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Document 32010R0721

    Regolamento (UE) n. 721/2010 della Commissione, dell' 11 agosto 2010 , che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento (CE) n. 598/2009 del Consiglio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America mediante importazioni di biodiesel spedito dal Canada e da Singapore, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario del Canada o di Singapore, nonché mediante importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, e che dispone la registrazione di tali importazioni

    GU L 211 del 12.8.2010, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/721/oj

    12.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 211/6


    REGOLAMENTO (UE) N. 721/2010 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 agosto 2010

    che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento (CE) n. 598/2009 del Consiglio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America mediante importazioni di biodiesel spedito dal Canada e da Singapore, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario del Canada o di Singapore, nonché mediante importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, e che dispone la registrazione di tali importazioni

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4, e l'articolo 24, paragrafi 3 e 5,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   DOMANDA

    La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda, a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento di base, relativa all'apertura di un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure compensative sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America.

    La domanda è stata presentata il 30 giugno 2010 dal European Biodiesel Board (EBB) per conto dei produttori di biodiesel dell'Unione.

    B.   PRODOTTO

    Il prodotto al centro delle possibili pratiche di elusione è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, di cui ai codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 41, 3824 90 91, ex 3824 90 97, originari degli Stati Uniti d'America (il «prodotto in esame»).

    Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada e da Singapore, nonché il biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America (il «prodotto oggetto dell'inchiesta»), attualmente rientranti negli stessi codici NC del prodotto in esame, ad eccezione del codice NC 3824 90 91 per il quale l'inchiesta è circoscritta ai prodotti spediti dal Canada e da Singapore.

    C.   MISURE IN VIGORE

    Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure compensative istituite dal regolamento (CE) n. 598/2009 del Consiglio (2).

    D.   MOTIVAZIONE

    La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure compensative sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America vengono eluse mediante il trasbordo in Canada e a Singapore, nonché mediante esportazioni di biodiesel in una miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel.

    Sono stati forniti gli elementi di prova esposti di seguito.

     

    Dalla domanda risulta che, dopo l'istituzione di misure sul prodotto in esame, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dagli Stati Uniti d'America, dal Canada e da Singapore nell'Unione ha subito un notevole cambiamento, senza che vi fossero motivazioni o giustificazioni sufficienti a parte l'istituzione del dazio.

     

    Questo cambiamento nella configurazione degli scambi sembrerebbe dovuto al trasbordo di biodiesel originario degli Stati Uniti d 'America attraverso il Canada e Singapore.

     

    Viene inoltre fatto osservare che il biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America ha cominciato ad essere esportato nell'Unione in seguito all'imposizione delle misure, presumibilmente sfruttando la soglia di contenuto in biodiesel stabilita nella descrizione del prodotto in esame.

     

    La domanda contiene altresì elementi di prova prima facie sufficienti del fatto che gli effetti riparatori delle misure compensative in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi sia in termini quantitativi che di prezzo. Importazioni di volumi significativi di biodiesel dal Canada e da Singapore nonché di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel sembrano avere sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che questo incremento dei volumi delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.

     

    La domanda infine riporta elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrazione del fatto che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta continuano ad essere sovvenzionati come precedentemente stabilito.

     

    Se l'inchiesta portasse ad individuare pratiche di elusione di cui all'articolo 23 del regolamento di base diverse da quelle summenzionate, potranno essere prese in esame anche tali pratiche.

    E.   PROCEDIMENTO

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 23 del regolamento di base nonché la decisione di sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di biodiesel spedito dal Canada e da Singapore, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario del Canada o di Singapore, nonché le importazioni dagli Stati Uniti d'America di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile.

    a)   Questionari

    Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori del Canada e di Singapore, ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori degli Stati Uniti d'America, agli importatori noti e alle associazioni di importatori note dell'Unione, nonché alle autorità degli Stati Uniti d'America, del Canada e di Singapore. Eventualmente, potranno essere chieste informazioni anche all'industria dell'Unione.

