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Document 32010R0371
Commission Regulation (EU) No 371/2010 of 16 April 2010 replacing Annexes V, X, XV and XVI to Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles (Framework Directive) (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) n. 371/2010 della Commissione, del 16 aprile 2010 , recante sostituzione degli allegati V, X, XV e XVI della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) n. 371/2010 della Commissione, del 16 aprile 2010 , recante sostituzione degli allegati V, X, XV e XVI della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 110 del 1.5.2010, p. 1–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2020; abrog. impl. da 32018R0858
1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 371/2010 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2010
recante sostituzione degli allegati V, X, XV e XVI della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 6, l’articolo 11, paragrafo 5, e l’articolo 39, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2007/46/CE definisce un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali di tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti e entità tecniche. Essa descrive, in particolare, le procedure da seguire per l’omologazione, tra cui le misure di ordine pratico da prendere affinché i veicoli siano fabbricati conformemente ai relativi documenti di omologazione, nonché disposizioni riguardo alle modalità di esecuzione delle prove per ottenere l’omologazione. |
(2) |
Nell’esaminare i principali ambiti di azione che interessano la competitività dell’industria automobilistica europea, il gruppo ad alto livello CARS 21, istituito dalla Commissione nel 2005 al fine di elaborare un piano di sviluppo sostenibile per un’industria automobilistica europea competitiva, ha deciso una serie di raccomandazioni finalizzate a migliorare la competitività e l’occupazione in generale del settore e, allo stesso tempo, a favorire il progresso a livello di sicurezza e di prestazioni ambientali. In materia di semplificazione, il gruppo ha raccomandato di introdurre la possibilità per il costruttore di eseguire esso stesso le prove necessarie per l’omologazione («prove autodiagnostiche»), il che implica la sua designazione come servizio tecnico. Ha proposto, inoltre, che fosse possibile sostituire le prove fisiche con simulazioni su computer («prove virtuali»). |
(3) |
Una delle principali caratteristiche del sistema di omologazione consiste nel grado elevato di fiducia che deve instaurarsi tra l’autorità di omologazione e i servizi tecnici da essa designati. È dunque importante che la documentazione scambiata tra i servizi tecnici e l’autorità di omologazione garantisca la trasparenza e la chiarezza. Per questo motivo, il formato dei verbali di prova e le informazioni da includere in tale documentazione devono essere illustrati in dettaglio nell’allegato V della direttiva 2007/46/CE relativo alle procedure da seguire per l’omologazione. |
(4) |
La verifica della conformità dei veicoli, dei componenti o delle entità tecniche durante l’intero processo di produzione rappresenta un meccanismo essenziale del sistema di omologazione. Una delle possibilità per verificare la conformità della produzione consiste nell’effettuare prove fisiche su veicoli, componenti o entità tecniche prelevati dalla catena di produzione per garantire che continuino a soddisfare i requisiti tecnici. Anche in caso di applicazione, ai fini dell’omologazione, di metodi di prova virtuali, occorre precisare che, se l’autorità preleva campioni casuali, possono essere eseguite solo prove fisiche. |
(5) |
Le prove necessarie per il rilascio dell’omologazione sono eseguite da servizi tecnici debitamente notificati dalle autorità di omologazione degli Stati membri previa valutazione delle loro capacità e competenze conformemente alle norme internazionali pertinenti. Tali norme prevedono disposizioni in virtù delle quali un costruttore o un subfornitore che agisce per suo conto possono essere designati come servizio tecnico dall’autorità di omologazione ai sensi della direttiva 2007/46/CE. Tuttavia, al fine di evitare possibili conflitti di interesse, è importante specificare le responsabilità del costruttore, in particolare quando l’esecuzione delle prove è affidata ad un subcontraente. |
(6) |
Nell’allegato XV della direttiva 2007/46/CE figura un elenco degli atti normativi in virtù dei quali un costruttore può essere designato come servizio tecnico. Per conformarsi alle raccomandazioni del gruppo ad alto livello CARS 21 è necessario modificare tale elenco. |
