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Document 32010R0201

    Regolamento (UE) n. 201/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie

    GU L 61 del 11.3.2010, p. 10–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/201/oj

    11.3.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 61/10


    REGOLAMENTO (UE) N. 201/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 10 marzo 2010

    recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (1), in particolare l’articolo 26,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Data la prossimità tra le acque dell’Unione europea e le acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione della Norvegia e delle Isole Færøer, è opportuno stabilire condizioni di autorizzazione specifiche per le navi dell’UE che praticano attività di pesca nelle acque norvegesi del Mare del Nord e nelle acque delle Isole Fær Øer.

    (2)

    È opportuno limitare l’accesso delle navi di paesi terzi a determinate zone geografiche al fine di tutelare le attività di pesca praticate da pescherecci locali.

    (3)

    Data la prossimità tra le acque dell’UE e le acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione della Norvegia e delle Isole Fær Øer, è opportuno stabilire condizioni di autorizzazione specifiche per i pescherecci battenti bandiera della Norvegia e delle Isole Færøer che praticano attività di pesca nelle acque dell’UE.

    (4)

    È opportuno definire il contenuto delle domande di autorizzazione delle navi di paesi terzi per consentire alla Commissione di avere accesso a dati supplementari.

    (5)

    Per garantire la corretta registrazione delle catture di melù e di sgombro effettuate da navi di paesi terzi nelle acque dell’UE, è necessario istituire per tali navi disposizioni rafforzate in materia di controllo. Tali disposizioni devono essere conformi all’accordo tra la Comunità europea e la Norvegia approvato dal regolamento (CEE) n. 2214/80 del Consiglio (2) e all’accordo tra la Comunità europea e le Isole Fær Øer approvato dal regolamento (CEE) n. 2211/80 del Consiglio (3).

    (6)

    È opportuno che le navi sprovviste di autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1006/2008 abbiano la possibilità di transitare nelle acque dell’UE, a condizione che i loro attrezzi da pesca siano riposti in modo da non essere prontamente utilizzabili per operazioni di pesca.

    (7)

    Occorre pertanto adottare modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1006/2008.

    (8)

    Il presente regolamento garantisce la continuità delle disposizioni vigenti nel regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (4).

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    ATTIVITÀ DI PESCA PRATICATE DA NAVI DELL’UE FUORI DALLE ACQUE DELL’UE

    Articolo 1

    Autorizzazioni di pesca

    In deroga all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1006/2008, le navi dell’UE di stazza pari o inferiore a 200 GT sono esentate dall’obbligo di detenere un’autorizzazione di pesca quando praticano attività di pesca nelle acque norvegesi del Mare del Nord.

    Articolo 2

    Restrizioni geografiche

    1.   Le navi dell’UE autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque norvegesi del Mare del Nord non esercitano la pesca nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia.

    2.   In deroga al paragrafo 1, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia e immatricolate in tali paesi sono autorizzate a praticare attività di pesca nello Skagerrak fino a una distanza di quattro miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia.

    Articolo 3

    Condizioni associate

    Le navi dell’UE autorizzate a praticare la pesca diretta di una determinata specie nelle acque delle Isole Fær Øer possono praticare la pesca diretta di un’altra specie previa notifica alle autorità delle Isole Færøer.

    Articolo 4

    Obblighi generali

    Le navi dell’UE che praticano attività di pesca fuori dalle acque dell’UE rispettano le misure di conservazione e di controllo e tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui operano.

    CAPO II

    ATTIVITÀ DI PESCA PRATICATE DA PESCHERECCI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL’UE

    Articolo 5

    Autorizzazioni di pesca

    In deroga all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1006/2008, i pescherecci di stazza inferiore a 200 GT battenti bandiera norvegese sono esentati dall’obbligo di detenere un’autorizzazione di pesca quando praticano attività di pesca nelle acque dell’UE.

