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Document 32011D0049

    2011/49/UE: Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2011 , in applicazione dell’articolo 7 della direttiva 89/686/CEE del Consiglio in merito a un provvedimento di divieto adottato dalle autorità del Regno Unito nei confronti di indumenti di protezione per schermidori [notificata con il numero C(2011) 268] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 22 del 26.1.2011, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/49(1)/oj

    26.1.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 22/6


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 25 gennaio 2011

    in applicazione dell’articolo 7 della direttiva 89/686/CEE del Consiglio in merito a un provvedimento di divieto adottato dalle autorità del Regno Unito nei confronti di indumenti di protezione per schermidori

    [notificata con il numero C(2011) 268]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2011/49/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (1), in particolare l’articolo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI) stabilisce che se uno Stato membro constata che i DPI muniti della marcatura CE e utilizzati conformemente alla loro destinazione rischiano di compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, esso prende ogni misura utile per ritirare tali DPI dal mercato, vietarne l’immissione sul mercato o la libera circolazione.

    (2)

    A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, della suddetta direttiva, la Commissione, consultate le parti interessate, è tenuta a dichiarare se considera giustificata la misura. Se la Commissione la ritiene giustificata, ne informa gli Stati membri perché possano adottare le misure appropriate nei confronti dei dispositivi in questione, secondo quanto prescritto dall’articolo 2, paragrafo 1.

    (3)

    Il 25 agosto 2008 le autorità del Regno Unito hanno notificato alla Commissione europea una misura relativa al divieto di immissione sul mercato di indumenti di protezione per schermidori, giubba e pantaloni elasticizzati di tipo Jiang 350N, prodotti da Wuxi Husheng Sports Goods Plant, DongHu Industrial District, Donghutang, Wuxi 214196, Cina, e importati da Liam Patterson Associates LLP t/a Jiang-UK, 9 Spencer Road, Buxton, Derbyshire, Regno Unito.

    (4)

    In base ai documenti presentati alla Commissione europea, gli indumenti di protezione per schermidori in questione sono stati oggetto di una dichiarazione di conformità datata ottobre 2005, certificato n. C0508M29HS11 rilasciato dall’Ente certificazione macchine (organismo notificato numero 1282).

    (5)

    Le autorità del Regno Unito hanno indicato che la loro decisione era basata sul fatto che il prodotto in questione non soddisfaceva i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 89/686/CEE a seguito di un’applicazione non corretta delle norme di cui all’articolo 5. In particolare, le autorità del Regno Unito hanno comunicato che gli indumenti di protezione per schermidori non ottemperavano ai requisiti di resistenza alla penetrazione previsti dalla norma EN 13567:2002 — Indumenti di protezione — Protettori delle mani, delle braccia, del torace, dell’addome, delle gambe, del viso e conchiglie per schermidori — Requisiti e metodi di prova. La decisione del Regno Unito era suffragata da un rapporto di prova.

    (6)

    In data 17 luglio 2009 la Commissione ha scritto all’importatore invitandolo a comunicare le sue osservazioni circa la misura adottata dalle autorità del Regno Unito. Alla data odierna non è pervenuta alcuna risposta.

    (7)

    In data 17 luglio 2009 la Commissione ha scritto anche all’Ente certificazione macchine invitandolo a comunicare le sue osservazioni circa la misura adottata dalle autorità del Regno Unito e in particolare a chiarire se avesse rilasciato il certificato n. C0508M29HS11 per i prodotti in questione. A tutt’oggi non è pervenuta alcuna risposta.

    (8)

    La Commissione ricorda che gli indumenti di protezione per schermidori devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al punto 3.1.1 dell’allegato II della direttiva 89/686/CEE relativo alla protezione contro la penetrazione di oggetti. Tale requisito è confermato dalle specifiche di cui ai punti da 4.6 a 4.8 della pertinente norma armonizzata EN 13567 e dalle specifiche relative alle prove di penetrazione di cui al punto 5.10 della norma.

    La Commissione ricorda inoltre che gli indumenti di protezione per schermidori sono soggetti alla procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 della direttiva 89/686/CEE (certificazione CE rilasciata da un organismo notificato). La Commissione fa notare che l’Ente certificazione macchine è un organismo notificato (numero di identificazione 1282) per quanto riguarda la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine (2) e non per quanto riguarda la direttiva DPI. Di conseguenza, tale organismo non ha il diritto di eseguire la procedura di certificazione CE per i DPI. Il fatto che su una dichiarazione di conformità per DPI l’Ente certificazione macchine apponga il numero di identificazione attribuito dalla Commissione è fuorviante.

    (9)

    In data 8 aprile 2010 la Commissione ha contattato le autorità italiane al fine di chiarire perché l’Ente certificazione macchine avesse rilasciato il certificato in questione e ha chiesto alle autorità italiane di prendere le misure necessarie per porre fine all’abuso del numero di identificazione attribuito dalla Commissione all’Ente certificazione macchine.

    (10)

    In data 23 giugno 2010 le autorità italiane hanno confermato che l’Ente certificazione macchine aveva fatto un uso abusivo del numero di identificazione e hanno informato la Commissione che all’Ente era stato imposto di cessare il rilascio di tali certificati e di informare l’autorità di altri certificati simili rilasciati.

    (11)

    In base alla documentazione disponibile e alle osservazioni delle parti interessate la Commissione ritiene che le autorità del Regno Unito abbiano dimostrato che gli indumenti di protezione per schermidori giubba e pantaloni elasticizzati di tipo Jiang 350N non sono conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui alla direttiva 89/686/CEE e questa non conformità comporta un grave rischio per gli utilizzatori,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È giustificato il divieto adottato dalle autorità del Regno Unito nei confronti degli indumenti di protezione per schermidori, giubba e pantaloni elasticizzati di tipo Jiang 350N, prodotti da Wuxi Husheng Sports Goods Plant.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2011.

    Per la Commissione

    Antonio TAJANI

    Vicepresidente


    (1)  GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.

    (2)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.


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