(7) |
Le tecniche informatizzate, in particolare la progettazione assistita da calcolatore (CAD), sono largamente utilizzate in tutto il processo tecnologico, dalla progettazione di massima e configurazione dei componenti e delle attrezzature, fino alla definizione dei metodi di fabbricazione, attraverso il calcolo della resistenza e le prove dinamiche su assemblaggi. I software disponibili consentono l’applicazione di metodi di prova virtuali basati su tali tecniche. Secondo il gruppo ad alto livello CARS 21 tali programmi contribuiscono a ridurre i costi per i costruttori che non sono più obbligati a realizzare prototipi per ottenere l’omologazione. Per conformarsi alle raccomandazioni del gruppo, è necessario definire l’elenco degli atti normativi che autorizzano l’esecuzione di prove virtuali. |
(8) |
I risultati di un metodo di prova virtuale devono essere affidabili tanto quanto lo sono quelli di una prova fisica. Pertanto, è opportuno stabilire condizioni appropriate perché si possa procedere ad una corretta convalida dei modelli matematici. |
(9) |
Per garantire il buon funzionamento del sistema comunitario di omologazione, è perciò opportuno aggiornare gli allegati della direttiva 2007/46/CE per adeguarli allo sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche. Dal momento che le disposizioni contenute in tali allegati sono sufficientemente dettagliate e non necessitano dell’adozione da parte degli Stati membri di ulteriori provvedimenti di recepimento, è pertanto opportuno sostituirle tramite regolamento, conformemente all’articolo 39, paragrafo 8, della direttiva 2007/46/CE. |
(10) |
Gli allegati V, X, XV e XVI della direttiva 2007/46/CE vanno pertanto modificati di conseguenza. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico — Veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La direttiva 2007/46/CE è modificata come segue:
1. |
l’allegato V è sostituito dal testo contenuto nell’allegato I del presente regolamento; |
2. |
l’allegato X è sostituito dal testo contenuto nell’allegato II del presente regolamento; |
3. |
l’allegato XV è sostituito dal testo contenuto nell’allegato III del presente regolamento; |
4. |
l’allegato XVI è sostituito dal testo contenuto nell’allegato IV del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
ALLEGATO I
ALLEGATO V
PROCEDURA DA SEGUIRE PER L’OMOLOGAZIONE CE
0. Oggetto
0.1. |
Il presente allegato stabilisce le procedure per l’omologazione dei veicoli conformemente al disposto dell’articolo 9. |
0.2. |
Esso include:
|
1. Processo di omologazione
Quando riceve una domanda di omologazione del veicolo, l’autorità di omologazione:
a) |
verifica che tutte le schede di omologazione CE rilasciate in base agli atti normativi applicabili all’omologazione dei veicoli contemplino il tipo di veicolo e corrispondano alle prescrizioni stabilite; |
b) |
accerta, con riferimento alla documentazione, che le specifiche e i dati contenuti nella parte I della scheda informativa del veicolo figurino nei fascicoli di omologazione e nelle schede di omologazione CE delle omologazioni rilasciate in base agli atti normativi applicabili; |
c) |
se un punto della parte I della scheda informativa non figura nel fascicolo di omologazione relativo a uno degli atti normativi, conferma che l’elemento o la caratteristica in questione sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa; |
d) |
su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, esegue o fa eseguire controlli degli elementi e dei sistemi allo scopo di accertare che il veicolo o i veicoli siano costruiti in conformità ai dati contenuti nel fascicolo di omologazione autenticato, relativamente alle pertinenti schede di omologazione CE; |
e) |
esegue o fa eseguire, se del caso, i controlli d’installazione necessari per le entità tecniche; |
f) |
esegue o fa eseguire, se del caso, i controlli necessari in relazione alla presenza dei dispositivi di cui alle note 1 e 2 della parte I dell’allegato IV; |
g) |
esegue o fa eseguire i controlli necessari per garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui alla nota 5 della parte I dell’allegato IV. |
2. Combinazione delle specifiche tecniche
Il numero di veicoli presentati è sufficiente per consentire una verifica adeguata delle diverse combinazioni da omologare in base ai seguenti criteri:
Specifiche tecniche |
Categoria del veicolo |
|||||||||
M1 |
M2 |
M3 |
N1 |
N2 |
N3 |
O1 |
O2 |
O3 |
O4 |
|
Motore |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
— |
— |
— |
— |
Cambio |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
— |
— |
— |
— |
Numero di assi |
