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Document 32010R0197

Regolamento (UE) n. 197/2010 della Commissione, del 9 marzo 2010 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

GU L 60 del 10.3.2010, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/197/oj

10.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/9


REGOLAMENTO (UE) N. 197/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2010

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 14 sexdecies, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) prevede che il certificato AEO (Authorised economic operator, operatore economico autorizzato) sia rilasciato entro 90 giorni di calendario dalla ricezione della domanda ai sensi dell’articolo 14 quater del medesimo regolamento. Il termine può essere prorogato di un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario se l’autorità doganale interessata non è in grado di rispettarlo, purché essa informi il richiedente delle ragioni della proroga. Tuttavia, l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione (3) che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 ha prolungato il periodo di 90 giorni previsti per il rilascio di un certificato AEO a 300 giorni di calendario, per un periodo transitorio di 24 mesi che scade il 31 dicembre 2009. A decorrere dal 1o gennaio 2010 si applicano i termini fissati all’articolo 14 sexdecies del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(2)

L’attuazione pratica della normativa sull’AEO ha mostrato che l’intera procedura di autorizzazione dura, nella maggioranza dei casi, solitamente più di 90 giorni di calendario e può durare, nei casi di talune grandi imprese, fino a 150 giorni.

(3)

Avendo il regolamento (CE) n. 1192/2008 della Commissione (4) che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93, introdotto un sistema in base al quale il richiedente l’autorizzazione unica relativa alla dichiarazione semplificata, alla domiciliazione, ai regimi doganali economici o alla destinazione particolare deve rispondere ai criteri definiti per gli AEO o a criteri equivalenti, il numero di domande di certificato AEO è notevolmente aumentato in quanto la maggioranza degli operatori economici preferisce fare in primo luogo la domanda di certificato AEO, il quale fa presumere il possesso dei requisiti necessari per le autorizzazioni relative alle procedure semplificate. A causa di tale aumento è diventato molto difficile per le autorità doganali adempiere all’obbligo di rilasciare i certificati AEO entro i limiti previsti dall’articolo 14 sexdecies, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(4)

Pertanto, al fine di garantire un funzionamento fluido del sistema AEO dal 1o gennaio 2010, è necessario prolungare a 120 giorni il termine per il rilascio del certificato AEO, o per il rigetto della domanda, e prevedere un ulteriore periodo di proroga di 60 giorni di tale termine.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.

(6)

Poiché il periodo transitorio previsto dal regolamento (CE) n. 1875/2006 scade il 31 dicembre 2009, il presente regolamento si deve applicare dal 1o gennaio 2010.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 14 sexdecies, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 è sostituito dal testo seguente:

«2.   L’autorità doganale rilascia il certificato AEO, o respinge la domanda, entro 120 giorni di calendario dalla ricezione della domanda stessa ai sensi dell’articolo 14 quater. Il termine può essere prorogato di un ulteriore periodo di 60 giorni di calendario se l’autorità doganale interessata non è in grado di rispettarlo. In tali casi, essa informa il richiedente delle ragioni della proroga, prima della scadenza del termine dei 120 giorni di calendario.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.

(4)  GU L 329 del 6.12.2008, pag. 1.


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