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Document 32010R0201
Commission Regulation (EU) No 201/2010 of 10 March 2010 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1006/2008 concerning authorisations for fishing activities of Community fishing vessels outside Community waters and the access of third country vessels to Community waters
Regolamento (UE) n. 201/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie
Regolamento (UE) n. 201/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie
GU L 61 del 11.3.2010, p. 10–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
11.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 61/10 |
REGOLAMENTO (UE) N. 201/2010 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2010
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (1), in particolare l’articolo 26,
considerando quanto segue:
(1) |
Data la prossimità tra le acque dell’Unione europea e le acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione della Norvegia e delle Isole Færøer, è opportuno stabilire condizioni di autorizzazione specifiche per le navi dell’UE che praticano attività di pesca nelle acque norvegesi del Mare del Nord e nelle acque delle Isole Fær Øer. |
(2) |
È opportuno limitare l’accesso delle navi di paesi terzi a determinate zone geografiche al fine di tutelare le attività di pesca praticate da pescherecci locali. |
(3) |
Data la prossimità tra le acque dell’UE e le acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione della Norvegia e delle Isole Fær Øer, è opportuno stabilire condizioni di autorizzazione specifiche per i pescherecci battenti bandiera della Norvegia e delle Isole Færøer che praticano attività di pesca nelle acque dell’UE. |
(4) |
È opportuno definire il contenuto delle domande di autorizzazione delle navi di paesi terzi per consentire alla Commissione di avere accesso a dati supplementari. |
(5) |
Per garantire la corretta registrazione delle catture di melù e di sgombro effettuate da navi di paesi terzi nelle acque dell’UE, è necessario istituire per tali navi disposizioni rafforzate in materia di controllo. Tali disposizioni devono essere conformi all’accordo tra la Comunità europea e la Norvegia approvato dal regolamento (CEE) n. 2214/80 del Consiglio (2) e all’accordo tra la Comunità europea e le Isole Fær Øer approvato dal regolamento (CEE) n. 2211/80 del Consiglio (3). |
(6) |
È opportuno che le navi sprovviste di autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1006/2008 abbiano la possibilità di transitare nelle acque dell’UE, a condizione che i loro attrezzi da pesca siano riposti in modo da non essere prontamente utilizzabili per operazioni di pesca. |
(7) |
Occorre pertanto adottare modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1006/2008. |
(8) |
Il presente regolamento garantisce la continuità delle disposizioni vigenti nel regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (4). |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
ATTIVITÀ DI PESCA PRATICATE DA NAVI DELL’UE FUORI DALLE ACQUE DELL’UE
Articolo 1
Autorizzazioni di pesca
In deroga all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1006/2008, le navi dell’UE di stazza pari o inferiore a 200 GT sono esentate dall’obbligo di detenere un’autorizzazione di pesca quando praticano attività di pesca nelle acque norvegesi del Mare del Nord.
Articolo 2
Restrizioni geografiche
1. Le navi dell’UE autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque norvegesi del Mare del Nord non esercitano la pesca nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia.
2. In deroga al paragrafo 1, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia e immatricolate in tali paesi sono autorizzate a praticare attività di pesca nello Skagerrak fino a una distanza di quattro miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia.
Articolo 3
Condizioni associate
Le navi dell’UE autorizzate a praticare la pesca diretta di una determinata specie nelle acque delle Isole Fær Øer possono praticare la pesca diretta di un’altra specie previa notifica alle autorità delle Isole Færøer.
Articolo 4
Obblighi generali
Le navi dell’UE che praticano attività di pesca fuori dalle acque dell’UE rispettano le misure di conservazione e di controllo e tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui operano.
CAPO II
ATTIVITÀ DI PESCA PRATICATE DA PESCHERECCI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL’UE
Articolo 5
Autorizzazioni di pesca
In deroga all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1006/2008, i pescherecci di stazza inferiore a 200 GT battenti bandiera norvegese sono esentati dall’obbligo di detenere un’autorizzazione di pesca quando praticano attività di pesca nelle acque dell’UE.
Articolo 6
Trasmissione e contenuto delle domande di autorizzazione di pesca
Le domande di autorizzazione di pesca di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1006/2008 recano le informazioni indicate nell’allegato I a seconda della bandiera che le navi sono autorizzate a battere.
