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Document 32010R0237

Regolamento (UE) n. 237/2010 della Commissione, del 22 marzo 2010 , recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock

GU L 75 del 23.3.2010, p. 2–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/237/oj

23.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/2


REGOLAMENTO (UE) N. 237/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2010

recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (1), in particolare l’articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1342/2008 prevede la possibilità di adottare modalità d’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, e degli articoli 14, 16 e 17 di detto regolamento.

(2)

Alcuni gruppi di navi possono essere esclusi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 alla luce del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento. È opportuno prevedere la procedura e i requisiti che gli Stati membri devono rispettare per la trasmissione delle informazioni di cui lo CSTEP deve disporre per valutare se sono state soddisfatte e se continuano a sussistere le condizioni di esclusione. È particolarmente importante che le informazioni trasmesse dagli Stati membri siano sufficientemente particolareggiate e siano accompagnate da elementi di prova.

(3)

Occorre che le informazioni presentate dagli Stati membri riguardanti il rispetto delle condizioni previste all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008 indichino un gruppo di navi che può essere chiaramente distinto dalle altre navi del gruppo di sforzo considerato e le attività specifiche o le caratteristiche tecniche di detto gruppo di navi che risultano in una percentuale di catture non superiore all’1,5 % delle catture totali.

(4)

A norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1342/2008, gli Stati membri provvedono affinché per ciascuna delle zone definite nell’allegato I di detto regolamento la capacità totale delle navi titolari di un permesso di pesca speciale non superi la capacità complessiva nel 2006 o 2007. È necessario stabilire norme particolareggiate per il calcolo e l’adeguamento dei livelli massimi di capacità, in particolare per quanto riguarda il trattamento della capacità ritirata mediante aiuti pubblici o trasferita tra zone geografiche in conformità dell’articolo 16 di detto regolamento.

(5)

Per garantire la controllabilità è necessario stabilire con precisione i requisiti e i formati per i permessi di pesca speciali destinati alle navi operanti con attrezzi regolamentati nelle zone geografiche soggette al regime di gestione dello sforzo e per gli elenchi di navi a cui sono stati rilasciati permessi di pesca speciali.

(6)

Occorre stabilire norme particolareggiate per consentire agli Stati membri di adeguare lo sforzo di pesca massimo ammissibile ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1342/2008 o a seguito di trasferimenti di sforzo tra gruppi di sforzo ai sensi dell’articolo 17 di detto regolamento. Tali norme devono specificare le procedure e i metodi di calcolo che gli Stati membri devono applicare.

(7)

Lo scambio elettronico delle informazioni consente di semplificare le procedure, di renderle più efficienti e trasparenti e di risparmiare tempo. Per poter sfruttare appieno tali vantaggi e garantire nel contempo una comunicazione sicura, e al fine di istituire un sistema informatico comune per la gestione dei dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai pescherecci comunitari, è necessario specificare il formato di ciascun documento e fornire una descrizione esaustiva delle informazioni che vi devono figurare.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le modalità d’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, e degli articoli 14, 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1342/2008, si intende per:

a)   «gruppo di navi»: una o più navi appartenenti a un gruppo di sforzo che possono essere distinte in modo chiaro e inequivocabile da altre navi dello stesso gruppo di sforzo sulla base dell’attività o delle caratteristiche tecniche che motivano le loro scarse catture di merluzzo bianco;

b)   «campagna di pesca»: il periodo che va dal 1o febbraio di ogni anno al 31 gennaio dell’anno successivo;

c)   «attrezzo regolamentato»: qualsiasi attrezzo appartenente a un gruppo di attrezzi di cui all’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008.

CAPO II

GRUPPI DI NAVI ESCLUSI DAL REGIME DI GESTIONE DELLO SFORZO DI PESCA

Articolo 3

Domanda di esclusione

1.   Ai fini dell’esclusione di un gruppo di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una domanda di esclusione corredata di informazioni atte a dimostrare che il gruppo di navi considerato soddisfa la condizione stabilita all’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1342/2008 e a comprovare il rispetto della condizione prevista all’articolo 11, paragrafo 2, lettera c), dello stesso regolamento.

2.   La domanda è trasmessa in formato elettronico e in conformità dei requisiti stabiliti nell’allegato I. Le domande complete ricevute almeno un mese prima di una riunione plenaria dello CSTEP sono trasmesse al comitato per essere valutate durante tale riunione. Le domande ricevute dopo tale termine possono essere inviate allo CSTEP per essere valutate durante la riunione successiva.