    Articolo 6

    Trasmissione e contenuto delle domande di autorizzazione di pesca

    Le domande di autorizzazione di pesca di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1006/2008 recano le informazioni indicate nell’allegato I a seconda della bandiera che le navi sono autorizzate a battere.

    Articolo 7

    Restrizioni geografiche

    1.   Le navi battenti bandiera norvegese o immatricolate nelle Isole Fær Øer che sono autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque dell’UE non esercitano tali attività entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nella zona CIEM IV (5), nel Kattegat e nell’Oceano Atlantico a nord di 43°00′ di latitudine nord, fatta eccezione per la zona di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (6).

    2.   In deroga al paragrafo 1, i pescherecci battenti bandiera norvegese sono autorizzati a praticare attività di pesca nello Skagerrak fino a una distanza di quattro miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia.

    Articolo 8

    Giornale di pesca

    Oltre a conformarsi all’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (7), i comandanti dei pescherecci di paesi terzi autorizzati a praticare attività di pesca nelle acque dell’UE tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati indicati nell’allegato II.

    Articolo 9

    Trasmissione di dati sulle attività di pesca

    1.   Le informazioni che i comandanti dei pescherecci di paesi terzi sono tenuti a trasmettere alla Commissione in conformità dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 sono indicate nell’allegato III.

    2.   Il paragrafo 1 non si applica alle navi battenti bandiera norvegese che praticano attività di pesca nella zona CIEM IIIa.

    Articolo 10

    Pesca del melù e dello sgombro

    I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci battenti bandiera delle Isole Fær Øer che sono autorizzati a praticare la pesca del melù e dello sgombro nelle acque dell’UE rispettano le disposizioni riportate nell’allegato IV.

    Articolo 11

    Transito nelle acque dell’UE

    I pescherecci di paesi terzi che transitano nelle acque dell’UE ma non sono autorizzati a esercitarvi attività di pesca devono riporre le loro reti in modo che non siano disponibili per un impiego immediato, conformemente alle disposizioni seguenti:

    a)

    le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;

    b)

    le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate a una parte della sovrastruttura.

    CAPO III

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 12

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

    (2)  GU L 226 del 29.8.1980, pag. 47.

    (3)  GU L 226 del 29.8.1980, pag. 11.

    (4)  GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

    (5)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70.

    (6)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    (7)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


    ALLEGATO I

    DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA DELLE NAVI DI PAESI TERZI

    PARTE I

    Navi battenti bandiera della Norvegia

    Le domande delle navi battenti bandiera della Norvegia recano i seguenti dati:

    a)

    l’indicativo internazionale di chiamata (IRCS);

    b)

    il codice del gruppo.

    PARTE II

    Navi battenti bandiera delle Isole Fær Øer

    Le domande delle navi battenti bandiera delle Isole Fær Øer recano i seguenti dati:

    a)

    il nome della nave;

    b)

    l’identificazione esterna;

    c)

    l’indicativo internazionale di chiamata (IRCS);

    d)

    la potenza motrice;

    e)

    la stazza in GT e la lunghezza fuoritutto;

    f)

    le specie che si intendono catturare;

    g)

    la zona di pesca prevista.


    ALLEGATO II

    GIORNALE DI BORDO DA COMPILARE A CURA DEI COMANDANTI DELLE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL’UE

    Informazioni da registrare nel giornale di bordo

    1.

    Dopo ogni operazione di pesca:

    1.1.

    i quantitativi catturati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo;

    1.2.

    la data e l’ora dell’operazione di pesca;

    1.3.

    la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;

    1.4.

    il metodo di pesca utilizzato.

    2.

    Dopo ogni trasbordo su un’altra nave o da un’altra nave:

    2.1.

    l’indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»;

    2.2.

    i quantitativi trasbordati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo;

    2.3.

    il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave sulla quale o dalla quale è stato effettuato il trasbordo;

    2.4.

    è vietato il trasbordo di merluzzo bianco.

