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Document 32010R0730

Regolamento (UE) n. 730/2010 della Commissione, del 13 agosto 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

GU L 214 del 14.8.2010, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; abrogato da 32014R0639

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/730/oj

14.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/1


REGOLAMENTO (UE) N. 730/2010 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 142, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione (2) stabilisce un massimale per l’assegnazione di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare, limitandolo al numero massimo di diritti che un agricoltore può ricevere ai sensi dell’articolo 17 dello stesso regolamento. Tuttavia, il riferimento rimanda erroneamente all’articolo 22 di detto regolamento. Occorre pertanto rettificare l’errore, con effetto a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1120/2009.

(2)

Di conseguenza occorre rettificare il regolamento (CE) n. 1120/2009.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1120/2009, «articolo 22» è sostituito da «articolo 17».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1.


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