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Document 32010L0033
Commission Directive 2010/33/EU of 21 May 2010 correcting the Spanish version of Council Directive 2001/112/EC relating to fruit juices and certain similar products intended for human consumption
Direttiva 2010/33/UE della Commissione, del 21 maggio 2010 , che rettifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana
Direttiva 2010/33/UE della Commissione, del 21 maggio 2010 , che rettifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana
GU L 126 del 22.5.2010, p. 23–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 126/23 |
DIRETTIVA 2010/33/UE DELLA COMMISSIONE
del 21 maggio 2010
che rettifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana (1), in particolare l’articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
In seguito all’adozione, il 14 agosto 2009, della direttiva 2009/106/CE della Commissione (2) recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio, nella versione spagnola dell’allegato V della medesima è stato riscontrato un errore che deve essere rettificato. La rettifica non si applica alle altre versioni linguistiche. |
(2) |
Occorre pertanto rettificare la direttiva 2001/112/CE. |
(3) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
(Riguarda solo la versione spagnola)
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58.
(2) GU L 212 del 15.8.2009, pag. 42.