3.   Se un gruppo di navi è escluso dal regime di gestione dello sforzo a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008, lo sforzo di pesca che può essere associato all’attività o alle caratteristiche tecniche di tale gruppo e che ha contribuito a stabilire il valore di riferimento dello sforzo non è più preso in conto ai fini della fissazione dello sforzo di pesca massimo ammissibile.

4.   Se un gruppo di navi è reinserito nel regime di gestione dello sforzo a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008, lo sforzo di pesca assegnato al gruppo di sforzo considerato è adeguato tenendo conto degli adeguamenti annuali dello sforzo effettuati da quando è stato stabilito il valore di riferimento dello sforzo per tale gruppo di sforzo.

5.   Se una nave non soddisfa più i requisiti specificati nella decisione di esclusione, in particolare per quanto riguarda l’attività o le caratteristiche tecniche del gruppo di navi, lo Stato membro imputa lo sforzo di pesca esercitato da tale nave nel corso della campagna di pesca allo sforzo di pesca massimo ammissibile.

Articolo 4

Relazione annuale

1.   Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulle attività svolte nella precedente campagna di pesca dal gruppo o dai gruppi di navi battenti la sua bandiera che sono stati esclusi dal regime di gestione dello sforzo in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008. La relazione dimostra che la condizione prevista all’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), e specificata nella decisione di esclusione è stata rispettata nel corso della campagna di pesca considerata.

2.   La relazione esplicita in che modo le attività o le caratteristiche tecniche dei gruppi di navi che sono stati esclusi dal regime di gestione dello sforzo di pesca ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008 sono controllate e monitorate al fine di garantire che tutte le navi di tale gruppo rispettano la condizione di esclusione prevista all’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), e specificata nella decisione di esclusione.

3.   La relazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa in conformità dei requisiti indicati nelle tabelle 1 e 3 dell’allegato I. In deroga ai requisiti fissati nel suddetto allegato, i dati riportati nella relazione annuale sono limitati alla campagna di pesca precedente.

4.   La relazione annuale comprende l’elenco delle navi con numero di registro della flotta comunitaria che appartenevano al gruppo di navi escluso durante la campagna di pesca precedente. Queste informazioni sono riportate nella tabella 1.

CAPO III

PERMESSI DI PESCA

Articolo 5

Permessi di pesca speciali

1.   I permessi di pesca speciali di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008 indicano i gruppi di attrezzi e le zone geografiche per i quali sono rilasciati.

2.   Per le navi operanti con un attrezzo regolamentato in una qualsiasi zona geografica e appartenenti a un gruppo di navi escluso dall’applicazione del regime di gestione dello sforzo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008, il permesso di pesca speciale indica l’attività o le caratteristiche tecniche per le quali è stata concessa l’esclusione e le condizioni applicabili alla stessa.

3.   Il formato e il contenuto dell’elenco delle navi titolari di un permesso di pesca speciale di cui all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1342/2008, sono conformi all’allegato II. L’elenco è aggiornato dagli Stati membri, che, entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui sono effettuate, vi registrano le modifiche eventualmente apportate al numero di navi o ai permessi di pesca speciali rilasciati.

4.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri il link alla pagina del loro sito internet ufficiale su cui è pubblicato l’elenco delle navi titolari di un permesso di pesca speciale. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi modifica di tale link entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è effettuata.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati riguardanti gli elenchi delle navi titolari di un permesso di pesca speciale e le eventuali modifiche di tali elenchi siano debitamente archiviati. Le informazioni archiviate sono trasmesse alla Commissione su richiesta di quest’ultima.

Articolo 6

Capacità di pesca massima

1.   La capacità massima di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2008 è calcolata come capacità massima espressa in kilowatt delle navi che sono state autorizzate ad esercitare l’attività di pesca nel 2006 o 2007 con un attrezzo regolamentato in una delle zone geografiche di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008 e si sono avvalse di tale autorizzazione.

2.   Entro un mese dall’entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in forma elettronica e in conformità dei requisiti fissati nell’allegato III:

a)

per ciascuna zona geografica, l’elenco delle navi utilizzate per stabilire la capacità massima in conformità del paragrafo 1, con indicazione della capacità di ciascuna nave espressa in kilowatt;

b)

l’anno di riferimento considerato.