Articolo 7
Restrizioni geografiche
1. Le navi battenti bandiera norvegese o immatricolate nelle Isole Fær Øer che sono autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque dell’UE non esercitano tali attività entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nella zona CIEM IV (5), nel Kattegat e nell’Oceano Atlantico a nord di 43°00′ di latitudine nord, fatta eccezione per la zona di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (6).
2. In deroga al paragrafo 1, i pescherecci battenti bandiera norvegese sono autorizzati a praticare attività di pesca nello Skagerrak fino a una distanza di quattro miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia.
Articolo 8
Giornale di pesca
Oltre a conformarsi all’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (7), i comandanti dei pescherecci di paesi terzi autorizzati a praticare attività di pesca nelle acque dell’UE tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati indicati nell’allegato II.
Articolo 9
Trasmissione di dati sulle attività di pesca
1. Le informazioni che i comandanti dei pescherecci di paesi terzi sono tenuti a trasmettere alla Commissione in conformità dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 sono indicate nell’allegato III.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle navi battenti bandiera norvegese che praticano attività di pesca nella zona CIEM IIIa.
Articolo 10
Pesca del melù e dello sgombro
I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci battenti bandiera delle Isole Fær Øer che sono autorizzati a praticare la pesca del melù e dello sgombro nelle acque dell’UE rispettano le disposizioni riportate nell’allegato IV.
Articolo 11
Transito nelle acque dell’UE
I pescherecci di paesi terzi che transitano nelle acque dell’UE ma non sono autorizzati a esercitarvi attività di pesca devono riporre le loro reti in modo che non siano disponibili per un impiego immediato, conformemente alle disposizioni seguenti:
a) |
le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico; |
b) |
le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate a una parte della sovrastruttura. |
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 12
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.
(2) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 47.
(3) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 11.
(4) GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.
(5) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70.
(6) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(7) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
ALLEGATO I
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA DELLE NAVI DI PAESI TERZI
PARTE I
Navi battenti bandiera della Norvegia
Le domande delle navi battenti bandiera della Norvegia recano i seguenti dati:
a) |
l’indicativo internazionale di chiamata (IRCS); |
b) |
il codice del gruppo. |
PARTE II
Navi battenti bandiera delle Isole Fær Øer
Le domande delle navi battenti bandiera delle Isole Fær Øer recano i seguenti dati:
a) |
il nome della nave; |
b) |
l’identificazione esterna; |
c) |
l’indicativo internazionale di chiamata (IRCS); |
d) |
la potenza motrice; |
e) |
la stazza in GT e la lunghezza fuoritutto; |
f) |
le specie che si intendono catturare; |
g) |
la zona di pesca prevista. |
ALLEGATO II
GIORNALE DI BORDO DA COMPILARE A CURA DEI COMANDANTI DELLE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL’UE
Informazioni da registrare nel giornale di bordo
1. |
Dopo ogni operazione di pesca:
|
2. |
Dopo ogni trasbordo su un’altra nave o da un’altra nave:
|
3. |
Dopo ogni sbarco in un porto dell’UE:
|
4. |
Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione europea:
|
ALLEGATO III
INFORMAZIONI DA TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE A CURA DELLE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL’UE
1. Le informazioni da comunicare alla Commissione europea e lo scadenzario per la loro trasmissione sono quelli in appresso indicati.
