Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0402(01)

    Norme riguardanti il divieto di fumo nei locali del Parlamento europeo — Decisione dell'ufficio di presidenza, del 23 marzo 2011

    GU C 102 del 2.4.2011, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    2.4.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 102/8


    NORME RIGUARDANTI IL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DEL PARLAMENTO EUROPEO

    Decisione dell'ufficio di presidenza del 23 marzo 2011

    2011/C 102/04

    L'UFFICIO DI PRESIDENZA,

    visto l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento,

    visto il parere del comitato consultivo per la prevenzione e la protezione sul luogo di lavoro espresso l'11 febbraio 2011;

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nelle sue risoluzioni del 24 ottobre 2007 sul Libro verde «Verso un'Europa senza fumo: opzioni per un'iniziativa dell'Unione europea» (1) e del 26 novembre 2009 sugli ambienti senza fumo (2) il Parlamento europeo invita l'Ufficio di presidenza, alla luce del suo dovere di fungere da esempio, a introdurre il divieto di fumo da applicare rigorosamente e senza eccezioni in tutti i locali del Parlamento europeo con effetto immediato.

    (2)

    Sulla base della decisione del Consiglio 2004/513/EC, l'Unione europea ha ratificato la convenzione quadro dell'OMS sulla lotta al tabagismo la quale all'articolo 8, paragrafo 1, stabilisce che le parti contraenti riconoscono l'esistenza di prove scientifiche che dimostrano che l'esposizione al fumo di tabacco provoca malattie, incapacità e la morte e obbliga, all'articolo 8, paragrafo 2, le sue parti contraenti ad adottare efficaci misure legislative, esecutive, amministrative e/o di altra natura che prevedano una protezione dall'esposizione al fumo di tabacco nei luoghi di lavoro chiusi.

    (3)

    La direttiva del Consiglio 89/391/CEE prevede all'articolo 5 che il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro.

    (4)

    Poiché esistono prove scientifiche che dimostrano che il fumo passivo costituisce un rischio grave per la salute, il Parlamento europeo ha il dovere di proteggere i deputati, il personale e gli altri utenti dei suoi locali da rischi sanitari evitabili e dalle sensazioni sgradevoli derivanti dal fumo passivo.

    (5)

    In qualità di datore di lavoro, il Parlamento europeo ha l'obbligo giuridico di proteggere il proprio personale da rischi sanitari sul luogo di lavoro.

    (6)

    In qualità di istituzione, il Parlamento europeo, deve prendere tutte le misure necessarie per tutelarsi da potenziali richieste di risarcimento danni.

    (7)

    In considerazione dei rischi sanitari connessi con il fumo attivo e passivo, è opportuno che il Parlamento europeo fornisca informazioni ai deputati, agli assistenti e al personale per migliorare la comprensione dei rischi del fumo attivo e passivo e predisponga programmi che offrano sostegno a quanti desiderano smettere di fumare.

    (8)

    Per tale motivo, il Parlamento europeo appoggia l'obiettivo di eliminare completamente il fumo all'interno dei propri locali ad esclusiva eccezione delle zone appositamente designate all'interno dei suoi edifici.

    (9)

    È necessario garantire l'effettivo rispetto del divieto di fumo sancito dalle presenti norme. Tale divieto deve pertanto essere completato da opportune procedure in base alle quali sarà possibile garantire l'imposizione, se del caso, di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

    HA DECISO:

    Articolo 1

    1.   È vietato fumare in tutti i locali del Parlamento europeo, compresi gli uffici d'informazioni negli Stati membri e l'ufficio di collegamento a Washington, ad esclusiva eccezione delle zone appositamente designate elencate nell'allegato.

    I Questori possono decidere di apportare eventuali modifiche successive all'allegato.

    2.   È altresì vietato fumare nelle autovetture ufficiali e in tutti gli altri mezzi di trasporto messi a disposizione dall'Istituzione.

    Articolo 2

    1.   Le presenti norme sono notificate ai deputati, ai loro assistenti e al personale.

    2.   Il divieto di fumo di cui all'articolo 1 è indicato in modo chiaro presso gli ingressi e in tutte le zone pubbliche dei locali del Parlamento europeo, ad eccezione delle zone elencate nell'allegato. L'esatta ubicazione delle zone fumatori deve essere chiaramente indicata affinché i deputati, gli assistenti e il personale siano informati delle zone nelle quali il fumo è autorizzato. All'interno dei locali non sono messi a disposizione del pubblico posacenere, ad eccezione delle zone appositamente designate e nelle zone adiacenti agli ingressi dei locali del Parlamento.

    3.   I leader dei gruppi politici ricordano ai deputati e al personale dei loro rispettivi gruppi che è necessario rispettare tali norme.