— |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Assi motore (numero, posizione, interconnessione) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
— |
— |
— |
— |
Assi sterzanti (numero e posizione) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Tipo di carrozzeria |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Numero di porte |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Lato di guida |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
— |
— |
— |
— |
Numero di sedili |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
— |
— |
— |
— |
Equipaggiamento |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
— |
— |
— |
— |
3. Disposizioni specifiche
Nei casi in cui non sia disponibile una scheda di omologazione rilasciata in base ad uno degli atti normativi applicabili, l’autorità di omologazione:
a) |
dispone l’esecuzione dei controlli e delle prove necessarie a norma di ciascuno degli atti normativi pertinenti; |
b) |
accerta che il veicolo sia conforme alle indicazioni contenute nella documentazione informativa del veicolo e che soddisfi le prescrizioni tecniche di ciascuno degli atti normativi pertinenti; |
c) |
esegue o fa eseguire, se del caso, i controlli d’installazione necessari per le entità tecniche; |
d) |
esegue o fa eseguire, se del caso, i controlli necessari in relazione alla presenza dei dispositivi di cui alle note 1 e 2 della parte I dell’allegato IV. |
e) |
esegue o fa eseguire i controlli necessari per garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui alla nota 5 della parte I dell’allegato IV. |
Appendice 1
Norme alle quali devono conformarsi i soggetti di cui all’articolo 41
1. Attività relative alle prove ai fini dell’omologazione, da effettuare conformemente agli atti normativi elencati nell’allegato IV:
1.1. |
Categoria A (prove eseguite nelle proprie installazioni):
|
1.2. |
Categoria B (supervisione delle prove eseguite nelle installazioni del costruttore o in quelle di un terzo):
|
2. Attività relative alla conformità della produzione
2.1. |
Categoria C (procedura per la valutazione iniziale e le revisioni di controllo del sistema di gestione della qualità del costruttore): EN ISO/IEC 17021:2006 sui requisiti degli organismi che eseguono gli audit e la certificazione dei sistemi di gestione. |
2.2. |
Categoria D (ispezione o prova di campioni di produzione o relativa supervisione): EN ISO/IEC 17020:2004 sui criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione. |
Appendice 2
Procedura relativa alla valutazione dei servizi tecnici
1. Obiettivo della presente appendice
1.1. |
La presente appendice definisce le condizioni in base alle quali l’autorità competente di cui all’articolo 42 della presente direttiva deve svolgere la procedura di valutazione dei servizi tecnici. |
1.2. |
Tali prescrizioni si applicano mutatis mutandis a tutti i servizi tecnici, indipendentemente dal loro status giuridico (organizzazione indipendente, costruttore o autorità di omologazione operante quale servizio tecnico). |
2. Principi di valutazione
La valutazione è caratterizzata dal rispetto di una serie di principi:
— |
l’indipendenza, che costituisce il fondamento dell’imparzialità e dell’obiettività delle conclusioni, |
— |
un approccio basato su dati concreti, che garantisce l’affidabilità e la riproducibilità delle conclusioni. |
I controllori devono dar prova di responsabilità e integrità e rispettare i principi di riservatezza e discrezione.
Essi riferiscono con fedeltà e accuratezza in merito a risultati e conclusioni.
3. Competenze richieste ai controllori
3.1. |
Le valutazioni possono essere effettuate esclusivamente da controllori in possesso delle conoscenze tecniche e amministrative necessarie a tal fine. |
3.2. |
I controllori sono specificamente formati per le attività di valutazione. Inoltre, possiedono una conoscenza specifica del settore tecnico in cui il servizio tecnico svolgerà le sue attività. |
3.3. |
Fatte salve le disposizioni figuranti ai punti 3.1 e 3.2, la valutazione di cui all’articolo 42 è svolta da controllori indipendenti dalle attività oggetto della valutazione. |
4. Domanda di designazione
4.1. |
Un rappresentante debitamente autorizzato del servizio tecnico richiedente presenta all’autorità competente una domanda formale comprendente quanto segue:
|
4.2. |
L’autorità competente verifica l’adeguatezza delle informazioni fornite dal servizio tecnico. |
5. Esame delle risorse
L’autorità competente verifica la sua capacità di effettuare la valutazione del servizio tecnico con riguardo alla propria politica, la propria competenza e la disponibilità di controllori e esperti qualificati.