1.1. |
Ogniqualvolta una nave inizia una bordata di pesca (1) nelle acque dell’UE, invia un messaggio «catture in entrata» con le seguenti informazioni:
|
1.2. |
Ogniqualvolta una nave termina una bordata di pesca (1) nelle acque dell’UE, invia un messaggio «catture in uscita» con le seguenti informazioni:
|
1.3. |
Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nelle zone di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell’aringa e dello sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nelle zone di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie, la nave invia un messaggio «dichiarazione delle catture» con le seguenti informazioni:
|
1.4. |
Ogniqualvolta è previsto un trasbordo tra i messaggi «catture in entrata» e «catture in uscita», occorre inviare almeno 24 ore prima, indipendentemente dai messaggi di «dichiarazione delle catture», un messaggio supplementare «trasbordo» con le seguenti informazioni:
|
2. Forma delle comunicazioni
Se non si applica il successivo punto 3.3, le informazioni di cui al precedente punto 1 sono trasmesse rispettando i codici e organizzando i dati come sopra indicato; in particolare:
— |
il testo «VRONT» va inserito nella riga dell’oggetto del messaggio, |
— |
ciascun dato va inserito su una riga distinta, |
— |
i dati sono preceduti dal codice specifico, separati l’uno dall’altro da uno spazio. |
Esempio (con dati fittizi):
SR |
|
AD |
XEU |
SQ |
1 |
TM |
COE |
RC |
IRCS |
TN |
1 |
NA |
ESEMPIO DI NOME DI NAVE |
IR |
NOR |
XR |
PO 12345 |
LT |
+65,321 |
LG |
–21,123 |
RA |
04A. |
OB |
COD 100 HAD 300 |
DA |
20051004 |
MA |
ESEMPIO DI NOME DI COMANDANTE |
TI |
1315 |
ER |
|
3. Schema di comunicazione
3.1. |
Le informazioni di cui al punto 1 sono trasmesse dalla nave alla Commissione europea a Bruxelles a mezzo telex (SAT COM C 420599543 FISH) o con posta elettronica (FISHERIES-telecom@ec.europa.eu), oppure tramite una delle stazioni radio elencate al punto 4 e nella forma indicata al punto 2. |
3.2. |
Se, per motivi di forza maggiore, la nave non è in grado di trasmettere il messaggio, esso può essere comunicato da un’altra nave per conto della prima. |
3.3. |
Se lo Stato di bandiera dispone delle capacità tecniche per inviare tutti i messaggi e le informazioni di cui sopra nel formato denominato NAF per conto delle proprie navi da pesca in attività, esso può — previo accordo bilaterale con la Commissione — trasmettere le informazioni tramite un protocollo di trasmissione sicura alla Commissione europea a Bruxelles. In tal caso verranno aggiunti alla trasmissione alcuni dati a titolo di informazione supplementare (dopo l’informazione AD).
Esempio (con i dati summenzionati): //SR//AD/XEU//FR/NOR//RN/5//RD/20051004//RT/1320//SQ/1//TM/COE//RC/IRCS//TN/1//NA/ESEMPIO DI NOME DI NAVE//IR/NOR//XR/PO 12345//LT/+65.321//LG/-21.123//RA/04A.//OB/COD 100 HAD 300//DA/20051004//TI/1315//MA/ESEMPIO DI NOME DI COMANDANTE//ER// Lo Stato di bandiera riceverà un «messaggio di avvenuta ricezione» con le seguenti informazioni:
|
4. Nome della stazione radio
Nome della stazione radio |
Indicativo di chiamata della stazione radio |
Lyngby |
OXZ |
Land’s End |
GLD |
Valentia |
EJK |
Malin Head |
EJM |
Torshavn |
OXJ |
Bergen |
LGN |
Farsund |
LGZ |
Florø |
LGL |
Rogaland |
LGQ |
Tjøme |
LGT |
Ålesund |
LGA |
Ørlandet |
LFO |
Bodø |
LPG |
Svalbard |
LGS |
Stockholm Radio |
STOCKHOLM RADIO |
Turku |
OFK |
5. Codice per la comunicazione delle specie
Berici (Beryx spp.) |
ALF |
Passera canadese (Hippoglossoides platessoides) |
PLA |
Acciuga (Engraulis encrasicholus) |
ANE |
Rane pescatrici (Lophius spp.) |
ANF |
Argentina (Argentina silus) |
ARU |
Pesce castagna (Brama brama) |
POA |
Squalo elefante (Cetorinhus maximus) |
BSK |
Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) |
BSF |
Molva azzurra (Molva dypterygia) |
BLI |
Melù (Micromesistius poutassou) |
WHB |
Gambero barbato (Xyphopenaeus kroyerii) |
BOB |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
COD |
Gamberetto grigio (Crangon crangon) |