3.   La capacità massima per ciascuna zona calcolata in conformità del paragrafo 1 è adeguata:

a)

sottraendo la capacità delle navi che hanno formato oggetto di una cessazione definitiva dell’attività di pesca beneficiando di aiuti pubblici successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento; e/o

b)

conformemente ai trasferimenti di capacità effettuati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2008.

4.   Gli Stati membri che decidono di adeguare la capacità massima ne informano la Commissione entro 20 giorni lavorativi trasmettendole una versione aggiornata delle informazioni in conformità della tabella 2 dell’allegato III.

CAPO IV

ADEGUAMENTI DELLO SFORZO DI PESCA MASSIMO AMMISSIBILE

Articolo 7

Adeguamento dello sforzo di pesca in relazione alla gestione dei contingenti

1.   Gli Stati membri possono adeguare il loro sforzo massimo ammissibile per un determinato gruppo di sforzo mediante il trasferimento di sforzo di pesca dallo stesso gruppo di sforzo di un altro Stato membro in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1342/2008. L’adeguamento è valido per una sola campagna di pesca.

2.   Se uno Stato membro interrompe uno scambio di contingenti in conformità dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008, esso può aumentare il proprio sforzo di pesca massimo ammissibile per il gruppo o i gruppi di sforzo a cui sarà assegnato il contingente recuperato per il numero di kilowatt-giorni corrispondenti al contingente recuperato. Tale numero di kilowatt-giorni non supera il quantitativo calcolato sulla base delle catture per unità di sforzo (CPUE) del gruppo di sforzo considerato.

3.   Lo Stato membro che restituisce un contingente ai sensi del paragrafo 2 riduce il proprio sforzo di pesca massimo ammissibile per il gruppo o i gruppi di sforzo precedentemente operanti nell’ambito di tale contingente. Lo sforzo di pesca da detrarre corrisponde al numero di kilowatt-giorni che non sono più necessari per pescare il contingente restituito. Tale numero di kilowatt-giorni è calcolato sulla base delle catture per unità di sforzo (CPUE) del gruppo di sforzo considerato.

4.   Il quantitativo dello sforzo di pesca per il quale lo sforzo di pesca massimo ammissibile è aumentato o diminuito in conformità del paragrafo 2 o del paragrafo 3 è preso in conto ai fini della fissazione dello sforzo di pesca massimo ammissibile in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008.

Articolo 8

Norme dettagliate per il trasferimento dello sforzo di pesca tra gruppi di sforzo

1.   I trasferimenti dello sforzo di pesca di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 sono effettuati in conformità dei paragrafi da 2 a 6.

2.   Se la Commissione ha fornito agli Stati membri fattori di correzione standard che sono stati stabiliti per un determinato gruppo di attrezzi in conformità dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1342/2008, gli Stati membri applicano tali fattori di correzione standard per il trasferimento dello sforzo tra gruppi di attrezzi.

3.   Per i gruppi di sforzo per i quali non sono ancora stati elaborati fattori di correzione standard gli Stati membri determinano il quantitativo di sforzo da trasferire applicando la seguente formula:

a)

in caso di applicazione dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2008:

quantitativo di sforzo da trasferire = 1 × quantitativo di sforzo del gruppo di sforzo cedente

b)

in caso di applicazione dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1342/2008:

quantitativo di sforzo da trasferire = fattore di correzione × quantitativo di sforzo del gruppo di sforzo cedente,

dove il fattore di correzione è calcolato come segue:

fattore di correzione = cpuegruppo ricevente/cpuegruppo cedente

4.   In deroga al paragrafo 2, uno Stato membro può applicare un fattore di correzione differente dopo averne informato la Commissione in forma elettronica conformemente ai requisiti stabiliti nell’allegato IV e aver dimostrato che le CPUE del suo gruppo di sforzo si discostano per almeno il 15 % dalle CPUE utilizzate per stabilire il fattore di correzione standard.

5.   Gli adeguamenti dello sforzo di pesca conseguenti a un trasferimento dello sforzo sono validi per una sola campagna di pesca.

6.   In deroga al paragrafo 5, se un segmento di flotta è stato oggetto di un cambiamento strutturale permanente delle attività di pesca esercitate, il trasferimento dello sforzo di pesca può avere carattere permanente. Tale trasferimento è effettuato solo tra i gruppi di sforzo interessati dal cambiamento. Fatto salvo il paragrafo 2, il fattore di correzione utilizzato è basato sulle CPUE dei gruppi di attrezzi cedenti e riceventi.