6. Subappalto della valutazione
6.1. |
L’autorità competente può subappaltare parti della valutazione a un’altra autorità di designazione o chiedere il sostegno di esperti tecnici forniti da altre autorità competenti. I subappaltatori ed esperti devono essere accettati dal servizio tecnico richiedente. |
6.2. |
L’autorità competente tiene conto dei certificati di accreditamento di portata adeguata al fine di completare la sua valutazione globale del servizio tecnico. |
7. Preparazione della valutazione
7.1. |
L’autorità competente nomina formalmente una squadra di valutazione e garantisce che le competenze messe a disposizione per ciascun incarico sono adeguate. In particolare, la squadra nel suo insieme possiede:
|
7.2. |
L’autorità competente definisce chiaramente l’incarico assegnato alla squadra di valutazione, il cui compito consiste nell’esaminare i documenti ricevuti dal servizio tecnico richiedente e nell’effettuare la valutazione in loco. |
7.3. |
L’autorità competente concorda con il servizio tecnico e la squadra di valutazione incaricata la data e il programma previsti per la valutazione. Tuttavia, spetta all’autorità competente fissare una data che sia compatibile con il piano di controllo e di rivalutazione. |
7.4. |
L’autorità competente provvede affinché la squadra di valutazione riceva i documenti contenenti i criteri appropriati, le relazioni sulle valutazioni precedenti nonché i documenti e registri pertinenti del servizio tecnico. |
8. Valutazione in loco
La squadra di valutazione effettua la valutazione del servizio tecnico nelle sedi di quest’ultimo in cui sono realizzate una o più attività essenziali e, se del caso, effettua ispezioni in altri siti selezionati in cui il servizio tecnico svolge le sue attività.
9. Analisi dei risultati e relazione di valutazione
9.1. |
La squadra di valutazione analizza tutte le informazioni e gli elementi probanti pertinenti raccolti durante l’esame dei documenti e dei registri e all’atto della valutazione in loco. Questa analisi è tale da consentire alla squadra di determinare il grado di competenza e di conformità del servizio tecnico rispetto alle prescrizioni previste per la designazione. |
9.2. |
In materia di elaborazione delle relazioni, le procedure dell’autorità competente assicurano il rispetto delle prescrizioni di cui in appresso.
|
9.3. |
L’autorità competente provvede affinché le risposte fornite dal servizio tecnico per ovviare alle non conformità siano esaminate per valutare se le misure appaiono sufficienti ed efficaci. Se le risposte del servizio tecnico sono giudicate insufficienti, sono richieste ulteriori informazioni. Inoltre può essere richiesto di comprovare l’effettiva attuazione delle misure adottate o può essere effettuata una valutazione di controllo per verificare l’effettiva attuazione delle misure correttive. |
9.4. |
La relazione di valutazione contiene quanto meno i seguenti elementi:
|
10. Concessione/conferma di una designazione
10.1. |
L’autorità di omologazione prende, senza indebito ritardo, una decisione in merito alla concessione, alla conferma o alla proroga della designazione in base alla/e relazione/i e a ogni altra informazione pertinente. |
10.2. |
L’autorità di omologazione fornisce al servizio tecnico un certificato contenente i seguenti dati:
|
11. Rivalutazione e controllo
11.1. |
La rivalutazione è analoga alla valutazione iniziale, tranne che occorre tener conto dell’esperienza maturata nel corso delle valutazioni precedenti. Le valutazioni in loco di controllo hanno una portata più limitata rispetto alle rivalutazioni. |
11.2. |
L’autorità competente elabora il suo piano di rivalutazione e di controllo di ciascun servizio tecnico designato in modo che campioni rappresentativi della portata della designazione siano valutati su base regolare. Gli intervalli tra le valutazioni in loco, che si tratti di rivalutazione o di controllo, dipendono dalla stabilità accertata a cui il servizio tecnico è pervenuto. |
11.3. |
Se, nel corso di un controllo o di una rivalutazione, sono individuate non conformità, l’autorità competente stabilisce termini rigorosi per l’attuazione di misure correttive. |
11.4. |
Se le misure correttive o di miglioramento non sono state adottate entro il termine convenuto o sono giudicate insufficienti, l’autorità competente adotta provvedimenti adeguati quali l’effettuazione di una nuova valutazione, oppure la sospensione o la revoca della designazione per una o più delle attività per le quali il servizio tecnico è stato designato. |
11.5. |