CSH |
Calamari (Loligo spp.) |
SQC |
Spinarolo (Squalus acanthias) |
DGS |
Musdee (Phycis spp.) |
FOR |
Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) |
GHL |
Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) |
HAD |
Nasello (Merluccius merluccius) |
HKE |
Ippoglosso atlantico (Hippoglossus hippoglossus) |
HAL |
Aringa (Clupea harengus) |
HER |
Sugarello (Trachurus trachurus) |
HOM |
Molva (Molva molva) |
LIN |
Sgombro (Scomber scombrus) |
MAC |
Lepidorombi (Lepidorhombus spp.) |
LEZ |
Gamberello boreale (Pandalus borealis) |
PRA |
Scampo (Nephrops norvegicus) |
NEP |
Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii) |
NOP |
Pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) |
ORY |
Altri |
OTH |
Passera di mare (Pleuronectes platessa) |
PLE |
Merluzzo giallo (Pollachius pollachius) |
POL |
Smeriglio (Lamma nasus) |
POR |
Scorfani (Sebastes spp.) |
RED |
Occhialone (Pagellus bogaraveo) |
SBR |
Granatiere (Coryphaenoides rupestris) |
RNG |
Merluzzo carbonaro (Pollachius virens) |
POK |
Salmone atlantico (Salmo salar) |
SAL |
Cicerelli (Ammodytes spp.) |
SAN |
Sardina (Sardina pilchardus) |
PIL |
Squali (Selachii, Pleurotremata) |
SKH |
Mazzancolle (Penaeidae) |
PEZ |
Spratto (Sprattus sprattus) |
SPR |
Totani (Illex spp.) |
SQX |
Tonni (Thunnidae) |
TUN |
Brosmio (Brosme brosme) |
USK |
Merlano (Merlangus merlangus) |
WHG |
Limanda (Limanda ferruginea) |
YEL |
6. Codici da utilizzare per la zona pertinente
02A. |
Divisione CIEM IIa — Mare di Norvegia |
02B. |
Divisione CIEM IIb — Spitzberg e Isola degli Orsi |
03A. |
Divisione CIEM IIIa — Skagerrak e Kattegat |
03B. |
Divisione CIEM IIIb — Sound |
03C. |
Divisione CIEM IIIc — Belts |
03D. |
Divisione CIEM IIId — Mar Baltico |
04A. |
Divisione CIEM IVa — Mare del Nord settentrionale |
04B. |
Divisione CIEM IVb — Mare del Nord centrale |
04C. |
Divisione CIEM IVc — Mare del Nord meridionale |
05A. |
Divisione CIEM Va — Fondali dell’Islanda |
05B. |
Divisione CIEM Vb1, Vb2 — Fondali delle Isole Fær Øer |
06A. |
Divisione CIEM VIa — Costa nordoccidentale della Scozia e Irlanda del Nord |
06B. |
Divisione CIEM VIb — Rockall |
07A. |
Divisione CIEM VIIa — Mare d’Irlanda |
07B. |
Divisione CIEM VIIb — Acque occidentali dell’Irlanda |
07C. |
Divisione CIEM VIIc — Porcupine Bank |
07D. |
Divisione CIEM VIId — Manica orientale |
07E. |
Divisione CIEM VIIe — Manica occidentale |
07F. |
Divisione CIEM VIIf — Canale di Bristol |
07G. |
Divisione CIEM VIIg — Mar Celtico settentrionale |
07H. |
Divisione CIEM VIIh — Mar Celtico meridionale |
07J. |
Divisione CIEM VIIj — Acque sudoccidentali dell’Irlanda — est |
07K. |
Divisione CIEM VIIk — Acque sudoccidentali dell’Irlanda — ovest |
08A. |
Divisione CIEM VIIIa — Golfo di Guascogna — nord |
08B. |
Divisione CIEM VIIIb — Golfo di Guascogna — centro |
08C. |
Divisione CIEM VIIIc — Golfo di Guascogna — sud |
08D. |
Divisione CIEM VIIId — Acque al largo del Golfo di Guascogna |
08E. |
Divisione CIEM VIIIe — Acque occidentali del Golfo di Guascogna |
09A. |
Divisione CIEM IXa — Acque portoghesi — est |
09B. |
Divisione CIEM IXb — Acque portoghesi — ovest |
14A. |
Divisione CIEM XIVa — Groenlandia nordorientale |
14B. |
Divisione CIEM XIVb — Groenlandia sudorientale |
(1) Per bordata di pesca si intende il viaggio che ha inizio quando una nave che intende pescare entra nella zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca e che termina quando la nave lascia tale zona.
(2) o = obbligatorio.
(3) f = facoltativo.
(4) LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto.
(5) Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.
(6) LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto.
(7) Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.
(8) LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto.
(9) Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.
(10) LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto.
(11) Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.
(12) Facoltativo per la nave ricevente.