    3.

    Dopo ogni sbarco in un porto dell’UE:

    3.1.

    il nome del porto;

    3.2.

    i quantitativi sbarcati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo.

    4.

    Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione europea:

    4.1.

    la data e l’ora della comunicazione;

    4.2.

    il tipo di messaggio: «catture in entrata», «catture in uscita», «catture», «trasbordo»;

    4.3.

    in caso di trasmissione radio: il nome della stazione radio.


    ALLEGATO III

    INFORMAZIONI DA TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE A CURA DELLE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL’UE

    1.   Le informazioni da comunicare alla Commissione europea e lo scadenzario per la loro trasmissione sono quelli in appresso indicati.

    1.1.

    Ogniqualvolta una nave inizia una bordata di pesca (1) nelle acque dell’UE, invia un messaggio «catture in entrata» con le seguenti informazioni:

    SR

    o (2)

    (= inizio della registrazione)

    AD

    o

    XEU (= alla Commissione europea)

    SQ

    o

    (numero di serie del messaggio nell’anno in corso)

    TM

    o

    COE (= «catture in entrata»)

    RC

    o

    (indicativo internazionale di chiamata della nave)

    TN

    f (3)

    (numero di serie della bordata di pesca nell’anno in corso)

    NA

    f

    (nome della nave)

    IR

    o

    (Stato di bandiera con il codice ISO-3 del paese, se del caso seguito dal numero di riferimento individuale assegnato in tale Stato)

    XR

    o

    (lettere di identificazione esterna; numero riportato sulla fiancata della nave)

    LT (4)

    f (5)

    (latitudine della nave al momento della trasmissione)

    LG (4)

    f (5)

    (longitudine della nave al momento della trasmissione)

    LI

    f

    (latitudine stimata, in gradi e primi, del luogo dove il comandante intende iniziare la pesca)

    LN

    f

    (longitudine stimata, in gradi e primi, del luogo dove il comandante intende iniziare la pesca)

    RA

    o

    (zona CIEM pertinente)

    OB

    o

    (quantitativi, ripartiti per specie, che si trovano nelle stive, in coppia se necessario: codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg)

    DA

    o

    (data di trasmissione, in formato aaaammgg)

    TI

    o

    (ora di trasmissione, in formato oomm)

    MA

    o

    (nome del comandante della nave)

    ER

    o

    (= fine della registrazione)

    1.2.

    Ogniqualvolta una nave termina una bordata di pesca (1) nelle acque dell’UE, invia un messaggio «catture in uscita» con le seguenti informazioni:

    SR

    o

    (= inizio della registrazione)

    AD

    o

    XEU (= alla Commissione europea)

    SQ

    o

    (numero di serie del messaggio per la nave nell’anno in corso)

    TM

    o

    COX (= «catture in uscita»)

    RC

    o

    (indicativo internazionale di chiamata della nave)

    TN

    f

    (numero di serie della bordata di pesca nell’anno in corso)

    NA

    f

    (nome della nave)

    IR

    o

    (Stato di bandiera con il codice ISO-3 del paese, se del caso seguito dal numero di riferimento individuale assegnato in tale Stato)

    XR

    o

    (lettere di identificazione esterna; numero riportato sulla fiancata della nave)

    LT (6)

    f (7)

    (latitudine della nave al momento della trasmissione)

    LG (6)

    f (7)

    (longitudine della nave al momento della trasmissione)

    RA

    o

    (zona CIEM pertinente in cui sono state effettuate le catture)

    CA

    o

    (quantitativi delle catture effettuate dall’ultima dichiarazione, ripartiti per specie, in coppia, se necessario: codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg)

    OB

    f

    (quantitativi, ripartiti per specie, che si trovano nelle stive, in coppia se necessario: codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg)

    DF

    f

    (giorni di pesca dall’ultima dichiarazione)

    DA

    o

    (data di trasmissione, in formato aaaammgg)

    TI

    o

    (ora di trasmissione, in formato oomm)

    MA

    o

    (nome del comandante della nave)

    ER

    o

    (= fine della registrazione)

    1.3.

    Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nelle zone di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell’aringa e dello sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nelle zone di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie, la nave invia un messaggio «dichiarazione delle catture» con le seguenti informazioni:

    SR

    o

    (= inizio della registrazione)

    AD

    o

    XEU (= alla Commissione europea)

    SQ

    o

    (numero di serie del messaggio per la nave nell’anno in corso)

    TM

    o

    CAT (= «dichiarazione delle catture»)

    RC

    o

    (indicativo internazionale di chiamata della nave)

    TN

    f

    (numero di serie della bordata di pesca nell’anno in corso)

    NA

    f

    (nome della nave)

    IR

    o

    (Stato di bandiera con il codice ISO-3 del paese, se del caso seguito dal numero di riferimento individuale assegnato in tale Stato)

    XR

    o

    (lettere di identificazione esterna; numero riportato sulla fiancata della nave)

    LT (8)

    f (9)

    (latitudine della nave al momento della trasmissione)

    LG (8)

    f (9)

    (longitudine della nave al momento della trasmissione)

    RA

    o

    (zona CIEM pertinente in cui sono state effettuate le catture)

    CA

    o

    (quantitativi delle catture effettuate dall’ultima dichiarazione, ripartiti per specie, in coppia, se necessario: codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg)

    OB

    f

    (quantitativi, ripartiti per specie, che si trovano nelle stive, in coppia se necessario: codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg)

    DF

    f

    (giorni di pesca dall’ultima dichiarazione)

    DA

    o

    (data di trasmissione, in formato aaaammgg)

    TI

    o

    (ora di trasmissione, in formato oomm)

    MA

    o

    (nome del comandante della nave)

    ER

    o

    (= fine della registrazione)

    1.4.

    Ogniqualvolta è previsto un trasbordo tra i messaggi «catture in entrata» e «catture in uscita», occorre inviare almeno 24 ore prima, indipendentemente dai messaggi di «dichiarazione delle catture», un messaggio supplementare «trasbordo» con le seguenti informazioni:

    SR

    o

    (= inizio della registrazione)

    AD

    o

    XEU (= alla Commissione europea)

    SQ

    o

    (numero di serie del messaggio per la nave nell’anno in corso)

    TM

    o

    TRA (= «trasbordo»)

    RC

    o

    (indicativo internazionale di chiamata della nave)

    TN

    f

    (numero di serie della bordata di pesca nell’anno in corso)

    NA

    f

    (nome della nave)

    IR

    o

    (Stato di bandiera con il codice ISO-3 del paese, se del caso seguito dal numero di riferimento individuale assegnato in tale Stato)

    XR

    o

    (lettere di identificazione esterna; numero riportato sulla fiancata della nave)

    KG

    o

    (quantitativi, ripartiti per specie, imbarcati o sbarcati, in coppia se necessario: codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg)

    TT

    o

    (indicativo internazionale di chiamata della nave ricevente)

    TF

    o

    (indicativo internazionale di chiamata della nave cedente)

    LT (10)

    o/f (11)  (12)

    (posizione prevista della nave, in latitudine, al momento del trasbordo)

    LG1 (10)

    o/f (11)  (12)

    (posizione prevista della nave, in longitudine, al momento del trasbordo)

    PD

    o

    (data in cui è previsto il trasbordo)

    PT

    o

    (ora in cui è previsto il trasbordo)

    DA

    o

    (data di trasmissione, in formato aaaammgg)

    TI

    o

    (ora di trasmissione, in formato oomm)

    MA

    o

    (nome del comandante della nave)

    ER

    o

    (= fine della registrazione)

    2.   Forma delle comunicazioni

    Se non si applica il successivo punto 3.3, le informazioni di cui al precedente punto 1 sono trasmesse rispettando i codici e organizzando i dati come sopra indicato; in particolare:

    il testo «VRONT» va inserito nella riga dell’oggetto del messaggio,

    ciascun dato va inserito su una riga distinta,

    i dati sono preceduti dal codice specifico, separati l’uno dall’altro da uno spazio.