Articolo 9

Calcolo delle catture per unità di sforzo

1.   Ai fini degli articoli 8 e 9, le catture per unità di sforzo sono basate sulle catture dimostrate da prove scientifiche, compresi i rigetti. Esse sono calcolate applicando la seguente formula, dove le catture e lo sforzo sono rappresentati dal valore medio degli ultimi tre anni:

cpue = catture gruppo di sforzo[1]/gruppo di sforzogruppo di sforzo[1]

2.   In deroga al paragrafo 1, se per il primo anno di applicazione del presente regolamento i dati relativi ai rigetti per i due gruppi di attrezzi da sottoporre a confronto sono limitati a un determinato periodo, il calcolo delle CPUE è effettuato sulla base di tale periodo. Per il periodo restante vengono messi a confronto i dati relativi agli sbarchi.

3.   In deroga al paragrafo 1, se una riduzione delle catture nel gruppo di attrezzi ricevente può essere attribuita a misure volte ad evitare la cattura di merluzzo bianco previste all’articolo 13, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1342/2008 introdotte in tale gruppo di attrezzi nel corso dell’ultimo triennio, le CPUE possono essere basate unicamente su una parte più recente di detto triennio, a condizione che i dati sulle catture risultanti da tale parte del periodo siano rappresentativi per l’intero gruppo di attrezzi.

Articolo 10

Obblighi di notifica

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro 20 giorni lavorativi, in forma elettronica e in conformità dei requisiti stabiliti nell’allegato V del presente regolamento, eventuali adeguamenti dello sforzo di pesca massimo ammissibile ai sensi dell’articolo 16 o dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008.

2.   La Commissione può chiedere agli Stati membri di trasmettere complementi di informazione, quali dati disaggregati riguardanti le catture di merluzzo bianco e le catture totali, i rigetti di merluzzo bianco, lo sforzo di pesca, l’attrezzo e la zona per il gruppo cedente e ricevente e il metodo utilizzato per il calcolo delle CPUE.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.


ALLEGATO I

Contenuto e formato delle domande di esclusione

1.

Le domande di esclusione contengono una descrizione dettagliata del gruppo di navi e delle loro attività o caratteristiche tecniche comportanti catture di merluzzo bianco inferiori all’1,5 % delle loro catture totali, come previsto nelle tabelle 1, 3 e 5.

2.

Se la domanda riguarda un gruppo di navi che esercita l’attività di pesca unicamente con un attrezzo regolamentato le cui caratteristiche tecniche consentono di limitare le catture di merluzzo bianco, compresi i rigetti, a meno dell’1,5 % delle catture totali del gruppo considerato, essa è corredata di informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche degli attrezzi e dei dati scientifici disponibili che ne confermano la selettività.

3.

Se la domanda riguarda un gruppo di navi che esercita l’attività di pesca in una determinata parte della zona geografica in cui l’uso dell’attrezzo regolamentato dà luogo a catture di merluzzo bianco, compresi i rigetti, inferiori all’1,5 % delle catture totali del gruppo considerato, a motivo del fatto che tale parte della zona geografica si trova al di fuori dell’area di distribuzione del merluzzo bianco, essa contiene le prove disponibili attestanti che le attività di pesca delle navi interessate sono limitate alla zona scelta.

4.

La domanda è corredata di una descrizione delle procedure di controllo che saranno applicate al gruppo di navi da escludere dall’applicazione del regime di gestione dello sforzo al fine di raccogliere le informazioni necessarie per la relazione annuale. La domanda fa inoltre riferimento al sistema di controllo del gruppo di navi. Sono necessarie informazioni circostanziate se lo Stato membro deve garantire che l’attività del gruppo sia limitata ad alcune parti di una zona geografica.

5.

Lo Stato membro può fornire altre informazioni pertinenti atte a consentire allo CSTEP di valutare se il gruppo di navi interessato soddisfa la condizione di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008.

6.

Le domande sono trasmesse alla Commissione in formato Excel o in un formato equivalente.