L’autorità compente, allorché decide di sospendere o revocare la designazione di un servizio tecnico, ne informa quest’ultimo per posta raccomandata. In ogni caso l’autorità competente adotta tutti i provvedimenti necessari per assicurare la continuità delle attività già intraprese dal servizio tecnico. |
12. Documentazione relativa ai servizi tecnici designati
12.1. |
L’autorità competente conserva i dati relativi ai servizi tecnici a comprova che le prescrizioni per la designazione, inclusa la competenza, sono state effettivamente rispettate. |
12.2. |
L’autorità competente garantisce la sicurezza dei dati relativi ai servizi tecnici per assicurarne la riservatezza. |
12.3. |
La documentazione relativa ai servizi tecnici contiene almeno i seguenti elementi:
|
Appendice 3
Requisiti generali riguardo al formato dei verbali di prova
1. |
Per ciascuno degli atti normativi figuranti nell’elenco di cui alla parte I dell’allegato IV, il verbale di prova è conforme alla norma EN ISO/IEC 17025:2005. Esso contiene in particolare le informazioni di cui al punto 5.10.2 di tale norma, ivi compresa la nota 1. |
2. |
Il modello del verbale di prova è stabilito dall’autorità di omologazione conformemente alle sue norme di buona pratica. |
3. |
Il verbale di prova è redatto nella lingua ufficiale della Comunità stabilita dall’autorità di omologazione. |
4. |
In esso deve figurare inoltre almeno quanto segue:
|
5. |
Quando le prove sono effettuate su un veicolo, un componente o un’entità tecnica che combina una serie di caratteristiche più sfavorevoli per quanto riguarda il livello di prestazioni richiesto (ipotesi peggiore), il verbale di prova include una nota indicante il modo in cui il costruttore ha operato la sua scelta di concerto con l’autorità di omologazione. |
ALLEGATO II
«ALLEGATO X
PROCEDURE DI CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
0. Obiettivi
0.1. |
Le procedure di conformità della produzione sono intese a garantire che ciascun veicolo, sistema e componente prodotto e ciascuna entità tecnica prodotta sia conforme al tipo omologato. |
0.2. |
Le procedure comprendono in modo indivisibile la valutazione dei sistemi di gestione della qualità, qui di seguito denominata “valutazione iniziale”, e la verifica dell’oggetto dell’omologazione e dei controlli relativi ai prodotti, qui di seguito denominata “disposizioni relative alla conformità dei prodotti”. |
1. Valutazione iniziale
1.1. |
L’autorità di omologazione di uno Stato membro verifica se esistono disposizioni e procedure considerate atte a garantire il controllo effettivo della conformità al tipo omologato di componenti, sistemi, entità tecniche o veicoli in produzione. |
1.2. |
Orientamenti relativi alla realizzazione delle valutazioni figurano nella norma EN ISO 19011:2002 — Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale. |
1.3. |
L’autorità che rilascia l’omologazione si accerta che il requisito di cui al punto 1.1 sia rispettato. Essa vi provvede mediante la valutazione iniziale e l’approvazione delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti di cui alla sezione 2 in appresso, tenendo conto, ove necessario, delle disposizioni di cui ai punti 1.3.1-1.3.3 o, se del caso, di una combinazione totale o parziale di tali disposizioni.
|
1.4. |
Ai fini dell’omologazione di un veicolo, non è necessario ripetere le valutazioni iniziali effettuate ai fini dell’omologazione di sistemi, componenti e entità tecniche del veicolo; esse sono tuttavia integrate da una valutazione degli impianti di produzione e delle attività connesse con l’assemblaggio dell’intero veicolo non comprese nelle valutazioni precedenti. |
2. Disposizioni relative alla conformità della produzione
2.1. |
Tutti i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche omologati a norma della presente direttiva o di una direttiva particolare o di un regolamento sono fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato e soddisfano tutte le prescrizioni della presente direttiva o degli atti normativi applicabili di cui all’allegato IV. |
2.2. |
L’autorità di omologazione di uno Stato membro si assicura che esistano disposizioni adeguate e piani di controllo documentati, da concordare con il costruttore per ogni omologazione, affinché siano eseguite, ad intervalli prestabiliti, le prove o i controlli necessari per verificare la continuità della conformità al tipo omologato, comprese, se del caso, le prove fisiche specificate negli atti normativi. |
2.3. |
In particolare, il detentore dell’omologazione:
|
3. Disposizioni relative alla verifica continua
3.1. |
L’autorità che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati presso i singoli impianti di produzione.
