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Document 32010R0103
Commission Regulation (EU) No 103/2010 of 5 February 2010 concerning the authorisation of manganese chelate of hydroxy analogue of methionine as a feed additive for chickens for fattening (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) n. 103/2010 della Commissione, del 5 febbraio 2010 , concernente l’autorizzazione del chelato di manganese dell’analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) n. 103/2010 della Commissione, del 5 febbraio 2010 , concernente l’autorizzazione del chelato di manganese dell’analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 35 del 6.2.2010, pp. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2010; abrogato da 32010R0350
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6.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 35/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 103/2010 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 2010
concernente l’autorizzazione del chelato di manganese dell’analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
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(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. Tale domanda è corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione del chelato di manganese dell’analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali». |
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(4) |
Dai pareri dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») del 15 settembre 2009 (2) e del 15 aprile 2008 (3) risulta che il chelato di manganese dell’analogo idrossilato della metionina non ha effetti avversi sulla salute animale e umana o sull’ambiente se impiegato nell’alimentazione dei polli da ingrasso. In base al parere del 15 aprile 2008 l’impiego del preparato può essere considerato come fonte di manganese disponibile e soddisfa i criteri di additivo alimentare per i polli da ingrasso. L’Autorità raccomanda misure appropriate per la sicurezza degli utilizzatori. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(5) |
La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, è opportuno autorizzare l’impiego del preparato descritto nell’allegato del presente regolamento. |
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(6) |
Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzato come additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato medesimo.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal (2009) 7(9) pag. 1316.
(3) EFSA Journal (2008) 692, pag. 1.
ALLEGATO
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Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell’autorizzazione |
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Tenore dell’elemento (Mn) in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: composti di oligoelementi |
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3b5.10 |
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Chelato di manganese dell’analogo idrossilato della metionina |
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Polli da ingrasso |
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150 (in totale) |
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26.2.2020 |
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(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives