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Document 32011D0305
2011/305/EU: Council Decision of 21 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of an Agreement between the European Community and the Republic of Iceland, the Kingdom of Norway, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on supplementary rules in relation to the External Borders Fund for the period 2007 to 2013
2011/305/UE: Decisione del Consiglio, del 21 marzo 2011 , relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013
2011/305/UE: Decisione del Consiglio, del 21 marzo 2011 , relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013
GU L 137 del 25.5.2011, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/305/oj
25.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 137/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 21 marzo 2011
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013
(2011/305/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 11 della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (1), i paesi terzi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen partecipano al Fondo a norma della decisione stessa, e dovrebbero essere conclusi accordi contenenti le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari della Comunità e il potere di controllo della Corte dei conti. |
(2) |
In seguito all’autorizzazione concessa alla Commissione il 20 dicembre 2007, il 30 giugno 2009 sono stati conclusi i negoziati con la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein. |
(3) |
A norma della decisione 2010/374/CE del Consiglio del 30 novembre 2009 (2), l’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 («l’accordo»), in attesa della conclusione in una data successiva, è stato firmato il 19 marzo 2010 a nome dell’Unione ed applicato in via provvisoria. |
(4) |
In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, è stata approvata da tutte le parti al momento della firma dell’accordo e allegata a quest’ultimo una dichiarazione congiunta dell’Unione europea e della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein sull’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nella quale si dichiara che l’Unione europea ha sostituito la Comunità europea alla quale succede. |
(5) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel suo diritto interno. |
(6) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(7) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (4). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(8) |
È opportuno concludere l’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono approvati a nome dell’Unione l’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 («l’accordo») (5) e le relative dichiarazioni.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di approvazione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, dell’accordo, al fine di impegnare l’Unione medesima.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.
(1) GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.
(2) GU L 169 del 3.7.2010, pag. 22.
(3) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
(4) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
(5) L’accordo è stato pubblicato nella GU L 169 del 3.7.2010, pag. 24 unitamente alla decisione relativa alla sua firma.