|
3.2. |
In occasione di ogni ispezione, i verbali delle prove o dei controlli e la documentazione relativa alla produzione sono messi a disposizione dell’ispettore, in particolare quelli delle prove o dei controlli documentati come prescritto al punto 2.2. |
3.3. |
L’ispettore può prelevare campioni in modo casuale da sottoporre a prova nel laboratorio del costruttore o negli impianti del servizio tecnico. In tal caso è effettuata soltanto la prova fisica. Il numero minimo dei campioni può essere determinato in base ai risultati della verifica eseguita dal costruttore stesso. |
3.4. |
Quando il livello di controllo non è soddisfacente o quando si ritiene necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 3.2, l’ispettore preleva campioni da inviare ad un servizio tecnico che effettua le prove fisiche. |
3.5. |
Se, nel corso di un’ispezione o di una visita di controllo, i risultati conseguiti non sono ritenuti soddisfacenti, l’autorità di omologazione provvede affinché vengano adottati tutti i provvedimenti necessari per ristabilire quanto prima la conformità della produzione.» |
ALLEGATO III
ALLEGATO XV
ATTI NORMATIVI PER I QUALI UN COSTRUTTORE PUÒ ESSERE DESIGNATO COME SERVIZIO TECNICO
0. Oggetto
0.1. |
Il presente allegato contiene l’elenco degli atti normativi in base ai quali un costruttore può essere designato come servizio tecnico conformemente all’articolo 41, paragrafo 6. |
0.2. |
Esso include inoltre le opportune disposizioni relative alla designazione di un costruttore come servizio tecnico, da applicarsi nel quadro della procedura di omologazione dei veicoli, dei componenti e delle entità tecniche di cui all’allegato IV, parte I. |
0.3. |
Esso non si applica tuttavia ai costruttori che presentano domanda di omologazione per veicoli prodotti in piccole serie conformemente all’articolo 22. |
1. Designazione di un costruttore come servizio tecnico
1.1. |
Un costruttore designato come servizio tecnico è un costruttore che è stato designato dall’autorità di omologazione come laboratorio di prova per l’esecuzione di prove di omologazione per conto di tale autorità ai sensi dell’articolo 3, punto 31. Conformemente all’articolo 41, paragrafo 6, un costruttore può essere designato come servizio tecnico soltanto per le attività della categoria A. |
1.2. |
L’espressione “l’esecuzione di prove” non si riferisce unicamente alla quantificazione delle prestazioni, ma anche alla registrazione dei risultati delle prove e alla presentazione all’autorità di omologazione di un verbale di prova contenente le relative conclusioni. Essa riguarda anche la verifica della conformità alle disposizioni che non prevedono necessariamente una misurazione. È questo il caso della valutazione del progetto rispetto alle prescrizioni previste dalla legislazione pertinente. L’espressione “esecuzione di prove” si riferisce, ad esempio, alla “verifica della conformità della posizione del serbatoio del carburante in un veicolo alle disposizioni di cui al punto 5.10 dell’allegato I della direttiva 70/221/CEE”. |
2. Elenco degli atti normativi e delle restrizioni
|
Riferimento dell’atto normativo |
Oggetto |
4. |
Direttiva 70/222/CEE |
Alloggiamento della targa d’immatricolazione posteriore |
7. |
Direttiva 70/388/CEE |
Segnalatore acustico |
18. |
Direttiva 76/114/CEE |
Targhette regolamentari |
20. |
Direttiva 76/756/CEE |
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa |
27. |
Direttiva 77/389/CEE |
Dispositivi di rimorchio |
33. |
Direttiva 78/316/CEE |
Identificazione di comandi, spie e indicatori |
34. |
Direttiva 78/317/CEE |
Sbrinamento/disappannamento |
35. |
Direttiva 78/318/CEE |
Lavacristalli/tergicristalli |
36. |
Direttiva 2001/56/CE |
Sistemi di riscaldamento Eccettuate le disposizioni dell’allegato VIII concernente i requisiti di installazione dei sistemi di riscaldamento dei veicoli alimentati a GPL |
37. |
Direttiva 78/549/CEE |
Parafanghi delle ruote |
44. |
Direttiva 92/21/CEE |
Masse e dimensioni (autovetture) |
45. |
Direttiva 92/22/CEE |
Vetratura di sicurezza Unicamente le disposizioni di cui all’allegato 21 del regolamento UNECE n. 43 |
46. |
Direttiva 92/23/CEE |
Pneumatici |
48. |
Direttiva 97/27/CE |