    Esempio (con dati fittizi):

    SR

     

    AD

    XEU

    SQ

    1

    TM

    COE

    RC

    IRCS

    TN

    1

    NA

    ESEMPIO DI NOME DI NAVE

    IR

    NOR

    XR

    PO 12345

    LT

    +65,321

    LG

    –21,123

    RA

    04A.

    OB

    COD 100 HAD 300

    DA

    20051004

    MA

    ESEMPIO DI NOME DI COMANDANTE

    TI

    1315

    ER

     

    3.   Schema di comunicazione

    3.1.

    Le informazioni di cui al punto 1 sono trasmesse dalla nave alla Commissione europea a Bruxelles a mezzo telex (SAT COM C 420599543 FISH) o con posta elettronica (FISHERIES-telecom@ec.europa.eu), oppure tramite una delle stazioni radio elencate al punto 4 e nella forma indicata al punto 2.

    3.2.

    Se, per motivi di forza maggiore, la nave non è in grado di trasmettere il messaggio, esso può essere comunicato da un’altra nave per conto della prima.

    3.3.

    Se lo Stato di bandiera dispone delle capacità tecniche per inviare tutti i messaggi e le informazioni di cui sopra nel formato denominato NAF per conto delle proprie navi da pesca in attività, esso può — previo accordo bilaterale con la Commissione — trasmettere le informazioni tramite un protocollo di trasmissione sicura alla Commissione europea a Bruxelles. In tal caso verranno aggiunti alla trasmissione alcuni dati a titolo di informazione supplementare (dopo l’informazione AD).

    FR

    o

    (in provenienza da; codice paese ISO alpha 3 del mittente)

    RN

    o

    (numero di serie della registrazione per l’anno considerato)

    RD

    o

    (data di trasmissione, in formato aaaammgg)

    RT

    o

    (ora di trasmissione, in formato oomm)

    Esempio (con i dati summenzionati):

    //SR//AD/XEU//FR/NOR//RN/5//RD/20051004//RT/1320//SQ/1//TM/COE//RC/IRCS//TN/1//NA/ESEMPIO DI NOME DI NAVE//IR/NOR//XR/PO 12345//LT/+65.321//LG/-21.123//RA/04A.//OB/COD 100 HAD 300//DA/20051004//TI/1315//MA/ESEMPIO DI NOME DI COMANDANTE//ER//

    Lo Stato di bandiera riceverà un «messaggio di avvenuta ricezione» con le seguenti informazioni:

    SR

    o

    (= inizio della registrazione)

    AD

    o

    (codice ISO-3 dello Stato di bandiera)

    FR

    o

    XEU (= alla Commissione europea)

    RN

    o

    (numero di serie del messaggio nell’anno in corso per il quale è inviato il «messaggio di avvenuta ricezione»)

    TM

    o

    RET (= «avvenuta ricezione»)

    SQ

    o

    (numero di serie del messaggio originale per la nave nell’anno in corso)

    RC

    o

    (indicativo internazionale di chiamata della nave menzionato nel messaggio originale)

    RS

    o

    (stato di ricezione — ACK o NAK)

    RE

    o

    (notifica di un codice di errore)

    DA

    o

    (data di trasmissione, in formato aaaammgg)

    TI

    o

    (ora di trasmissione, in formato oomm)

    ER

    o

    (= fine della registrazione)

    4.   Nome della stazione radio

    Nome della stazione radio

    Indicativo di chiamata della stazione radio

    Lyngby

    OXZ

    Land’s End

    GLD

    Valentia

    EJK

    Malin Head

    EJM

    Torshavn

    OXJ

    Bergen

    LGN

    Farsund

    LGZ

    Florø

    LGL

    Rogaland

    LGQ

    Tjøme

    LGT

    Ålesund

    LGA

    Ørlandet

    LFO

    Bodø

    LPG

    Svalbard

    LGS

    Stockholm Radio

    STOCKHOLM RADIO

    Turku

    OFK

    5.   Codice per la comunicazione delle specie

    Berici (Beryx spp.)

    ALF

    Passera canadese (Hippoglossoides platessoides)

    PLA

    Acciuga (Engraulis encrasicholus)

    ANE

    Rane pescatrici (Lophius spp.)

    ANF

    Argentina (Argentina silus)

    ARU

    Pesce castagna (Brama brama)

    POA

    Squalo elefante (Cetorinhus maximus)

    BSK

    Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo)

    BSF

    Molva azzurra (Molva dypterygia)

    BLI

    Melù (Micromesistius poutassou)

    WHB

    Gambero barbato (Xyphopenaeus kroyerii)

    BOB

    Merluzzo bianco (Gadus morhua)

    COD

    Gamberetto grigio (Crangon crangon)

    CSH

    Calamari (Loligo spp.)

    SQC

    Spinarolo (Squalus acanthias)

    DGS

    Musdee (Phycis spp.)

    FOR

    Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides)

    GHL

    Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

    HAD

    Nasello (Merluccius merluccius)

    HKE

    Ippoglosso atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

    HAL

    Aringa (Clupea harengus)

    HER

    Sugarello (Trachurus trachurus)

    HOM

    Molva (Molva molva)

    LIN

    Sgombro (Scomber scombrus)

    MAC

    Lepidorombi (Lepidorhombus spp.)

    LEZ

    Gamberello boreale (Pandalus borealis)

    PRA

    Scampo (Nephrops norvegicus)

    NEP

    Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii)

    NOP

    Pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus)

    ORY

    Altri

    OTH

    Passera di mare (Pleuronectes platessa)

    PLE

    Merluzzo giallo (Pollachius pollachius)

    POL

    Smeriglio (Lamma nasus)

    POR

    Scorfani (Sebastes spp.)

    RED

    Occhialone (Pagellus bogaraveo)

    SBR

    Granatiere (Coryphaenoides rupestris)

    RNG

    Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

    POK

    Salmone atlantico (Salmo salar)

    SAL

    Cicerelli (Ammodytes spp.)

    SAN

    Sardina (Sardina pilchardus)

    PIL

    Squali (Selachii, Pleurotremata)

    SKH

    Mazzancolle (Penaeidae)

    PEZ

    Spratto (Sprattus sprattus)

    SPR

    Totani (Illex spp.)

    SQX

    Tonni (Thunnidae)

    TUN

    Brosmio (Brosme brosme)

    USK

    Merlano (Merlangus merlangus)

    WHG

    Limanda (Limanda ferruginea)

    YEL

    6.   Codici da utilizzare per la zona pertinente

    02A.

    Divisione CIEM IIa — Mare di Norvegia

    02B.

    Divisione CIEM IIb — Spitzberg e Isola degli Orsi

    03A.

    Divisione CIEM IIIa — Skagerrak e Kattegat

    03B.

    Divisione CIEM IIIb — Sound

    03C.

    Divisione CIEM IIIc — Belts

    03D.

    Divisione CIEM IIId — Mar Baltico

    04A.

    Divisione CIEM IVa — Mare del Nord settentrionale

    04B.

    Divisione CIEM IVb — Mare del Nord centrale

    04C.

    Divisione CIEM IVc — Mare del Nord meridionale

    05A.

    Divisione CIEM Va — Fondali dell’Islanda

    05B.

    Divisione CIEM Vb1, Vb2 — Fondali delle Isole Fær Øer

    06A.

    Divisione CIEM VIa — Costa nordoccidentale della Scozia e Irlanda del Nord

    06B.

    Divisione CIEM VIb — Rockall

    07A.