Tabella 1

Attività del gruppo di navi

Paese

(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo di sforzo

(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.CFR

kW

Mese

Attrezzo regolamentato

Dimensione delle maglie

Zona

Sottozona

Intervallo delle profondità di pesca delle navi

Sbarchi di merluzzo bianco

Rigetti di merluzzo bianco

Totale catture

Sforzo

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

 

 

 

 

 

 

 

Totale:

 

 

 

 


Tabella 2

Formato dei dati per la tabella 1

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento

S(inistra)/D(estra)

Definizioni e osservazioni

(1)

Paese

3

D

Stato membro che presenta la domanda o la relazione

(2)

Anno

4

S

L’anno per il quale sono presentati i dati, che deve essere uno degli ultimi due immediatamente precedenti l’anno in cui lo Stato membro chiede l’esclusione

(3)

Gruppo di sforzo

8

D

Combinazione dei gruppi di attrezzi e dei gruppi di zone geografiche indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008 a cui appartiene il gruppo di navi

(4)

N. CFR

12

D

Numero del registro della flotta comunitaria

(5)

kW

4

D

La capacità espressa in kW, che deve essere coerente con il registro della flotta comunitaria

(6)

Mese

2

S

Per ogni mese della campagna di pesca compreso nella domanda

(7)

Attrezzo regolamentato

3

D

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

 

TR1

 

TR2

 

TR3

 

BT1

 

BT2

 

GN

 

GT

 

LL

(8)

Dimensione delle maglie

3

S

La dimensione delle maglie corrisponde alle maglie effettivamente utilizzate dal gruppo di navi

(9)

Zona

9

D

Una delle zone geografiche seguenti di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008:

 

(a)

 

(b)i)

 

(b)(ii)

 

(b)(iii)

 

(c)

 

(d)

(10)

Sottozona

10

D

Ove pertinente: specificare la sottozona in cui si svolgono le operazioni di pesca

(11)

Intervallo delle profondità di pesca delle navi

8

D

Questa colonna va compilata solo quando si applica il punto 3 del presente allegato

(12)

Sbarchi di merluzzo bianco

7

S

Sbarchi di merluzzo bianco in rapporto all’attività o alle caratteristiche tecniche del gruppo di navi per cui si chiede l’esclusione

(13)

Rigetti di merluzzo bianco

7

S

Entità dei rigetti di merluzzo bianco

(14)

Totale catture

7

S

Totale delle catture (sbarchi e rigetti), in peso, di merluzzo bianco e di tutti gli altri pesci, crostacei e molluschi effettuate dalla nave

(15)

Sforzo

7

S

Entità dello sforzo di pesca, espresso in kilowatt-giorni, esercitato per ottenere il totale catture (13)

Tabella 3

Formato della domanda di esclusione quando si utilizzano dati provenienti da programmi a bordo o da altri programmi di campionamento

1.

Quando i dati relativi ai rigetti per nave non sono disponibili, la domanda è corredata delle informazioni raccolte mediante programmi di osservazione a bordo o altri programmi di campionamento. I dati presentati riguardano il gruppo di navi. Per valutare la percentuale di merluzzo bianco nelle catture durante l’attività del gruppo di navi gli Stati membri forniscono le informazioni seguenti.

N. della bordata

N. CFR

Capacità

Attrezzo

Dimensione delle maglie

Zona

Profondità

Mese

Specie bersaglio

Catture di merluzzo bianco

Totale catture

Sforzo esercitato

Sforzo totale

Intensità di campionamento

LOA

GT

kW

Sbarchi

Rigetti

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

2.

L’intensità di campionamento è conforme ai piani di campionamento stabiliti nell’ambito del quadro comunitario per la raccolta dei dati se il gruppo di navi è soggetto a campionamento come mestiere in tale quadro. Se il gruppo di navi non è compreso nel quadro comunitario per la raccolta dei dati, la strategia di campionamento segue il metodo elaborato come parte del programma nazionale istituito in tale quadro.