Masse e dimensioni (veicoli diversi dalle autovetture di cui al punto 44) |
49. |
Direttiva 92/114/CEE |
Sporgenze esterne delle cabine |
50. |
Direttiva 94/20/CE |
Dispositivi di attacco Unicamente le disposizioni di cui all’allegato V (fino alla sezione 8 compresa) e all’allegato VII |
61. |
Direttiva 2006/40/CE |
Impianti di condizionamento dell’aria |
Appendice
Designazione di un costruttore come servizio tecnico
1. Dati generali
1.1. |
La designazione e la notifica di un costruttore come servizio tecnico sono effettuate in base a quanto disposto dagli articoli 41, 42 e 43 e alle misure di ordine pratico indicate nella presente appendice. |
1.2. |
Il costruttore è accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025:2005 — Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura. |
2. Subappalto
2.1. |
In conformità al disposto dell’articolo 41, paragrafo 6, primo comma, un costruttore può designare un subappaltatore per l’esecuzione di prove per suo conto. Per “subappaltatore” si intende:
|
2.2. |
Il ricorso ai servizi di un subappaltatore non dispensa il costruttore dall’obbligo di conformarsi alle disposizioni dell’articolo 41, in particolare quelle relative alle competenze dei servizi tecnici, e alle prescrizioni della norma EN ISO/CEI 17025:2005. |
2.3. |
La sezione 1 dell’allegato XV si applica al subappaltatore. |
3. Verbale di prova
I verbali di prova sono redatti in conformità alle prescrizioni generali di cui all’allegato V, appendice 3, della direttiva 2007/46/CE.
ALLEGATO IV
ALLEGATO XVI
CONDIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DEI METODI DI PROVA VIRTUALI E ATTI NORMATIVI PER I QUALI UN COSTRUTTORE O UN SERVIZIO TECNICO POSSONO UTILIZZARE TALI METODI
0. Oggetto
Il presente allegato stabilisce le disposizioni appropriate relative alle prove virtuali conformemente all’articolo 11, paragrafo 3.
Esso non si applica all’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma.
1. Elenco degli atti normativi
N. |
Riferimento dell’atto normativo |
Oggetto |
3. |
Direttiva 70/221/CEE |
Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore |
6. |
Direttiva 70/387/CEE |
Serrature e cerniere delle porte |
8. |
Direttiva 2003/97/CE |
Dispositivi per la visione indiretta |
12. |
Direttiva 74/60/CEE |
Finiture interne |
16. |
Direttiva 74/483/CEE |
Sporgenze esterne |
20. |
Direttiva 76/756/CEE |
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa |
27. |
Direttiva 77/389/CEE |
Dispositivi di rimorchio |
32. |
Direttiva 77/649/CEE |
Campo di visibilità anteriore |
35. |
Direttiva 78/318/CEE |
Lavacristalli/tergicristalli |
37. |
Direttiva 78/549/CEE |
Parafanghi delle ruote |
42. |
Direttiva 89/297/CEE |
Protezione laterale |
49. |
Direttiva 92/114/CEE |
Sporgenze esterne delle cabine |
50. |
Direttiva 94/20/CE |
Dispositivi di attacco |
52. |
Direttiva 2001/85/CE |
Autobus |
57. |
Direttiva 2000/40/CE |
Protezione antincastro anteriore |
Appendice 1
Condizioni generali relative all’applicazione dei metodi di prova virtuali
1. Impostazione delle prove virtuali
Lo schema che segue è utilizzato come struttura di base per la descrizione e l’esecuzione delle prove virtuali:
a) |
scopo; |
b) |
modello di struttura; |
c) |
condizioni limite; |
d) |
ipotesi di carico; |
e) |
calcolo; |
f) |
valutazione; |
g) |
documentazione. |
2. Dati fondamentali del calcolo e della simulazione mediante calcolatore
2.1. Modello matematico
Il modello matematico è fornito dal costruttore. Esso rispecchia la complessità della struttura del veicolo, del sistema e dei componenti da sottoporre a prova in relazione alle prescrizioni previste dall’atto normativo e alle sue condizioni limite.
Le stesse disposizioni si applicano mutatis mutandis alle prove dei componenti o delle entità tecniche indipendentemente dal veicolo.
2.2. Processo di convalida del modello matematico
Il modello matematico è convalidato in funzione delle condizioni di prova effettive.
A tal fine è effettuata una prova fisica allo scopo di paragonarne i risultati con quelli ottenuti con il modello matematico. Si procede quindi alla dimostrazione della comparabilità dei risultati della prova. Il costruttore o il servizio tecnico elaborano un rapporto di convalida e lo sottopongono all’autorità di omologazione.