    Divisione CIEM VIIa — Mare d’Irlanda

    07B.

    Divisione CIEM VIIb — Acque occidentali dell’Irlanda

    07C.

    Divisione CIEM VIIc — Porcupine Bank

    07D.

    Divisione CIEM VIId — Manica orientale

    07E.

    Divisione CIEM VIIe — Manica occidentale

    07F.

    Divisione CIEM VIIf — Canale di Bristol

    07G.

    Divisione CIEM VIIg — Mar Celtico settentrionale

    07H.

    Divisione CIEM VIIh — Mar Celtico meridionale

    07J.

    Divisione CIEM VIIj — Acque sudoccidentali dell’Irlanda — est

    07K.

    Divisione CIEM VIIk — Acque sudoccidentali dell’Irlanda — ovest

    08A.

    Divisione CIEM VIIIa — Golfo di Guascogna — nord

    08B.

    Divisione CIEM VIIIb — Golfo di Guascogna — centro

    08C.

    Divisione CIEM VIIIc — Golfo di Guascogna — sud

    08D.

    Divisione CIEM VIIId — Acque al largo del Golfo di Guascogna

    08E.

    Divisione CIEM VIIIe — Acque occidentali del Golfo di Guascogna

    09A.

    Divisione CIEM IXa — Acque portoghesi — est

    09B.

    Divisione CIEM IXb — Acque portoghesi — ovest

    14A.

    Divisione CIEM XIVa — Groenlandia nordorientale

    14B.

    Divisione CIEM XIVb — Groenlandia sudorientale


    (1)  Per bordata di pesca si intende il viaggio che ha inizio quando una nave che intende pescare entra nella zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca e che termina quando la nave lascia tale zona.

    (2)  o = obbligatorio.

    (3)  f = facoltativo.

    (4)  LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto.

    (5)  Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.

    (6)  LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto.

    (7)  Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.

    (8)  LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto.

    (9)  Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.

    (10)  LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto.

    (11)  Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.

    (12)  Facoltativo per la nave ricevente.


    ALLEGATO IV

    DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE NAVI DI PAESI TERZI CHE INTENDONO PRATICARE LA PESCA DEL MELÙ O DELLO SGOMBRO NELLE ACQUE DELL’UE

    PARTE I

    Disposizioni applicabili alle navi di paesi terzi che intendono praticare la pesca del melù nelle acque dell’UE

    a)

    Le navi che detengono già catture a bordo possono avviare una bordata di pesca soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro costiero interessato. Almeno quattro ore prima di entrare nelle acque dell’UE il comandante della nave trasmette una comunicazione, a seconda dei casi, a uno dei seguenti centri di controllo della pesca:

    i)

    Regno Unito (Edimburgo) mediante posta elettronica all’indirizzo: ukfcc@scotland.gsi.gov.uk o per telefono al numero (+ 44 1312719700); oppure

    ii)

    Irlanda (Haulbowline) mediante posta elettronica all’indirizzo: nscstaff@eircom.net o per telefono al numero (+ 353 872365998).

    La comunicazione specifica il nome, l’indicativo internazionale di chiamata e le cifre e lettere d’identificazione («port letters and number» — PLN) della nave, i quantitativi totali di ciascuna specie detenuta a bordo e la posizione stimata (longitudine/latitudine) del punto in cui il comandante ritiene che la nave entrerà nelle acque dell’UE e della zona in cui intende iniziare la pesca. La nave non inizia la pesca finché il comandante non ha ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e l’istruzione di sottoporre o meno la nave a ispezione. Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino al termine della bordata di pesca.

    Fatte salve le ispezioni che possono essere effettuate in mare, le autorità competenti possono richiedere al comandante, in circostanze debitamente giustificate, di sottoporre la nave ad ispezione in porto.

    b)

    Le navi che entrano nelle acque dell’UE senza detenere catture a bordo sono esonerate dalle disposizioni di cui alla lettera a).

    c)

    Si considera che la bordata di pesca sia conclusa quando la nave lascia le acque dell’UE o entra in un porto dell’UE dove effettua lo scarico completo delle catture.