Tabella 4

Formato dei dati per la tabella 3

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

N. della bordata

3

S

Numerazione progressiva

(2)

N. CFR

12

D

Numero del registro della flotta comunitaria

(3)

Capacità

LOA

5

S

Capacità delle singole navi utilizzate per programmi a bordo o per programmi di campionamento. È coerente con i dati del registro della flotta comunitaria

(4)

GT

6

S

(5)

kW

6

S

(6)

Attrezzo

3

D

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

 

TR1

 

TR2

 

TR3

 

BT1

 

BT2

 

GN

 

GT

 

LL

(7)

Dimensione delle maglie

3

S

La dimensione delle maglie corrisponde alle maglie effettivamente utilizzate dal gruppo di navi

(8)

Zona

8

D

Una delle zone geografiche seguenti:

 

(a)

 

(b)(i)

 

(b)(ii)

 

(b)(iii)

 

(c)

 

(d)

(9)

Profondità

5/5

S

Ove pertinente, specificare la profondità o l’intervallo delle profondità a cui si svolgono le operazioni di pesca

(10)

Mese

2

S

I dati relativi alle catture e allo sforzo sono forniti dalla nave per mese dell’anno e per i [tre] anni civili più recenti

(11)

Specie bersaglio

7

D

Codice alfa a 3 lettere delle specie indicato nell’allegato I del regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio (1)

(12)

Sbarchi di merluzzo bianco

5

S

Volume degli sbarchi di merluzzo bianco

(13)

Rigetti di merluzzo bianco

5

S

Volume dei rigetti di merluzzo bianco sulla base di un piano di campionamento rappresentativo dell’attività o delle caratteristiche tecniche del gruppo di navi. I dati relativi ai rigetti possono riferirsi a parti del gruppo di navi

(14)

Totale catture

6

S

Catture (sbarchi e rigetti), in peso, di merluzzo bianco e di tutti gli altri pesci, crostacei e molluschi

(15)

Sforzo esercitato

7

S

Entità dello sforzo di pesca, espresso in kilowatt-giorni, esercitato per ottenere il totale delle catture (12)

(16)

Sforzo totale

7

S

Sforzo totale esercitato dal gruppo di navi durante la campagna di pesca

(17)

Intensità di campionamento

3

S

Rapporto fra lo sforzo oggetto del campionamento e lo sforzo esercitato dal gruppo di navi durante la campagna di pesca


Tabella 5

Sforzo di pesca associato all’attività del gruppo di navi esercitato durante il periodo di riferimento

N.CFR

Zona geografica

Attrezzo

Attrezzo

(piano merluzzo bianco)

kW-giorni

2004

2005

2006

2007

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

MEDIA:

(9)

(10)


Tabella 6

Formato dei dati per la tabella 5

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

N. CFR

12

D

Numero del registro della flotta comunitaria

(2)

Zona geografica

8

D

Una delle zone seguenti:

 

(a)

 

(b)(i)

 

(b)(ii)

 

(b)(iii)

 

(c)

 

(d)

(3)

Attrezzo

5

D

Secondo le definizioni di cui all’Allegato II A dei regolamenti relativi alle possibilità di pesca per il periodo 2004-2007

(4)

Attrezzo (piano per il merluzzo bianco)

3

D

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

 

TR1

 

TR2

 

TR3

 

BT1

 

BT2

 

GN

 

GT

 

LL

(5), (6), (7) e (8)

9

S

Entità dello sforzo di pesca, espresso in kilowatt-giorni, associato all’attività o alle caratteristiche tecniche del gruppo di navi durante il periodo di riferimento. Compilare solo gli anni 2004-2005 o 2006-2007

(9) o (10)

9

S

Sforzo medio, espresso in kilowatt-giorni, negli anni 2004-2006 o 2005-2007


(1)  GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.


ALLEGATO II

Elenco delle navi titolari di permessi di pesca speciali

Nome della/e nave/i

N. CFR

Esclusa/e dal regime di gestione dello sforzo di pesca (S/N)

kW

Attrezzo/i

Zona/e geografica/che

Gruppo di sforzo

 

 

 

 

 

 

 

L’elenco è fornito in Excel o in formato equivalente oppure il sito Internet consente di scaricare i dati in Excel o in formato equivalente. I dati contenuti nell’elenco devono essere coerenti con i dati del registro della flotta comunitaria. La descrizione dell’attrezzo da pesca e della zona deve corrispondere ai gruppi di attrezzi e alle zone geografiche elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008.


ALLEGATO III

Contenuto e formato della notifica di capacità massima

Tabella 1

Elenco delle navi utilizzate per stabilire la capacità massima

[anno]

kW

Zona geografica

N. CFR

a

b

c

d

 

 

 

 

 

 


Tabella 2

Capacità massima delle navi in kW per ciascuna delle zone

[Data]

Zona geografica

Capacità in kW

a

b

c

d

Iniziale

 

 

 

 

Adeguata

 

 

 

 

1.

