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Document 32011D0197

    2011/197/UE: Decisione della Commissione, del 29 marzo 2011 , a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul livello adeguato di protezione fornito dal Giappone per i dati personali trasferiti dall’Unione europea nei casi specifici di trasferimento dalla Commissione europea alle autorità doganali giapponesi ai sensi della decisione n. 1/2010 del comitato misto di cooperazione doganale a norma dell’articolo 21 dell’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo del Giappone in materia di riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato nell’Unione europea e in Giappone e per le finalità esclusive e specifiche di cui alla decisione n. 1/2010 del comitato misto di cooperazione doganale

    GU L 85 del 31.3.2011, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/197/oj

    31.3.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 85/8


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 29 marzo 2011

    a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul livello adeguato di protezione fornito dal Giappone per i dati personali trasferiti dall’Unione europea nei casi specifici di trasferimento dalla Commissione europea alle autorità doganali giapponesi ai sensi della decisione n. 1/2010 del comitato misto di cooperazione doganale a norma dell’articolo 21 dell’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo del Giappone in materia di riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato nell’Unione europea e in Giappone e per le finalità esclusive e specifiche di cui alla decisione n. 1/2010 del comitato misto di cooperazione doganale

    (2011/197/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (1), in particolare l’articolo 9, paragrafi 1 e 2,

    sentito il garante europeo della protezione dei dati,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 24 giugno 2010 il comitato misto di cooperazione doganale, istituito a norma dell’articolo 21 dell’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo del Giappone (2), ha adottato la decisione n. 1/2010 in materia di riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato nell’Unione europea e in Giappone (3) (di seguito «decisione CMCD n. 1/2010»).

    (2)

    La decisione CMCD n. 1/2010 prevede nella sezione IV uno scambio di informazioni fra le autorità doganali definite all’articolo 1, lettera c), dell’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo del Giappone. Secondo tale definizione, il ministero delle finanze giapponese e i servizi competenti della Commissione sono considerati autorità doganali.

    (3)

    Le informazioni che devono essere scambiate tra il ministero delle finanze giapponese e i servizi competenti della Commissione comprendono informazioni sugli operatori economici, che possono contenere anche dati personali. Il trasferimento dei dati relativi agli operatori economici rientra fra i compiti che la Commissione deve svolgere ai sensi della decisione CMCD n. 1/2010.

    (4)

    I dati personali oggetto dello scambio sono elencati nella sezione IV, punto 4, lettere da a) a f), della decisone CMCD n. 1/2010. I trasferimenti hanno luogo per tutto il periodo in cui il ministero delle finanze giapponese utilizza le informazioni al fine di concedere agli operatori economici europei i vantaggi di cui alla decisione precitata. La Commissione invierà periodicamente gli aggiornamenti e le modifiche dei dati relativi agli operatori economici europei al ministero delle finanze giapponese. Con riguardo allo scambio di informazioni, la sezione IV, punto 6, della decisione CMCD n. 1/2010 limita l’uso di tali dati ai fini dell’attuazione del riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato fra l’Unione europea e il Giappone secondo quanto stabilito in tale decisione. L’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo del Giappone garantisce inoltre che tali informazioni, compresi i dati personali, siano utilizzate dal ministero delle finanze giapponese esclusivamente ai fini del riconoscimento degli operatori economici autorizzati in Giappone. I dati relativi agli AEO non possono essere inoltrati dall’autorità che li riceve ad altre autorità o altri servizi all’interno o al di fuori del Giappone in quanto tale inoltro costituirebbe un cambiamento di finalità non conforme alla decisione CMCD n. 1/2010.

    (5)

    Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità pubbliche giapponesi, come il ministero delle finanze giapponese, è disciplinato dalla legge giapponese sulla protezione dei dati personali detenuti da organismi amministrativi. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e le procedure per la loro consultazione sono stabiliti dalla legge giapponese relativa all’accesso alle informazioni detenute da organismi amministrativi. Le disposizioni sulla riservatezza dei dati trattati dalle autorità pubbliche giapponesi e sui trasferimenti di dati tra il ministero delle finanze e le autorità doganali straniere sono contenute, rispettivamente, nella legge nazionale sul servizio pubblico e nel codice doganale.

    (6)

    Secondo la normativa giapponese in materia di protezione dei dati, le autorità pubbliche giapponesi, fra cui il ministero delle finanze, sono tenute a garantire agli interessati una comunicazione corretta delle informazioni. Gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati e di chiederne la rettifica e la cancellazione.

    (7)

    La normativa giapponese stabilisce che il ministero delle finanze nazionale adotti le misure organizzative di sicurezza adeguate ai rischi che presenta il trattamento dei dati.

    (8)

    La normativa giapponese prevede un meccanismo d’indagine sotto forma di una commissione esaminatrice che si occupa dei ricorsi e delle indagini in campo amministrativo. Tale meccanismo può essere considerato sufficiente per lo specifico trasferimento di dati contemplato dalla decisione CMCD n. 1/2010, considerata la natura limitata e non sensibile dei dati e le finalità del loro trattamento.

    (9)

    Le disposizioni di cui sopra garantiscono che in Giappone siano attuati adeguati meccanismi di esecuzione al fine di assicurare la protezione dei dati personali che possono essere trasferiti dalla Commissione per identificare gli operatori economici europei con riguardo al loro riconoscimento come operatori economici autorizzati in Giappone.

    (10)

    Tenuto conto di tutte le circostanze relative all’insieme delle operazioni specifiche di trasferimento dei dati che la Commissione deve effettuare in attuazione della decisione CMCD n. 1/2010, la natura dei dati, la finalità e la durata del trattamento previsto, la normativa, generale o settoriale, vigente in Giappone, nonché le regole professionali e le misure di sicurezza osservate in quel paese, il livello di protezione garantito in Giappone per il trasferimento di dati personali dai servizi competenti della Commissione al ministero delle finanze giapponese in attuazione della decisione suddetta è considerato di livello adeguato.

    (11)

    La presente decisione deve essere limitata alla situazione specifica indicata nella decisione CMCD n. 1/2010 in quanto la valutazione del quadro giuridico giapponese per la protezione dei dati era basata sulle categorie limitate di dati da trasferire, sulla finalità circoscritta del trattamento e sulla durata limitata dell’utilizzo di tali dati. La presente decisione, pertanto, riguarda unicamente la protezione dei dati personali trasferiti dall’UE al Giappone dalla Commissione europea in virtù della suddetta decisione CMCD per la finalità e le circostanze specifiche del loro trattamento in Giappone.

    (12)

    La presente decisione non pregiudica le constatazioni della Commissione ai sensi dell’articolo 25, paragrafi 4 e 6, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il Giappone offre un livello di protezione adeguato dei dati personali trasferiti dall’Unione europea al Giappone da parte della Commissione europea ai fini del riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato a norma della decisione CMCD n. 1/2010 ai fini dell’attuazione della stessa in conformità all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    (2)  GU L 62 del 6.3.2008, pag. 24.

    (3)  GU L 279 del 23.10.2010, pag. 71.

    (4)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.


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