    Le navi lasciano le acque dell’UE soltanto dopo aver attraversato una delle seguenti rotte di controllo:

    A.

    rettangolo CIEM 48 E2 nella zona VIa;

    B.

    rettangolo CIEM 46 E6 nella zona IVa;

    C.

    rettangoli CIEM 48 E8, 49 E8 o 50 E8 nella zona IVa.

    Il comandante della nave comunica almeno quattro ore prima l’attraversamento di una delle succitate rotte di controllo al centro di controllo della pesca di Edimburgo, per posta elettronica o per telefono, come previsto al punto 1. La comunicazione specifica il nome, l’indicativo internazionale di chiamata e le cifre e lettere d’identificazione («port letters and number» — PLN) della nave, i quantitativi totali delle specie detenute a bordo e la rotta di controllo attraverso cui la nave intende passare.

    La nave non lascia la zona situata all’interno della rotta di controllo finché il comandante non ha ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e l’istruzione di sottoporre o meno la nave a ispezione. Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino a quando la nave non lascia le acque dell’UE.

    Fatte salve le ispezioni che possono essere effettuate in mare, le autorità competenti possono richiedere al comandante, in circostanze debitamente giustificate, di sottoporre la nave a ispezione nei porti di Lerwick o Scrabster.

    PARTE II

    Disposizioni applicabili alle navi di paesi terzi che intendono praticare la pesca dello sgombro nelle acque dell’UE

    a)

    Le navi possono avviare una bordata di pesca soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro costiero interessato. Le navi entrano nelle acque dell’UE soltanto dopo aver attraversato una delle seguenti zone di controllo:

     

    rettangolo CIEM 48 E2 nella divisione VIa;

     

    rettangolo CIEM 50 F1 nella divisione IVa;

     

    rettangolo CIEM 46 F1 nella divisione IVa.

    Almeno quattro ore prima di entrare in una delle zone di controllo, all’entrata nelle acque dell’UE, il comandante della nave contatta il centro di controllo della pesca del Regno Unito (Edimburgo) per posta elettronica al seguente indirizzo: ukfcc@scotland.gsi.gov.uk o per telefono (+ 44 1312719700).

    La comunicazione specifica il nome, l’indicativo internazionale di chiamata e le cifre e lettere d’identificazione («port letters and number» — PLN) della nave, i quantitativi totali di ciascuna specie detenuta a bordo e la zona di controllo attraverso cui la nave entrerà nelle acque dell’UE. La nave non inizia la pesca finché il comandante non ha ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e l’istruzione di sottoporre o meno la nave a ispezione. Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino al termine della bordata di pesca.

    b)

    Le navi che entrano nelle acque dell’UE senza detenere catture a bordo sono esonerate dalle disposizioni di cui alla lettera a).

    c)

    Si considera che la bordata di pesca sia conclusa quando la nave lascia le acque dell’UE o entra in un porto dell’UE dove effettua lo scarico completo delle catture.

    Le navi lasciano le acque dell’UE soltanto dopo aver attraversato una delle zone di controllo.

    All’uscita dalle acque dell’UE, il comandante della nave comunica almeno due ore prima l’ingresso in una delle zone di controllo al centro di controllo della pesca di Edimburgo per posta elettronica o per telefono, come previsto alla lettera a).

    La comunicazione specifica il nome, l’indicativo internazionale di chiamata e le cifre e lettere d’identificazione («port letters and number» — PLN) della nave, i quantitativi totali di ciascuna specie detenuta a bordo e la zona di controllo attraverso cui la nave intende passare. La nave non lascia la zona di controllo prima di aver ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e l’istruzione per il comandante di sottoporre o meno la nave a ispezione. Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino a quando la nave non lascia le acque dell’UE.


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