Per l’adeguamento della capacità massima si applica la formula seguente:

kWmc = kW2006 o 2007 - kW1 - kW2 + kW3

dove:

kWmc

:

è la capacità massima, espressa in kW, delle navi autorizzate a detenere permessi di pesca speciali nella zona geografica;

kW2006 o 2007

:

è la capacità totale espressa in kW e stabilita in conformità all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2008 per il 2006 o il 2007;

kW1

:

è la potenza totale delle navi che sono uscite dalla flotta con aiuti pubblici dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento;

kW2

:

è la potenza totale delle navi trasferite dalla zona geografica nel 2009;

kW3

:

è la potenza totale delle navi trasferite nella zona geografica nel 2009.

2.

L’elenco delle navi e la tabella della capacità massima sono trasmessi alla Commissione in formato Excel o in un formato equivalente.


ALLEGATO IV

Notifica di fattore di correzione differente

Fattore di correzione standard

CPUE del gruppo di sforzo cedente

CPUE del gruppo di sforzo ricevente

 

 

 

La domanda contiene anche le informazioni indicate nelle tabelle 4 e 5 dell’allegato V.


ALLEGATO V

Formato e contenuto delle notifiche

1.

Le tabelle 1, 3 e 4 sono trasmesse per notificare alla Commissione l’adeguamento dello sforzo di pesca secondo quanto previsto all’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008.

2.

Le tabelle 4 e 5 sono trasmesse per notificare alla Commissione i trasferimenti di sforzo di pesca di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008.

3.

Le notifiche sono trasmesse alla Commissione in formato Excel o in un formato equivalente.

Tabella 1

Notifica di adeguamento dello sforzo di pesca

Paese

Base giuridica

Gruppo/i di sforzo

CPUE

Volume del contingente soggetto a scambio

Entità dello sforzo soggetto ad adeguamento

Sforzo di pesca massimo ammissibile iniziale

Sforzo di pesca massimo ammissibile adeguato

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


Tabella 2

Formato dei dati per la tabella 1

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Paese

3

D

Paese che presenta la notifica.

(2)

Base giuridica

8

D

Articolo:

16, paragrafo 1, lettera a)

16, paragrafo 1, lettera b)

16, paragrafo 2)

del regolamento (CE) n. 1342/2008

(3)

gruppo/i di sforzo

10

D

Combinazione dei gruppi di attrezzi e dei gruppi di zone geografiche a cui appartiene il gruppo di navi quali indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008. Zona geografica/attrezzo

(4)

CPUE

5

S

Catture per unità di sforzo del gruppo di sforzo considerato

(5)

Volume del contingente soggetto a scambio

7

S

Volume del contingente soggetto a scambio o a interruzione dello scambio

(6)

Entità dello sforzo soggetto ad adeguamento

7

S

Sforzo espresso in kilowatt-giorni corrispondente al volume di contingente recuperato e calcolato sulla base delle CPUE del gruppo di sforzo considerato

(7)

Sforzo di pesca massimo ammissibile iniziale

7

S

Sforzo di pesca massimo ammissibile del gruppo di sforzo considerato per l’anno di notifica in conformità al regolamento annuale del Consiglio che fissa lo sforzo di pesca massimo ammissibile

(8)

Sforzo di pesca massimo ammissibile adeguato

7

S

Entità dello sforzo di pesca massimo ammissibile dopo l’adeguamento per il gruppo di sforzo considerato


Tabella 3

Informazioni sugli scambi di contingenti

Data del trasferimento

Paese

Specie

Zona geografica

Volume

da

a

da

a

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 4

Notifica delle CPUE

[gruppo di sforzo]

[anno1]

[anno2]

[anno3]

MEDIA

Sbarchi di merluzzo bianco

 

 

 

 

Rigetti di merluzzo bianco

 

 

 

 

Totale kilowatt-giorni

 

 

 

 

 

 

 

CPUE (1)

 


Tabella 5

Notifica di trasferimento dello sforzo di pesca

[Paese]

Gruppo di sforzo cedente

Gruppo di sforzo ricevente

Gruppo di sforzo

 

 

Sforzo iniziale in kW

 

 

CPUE

 

 

Fattore di correzione standard

 

Sforzo trasferito in kilowatt-giorni

-

+

Sforzo di pesca massimo ammissibile adeguato, espresso in kilowatt-giorni

 

 


(1)  Calcolate secondo il metodo definito all’articolo 9.


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