ALLEGATO IV
DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE NAVI DI PAESI TERZI CHE INTENDONO PRATICARE LA PESCA DEL MELÙ O DELLO SGOMBRO NELLE ACQUE DELL’UE
PARTE I
Disposizioni applicabili alle navi di paesi terzi che intendono praticare la pesca del melù nelle acque dell’UE
a) |
Le navi che detengono già catture a bordo possono avviare una bordata di pesca soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro costiero interessato. Almeno quattro ore prima di entrare nelle acque dell’UE il comandante della nave trasmette una comunicazione, a seconda dei casi, a uno dei seguenti centri di controllo della pesca:
La comunicazione specifica il nome, l’indicativo internazionale di chiamata e le cifre e lettere d’identificazione («port letters and number» — PLN) della nave, i quantitativi totali di ciascuna specie detenuta a bordo e la posizione stimata (longitudine/latitudine) del punto in cui il comandante ritiene che la nave entrerà nelle acque dell’UE e della zona in cui intende iniziare la pesca. La nave non inizia la pesca finché il comandante non ha ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e l’istruzione di sottoporre o meno la nave a ispezione. Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino al termine della bordata di pesca. Fatte salve le ispezioni che possono essere effettuate in mare, le autorità competenti possono richiedere al comandante, in circostanze debitamente giustificate, di sottoporre la nave ad ispezione in porto. |
b) |
Le navi che entrano nelle acque dell’UE senza detenere catture a bordo sono esonerate dalle disposizioni di cui alla lettera a). |
c) |
Si considera che la bordata di pesca sia conclusa quando la nave lascia le acque dell’UE o entra in un porto dell’UE dove effettua lo scarico completo delle catture. Le navi lasciano le acque dell’UE soltanto dopo aver attraversato una delle seguenti rotte di controllo:
Il comandante della nave comunica almeno quattro ore prima l’attraversamento di una delle succitate rotte di controllo al centro di controllo della pesca di Edimburgo, per posta elettronica o per telefono, come previsto al punto 1. La comunicazione specifica il nome, l’indicativo internazionale di chiamata e le cifre e lettere d’identificazione («port letters and number» — PLN) della nave, i quantitativi totali delle specie detenute a bordo e la rotta di controllo attraverso cui la nave intende passare. La nave non lascia la zona situata all’interno della rotta di controllo finché il comandante non ha ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e l’istruzione di sottoporre o meno la nave a ispezione. Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino a quando la nave non lascia le acque dell’UE. Fatte salve le ispezioni che possono essere effettuate in mare, le autorità competenti possono richiedere al comandante, in circostanze debitamente giustificate, di sottoporre la nave a ispezione nei porti di Lerwick o Scrabster. |
PARTE II
Disposizioni applicabili alle navi di paesi terzi che intendono praticare la pesca dello sgombro nelle acque dell’UE
a) |
Le navi possono avviare una bordata di pesca soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro costiero interessato. Le navi entrano nelle acque dell’UE soltanto dopo aver attraversato una delle seguenti zone di controllo:
Almeno quattro ore prima di entrare in una delle zone di controllo, all’entrata nelle acque dell’UE, il comandante della nave contatta il centro di controllo della pesca del Regno Unito (Edimburgo) per posta elettronica al seguente indirizzo: ukfcc@scotland.gsi.gov.uk o per telefono (+ 44 1312719700). La comunicazione specifica il nome, l’indicativo internazionale di chiamata e le cifre e lettere d’identificazione («port letters and number» — PLN) della nave, i quantitativi totali di ciascuna specie detenuta a bordo e la zona di controllo attraverso cui la nave entrerà nelle acque dell’UE. La nave non inizia la pesca finché il comandante non ha ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e l’istruzione di sottoporre o meno la nave a ispezione. Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino al termine della bordata di pesca. |
b) |
Le navi che entrano nelle acque dell’UE senza detenere catture a bordo sono esonerate dalle disposizioni di cui alla lettera a). |
c) |
Si considera che la bordata di pesca sia conclusa quando la nave lascia le acque dell’UE o entra in un porto dell’UE dove effettua lo scarico completo delle catture. Le navi lasciano le acque dell’UE soltanto dopo aver attraversato una delle zone di controllo. All’uscita dalle acque dell’UE, il comandante della nave comunica almeno due ore prima l’ingresso in una delle zone di controllo al centro di controllo della pesca di Edimburgo per posta elettronica o per telefono, come previsto alla lettera a). La comunicazione specifica il nome, l’indicativo internazionale di chiamata e le cifre e lettere d’identificazione («port letters and number» — PLN) della nave, i quantitativi totali di ciascuna specie detenuta a bordo e la zona di controllo attraverso cui la nave intende passare. La nave non lascia la zona di controllo prima di aver ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e l’istruzione per il comandante di sottoporre o meno la nave a ispezione. Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino a quando la nave non lascia le acque dell’UE. |