Eventuali modifiche apportate al modello matematico o al software suscettibili di invalidare tale rapporto vanno comunicate all’autorità di omologazione che può richiedere una nuova convalida.
Nell’appendice 3 figura il diagramma del processo di convalida.
2.3. Documentazione
Il costruttore fornisce i dati e gli strumenti ausiliari utilizzati per la simulazione e il calcolo, debitamente documentati.
3. Strumenti e assistenza
Su richiesta del servizio tecnico, il costruttore fornisce o rende accessibili gli strumenti necessari, incluso il software adeguato.
Fornisce inoltre un’assistenza appropriata al servizio tecnico.
L’accesso e l’assistenza offerti al servizio tecnico non esimono quest’ultimo dall’ottemperare ai suoi obblighi in materia di competenze del personale, pagamento dei diritti di licenza e rispetto della riservatezza.
Appendice 2
Condizioni specifiche relative ai metodi di prova virtuali
1. |
Elenco degli atti normativi |
|
Riferimento dell’atto normativo |
Allegato e punto |
Condizioni specifiche |
3. |
Direttiva 70/221/CEE |
Allegato II (protezione antincastro posteriore) Punto 5.4.5 |
|
6. |
Direttiva 70/387/CEE |
Allegato II Punto 4.3 |
|
8. |
Direttiva 2003/97/CE |
Allegato III Tutte le disposizioni di cui alle sezioni 3, 4 e 5 |
Campi di visibilità prescritti dei retrovisori |
12. |
Direttiva 74/60/CEE |
Allegato I Tutte le disposizioni di cui alla sezione 5 (“Specifiche”) |
Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni |
Allegato II |
Determinazione della zona d’urto della testa. |
||
16. |
Direttiva 74/483/CEE |
Allegato I Tutte le disposizioni di cui alla sezione 5 (“Prescrizioni generali”) e alla sezione 6 (“Prescrizioni particolari”) |
Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni |
20. |
Direttiva 76/756/CEE |
Sezione 6 (“Specificazioni particolari”) del regolamento UNECE n. 48 |
La prova di guida di cui al punto 6.22.9.2.2 è realizzata su un veicolo reale |
Disposizioni degli allegati 4, 5 e 6 del regolamento UNECE n. 48 |
|
||
27. |
Direttiva 77/389/CEE |
Allegato II, sezione 2 |
|
32. |
Direttiva 77/649/CEE |
Allegato I, sezione 5 (“Caratteristiche richieste”) |
|
35. |
Direttiva 78/318/CEE |
Allegato I |
Punto 5.1.2 misurazione unicamente del raggio d’azione del tergicristallo |
37. |
Direttiva 78/549/CEE |
Allegato I, sezione 2 (“Prescrizioni particolari”) |
|
42. |
Direttiva 89/297/CEE |
Allegato I, punto 2.8 |
Misurazione della resistenza ad una forza orizzontale e della deformazione |
49. |
Direttiva 92/114/CEE |
Allegato I Tutte le disposizioni di cui alla sezione 4 (“Prescrizioni specifiche”) Per quanto riguarda i veicoli della categoria N1, si applicano le disposizioni di cui al punto 16 della presente appendice |
Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni |
50. |
Direttiva 94/20/CE |
Allegato V “Prescrizioni per i dispositivi di attacco meccanico” |
Tutte le disposizioni di cui alle sezioni da 1 a 8 |
Allegato VI, punto 1.1 |
Le prove di resistenza degli attacchi meccanici di progettazione semplice possono essere sostituite da prove virtuali |
||
Allegato VI “Prova dei dispositivi di attacco meccanico”, sezione 4 |
Unicamente i punti 4.5.1 (prova di resistenza), 4.5.2 (resistenza alla compressione) e 4.5.3 (resistenza al momento flettente) |
||
52. |
Direttiva 2001/85/CE |
Allegato I |
Punto 7.4.5: prova di stabilità nelle condizioni indicate nell’appendice dell’allegato I |
Allegato IV “Resistenza della sovrastruttura” |
Appendice 4 “Verifica della resistenza meccanica della sovrastruttura tramite calcolo” |
||
57. |
Direttiva 2000/40/CE |
Allegato 5, sezione 3, del regolamento UNECE n. 93 |
Misurazione della resistenza ad una forza orizzontale e della deformazione |
Appendice 3
Processo di convalida