuazione delle azioni in corso e previste, compresi:
|
3. Relazioni sui progressi compiuti
Le relazioni da trasmettere a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2010/40/UE, in appresso denominate «relazioni sui progressi compiuti», hanno la stessa struttura della relazione iniziale e devono evidenziare i progressi compiuti successivamente alla relazione precedente.