    Articolo 3

    La Direzione generale del personale, in cooperazione con il comitato consultivo per la prevenzione e la protezione sul luogo di lavoro, elabora una politica per la prevenzione dei rischi connessi con il fumo attivo e passivo attuando un pacchetto integrato di misure volto a fornire informazioni ai deputati, agli assistenti e al personale al fine di migliorare la comprensione dei rischi del fumo attivo e passivo e offre programmi atti ad aiutare chi desidera smettere di fumare.

    Articolo 4

    A chiunque non rispetti le presenti norme viene chiesto sul posto di cessare di fumare (richiamo orale). Il Segretario generale ha la responsabilità di garantire il rispetto della presente norma.

    Articolo 5

    1.   Il deputato che continui a non rispettare le presenti norme, anche dopo il richiamo orale di cui all'articolo 4, è soggetto, sotto l'autorità dei Questori e del Presidente, al regime di sanzioni previsto dall'articolo 6.

    2.   Il funzionario, altro membro del personale o assistente accreditato che continui a non rispettare le presenti norme, anche dopo il richiamo orale di cui all'articolo 4, è soggetto, sotto l'autorità del Segretario generale, al regime di sanzioni previsto dall'articolo 7.

    3.   L’assistente locale, il visitatore o altra persona presente nei locali del Parlamento (ad esempio il personale di fornitori di servizi e ditte esterne) che continui a non rispettare le presenti norme, anche dopo il richiamo orale di cui all'articolo 4, è soggetto, sotto l'autorità del Segretario generale, al regime di sanzioni previsto dall'articolo 8.

    Articolo 6

    1.   Il Segretario generale trasmette ai Questori il nominativo di qualsiasi deputato che rifiuti di attenersi alle presenti norme. Successivamente i Questori inviano al deputato una comunicazione formale (richiamo scritto — «cartellino giallo») per informarlo che saranno applicate sanzioni pecuniarie in caso di infrazione reiterata.

    2.   In caso di infrazione reiterata alle presenti norme da parte di un deputato, il Presidente, su proposta dei Questori, adotta una decisione che impone sanzioni pecuniarie al deputato in questione («cartellino rosso»). L'importo della sanzione è equivalente a una giornata di indennità di soggiorno. Tale importo è dedotto direttamente dall'indennità per spese generali del deputato.

    3.   Il deputato sottoposto a sanzione può presentare un ricorso scritto entro 15 giorni lavorativi dalla notifica al Presidente. Tale ricorso ha effetto sospensivo. L'Ufficio di presidenza notifica al ricorrente la sua decisione motivata entro due mesi dalla data di presentazione del ricorso.

    Articolo 7

    1.   In caso di infrazione reiterata alle presenti norme da parte di un funzionario, altro membro del personale o assistente accreditato, il Segretario generale invia una comunicazione ufficiale (richiamo scritto — «cartellino giallo») all'interessato per informarlo che si espone a sanzioni disciplinari.

    2.   In caso di infrazione persistente, il funzionario, altro membro del personale o assistente accreditato è soggetto ai procedimenti disciplinari previsti dallo statuto dei funzionari.

    3.   Le persone sottoposte a sanzioni in virtù del presente articolo possono presentare ricorso all'autorità che ha il potere di nomina a norma dell'articolo 90 dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, che si applicano integralmente.

    Articolo 8

    In caso di infrazione reiterata alle presenti norme da parte di un assistente locale, visitatore o di altre persone presenti nei locali del Parlamento, la persona in questione sarà immediatamente scortata all'uscita dell'edificio.

    Articolo 9

    Le presenti norme sostituiscono la decisione dell'Ufficio di presidenza del 13 luglio 2004 che stabilisce norme relative ai locali del Parlamento europeo. Esse entrano in vigore il giorno seguente la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

    Articolo 10

    Le presenti norme sono valutate due anni dopo la loro entrata in vigore.


    (1)  P6_TA(2007) 0471.

    (2)  P7_TA(2009) 0100.


    ALLEGATO

    Elenco delle zone per fumatori appositamente designate:

     

    Bruxelles

    1.

    ASP 00G110 ES

    Bar dei deputati (2 cabine per fumatori)

    2.

    PHS 03C011 ES

    sala adiacente al bar dell'Emiciclo

     

    Lussemburgo

    1.

    KAD 00C720b RE

     

    2.

    GOL 00A700b RE

     

    3.

    SCH 01A701 RE

     

    4.

    TOA 00A891 CI

    spazio pausa caffè (1 cabina per fumatori)

    5.

    TOB 00B834 ES

     

    6.

    PRE 00A720 ES

    1 cabina per fumatori

     

    Strasburgo

    1.

    WIC M-1721 RE

    Bar dei cigni

    2.

    LOW C01101

    Bar dei deputati (1 cabina per fumatori)


    Top