    In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, entro il termine di cui all'articolo 3 del presente regolamento per stabilire se esse figurano nella domanda e chiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

    Le autorità degli Stati Uniti d'America, del Canada e di Singapore saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.

    b)   Raccolta delle informazioni e audizioni

    Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova pertinenti. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

    c)   Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

    A norma dell'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.

    Poiché l'eventuale elusione si verifica all'esterno dell'Unione, possono essere concesse esenzioni, a norma dell'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento di base, ai produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta che dimostrino di non essere collegati (3) ad alcun produttore interessato dalle misure (4) e che non risultino coinvolti in pratiche di elusione di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base. I produttori che desiderano beneficiare dell'esenzione devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

    F.   REGISTRAZIONE

    A norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, in caso di conferma dell'elusione, la riscossione retroattiva di un importo adeguato di dazi compensativi a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite dal Canada e da Singapore, nonché delle importazioni dagli Stati Uniti d'America di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile.

    Affinché la registrazione sia utile ai fini di un'eventuale riscossione retroattiva dei dazi compensativi, il dichiarante è tenuto a indicare nella dichiarazione in dogana la percentuale in peso del contenuto totale in esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (contenuto in biodiesel), presente nella miscela.

    G.   TERMINI

    Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:

    le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro considerazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,

    i produttori del Canada, di Singapore e degli Stati Uniti d'America possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,

    le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

    È importante notare che al rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base.

    H.   OMESSA COLLABORAZIONE

    Qualora una parte interessata rifiuti di comunicare informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti od ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere tratte conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.

    Laddove si accertasse che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrebbe essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

    I.   CALENDARIO DELL'INCHIESTA

    A norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    J.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

    Va osservato che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

    K.   CONSIGLIERE-AUDITORE

    Si ricorda che le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione; ove necessario offre mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare su temi relativi all'accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della direzione generale del Commercio (http://ec.europa.eu/trade).

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 597/2009 viene aperta un'inchiesta al fine di verificare:

    a)

    la possibile elusione delle misure stabilite dal regolamento (CE) n. 598/2009 del Consiglio da parte delle importazioni nell'Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada e da Singapore, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Canada o di Singapore, di cui ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009921), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710194121), ex 3824 90 91 (codice TARIC 3824909110), ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824909701) e

    b)

    la possibile elusione delle misure stabilite dal regolamento (CE) n. 598/2009 del Consiglio da parte delle importazioni nell'Unione di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America, di cui ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209830), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009130), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009930), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710194130) ed ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824909704).

    Articolo 2

    A norma dell'articolo 23, paragrafo 4, e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009 le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

    Il dichiarante è tenuto a indicare nella dichiarazione in dogana la percentuale in peso del contenuto totale in esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (contenuto in biodiesel), presente nella miscela.

    La registrazione scade nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

    La Commissione può chiedere alle autorità doganali, mediante regolamento, di sospendere la registrazione delle importazioni nell'Unione di prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che si siano dimostrati in possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione.

    Articolo 3

    1.   I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2.   Salvo altrimenti disposto, se desiderano che sia tenuto conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro considerazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    3.   I produttori del Canada, di Singapore e degli Stati Uniti d'America che desiderino richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda debitamente sostenuta da elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.

    4.   Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

    5.   Le informazioni, le richieste di audizioni o questionari, nonché le domande di esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure vanno presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza inviate dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (6) e, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

    Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione H

    Ufficio: N-105 4/92

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    Fax +32 22956505

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

    (2)  GU L 179 del 10.7.2009, pag. 1.

    (3)  Ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto per «persona» si intendono persone fisiche o giuridiche.

    (4)  Tuttavia, anche se i produttori fossero legati, in uno o più dei modi di cui sopra, alle società interessate dalle misure in vigore sulle importazioni originarie degli Stati Uniti d'America (le misure compensative originali), l'esenzione potrebbe sarà accordata qualora ci fossero elementi di prova del fatto che la relazione con le società interessate dalle misure originali è stata stretta o utilizzata per aggirare le misure originali.

    (5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    (6)  Questo significa che il documento è destinato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento di base e dell'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.


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