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Document 32010H0424(01)

    Raccomandazione P1, del 12 giugno 2009 , riguardante la sentenza Gottardo secondo la quale i vantaggi di cui beneficiano i cittadini di uno Stato in virtù di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra tale Stato e un paese terzo devono essere concessi anche ai lavoratori cittadini di altri Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

    GU C 106 del 24.4.2010, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    24.4.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 106/47


    RACCOMANDAZIONE P1

    del 12 giugno 2009

    riguardante la sentenza Gottardo secondo la quale i vantaggi di cui beneficiano i cittadini di uno Stato in virtù di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra tale Stato e un paese terzo devono essere concessi anche ai lavoratori cittadini di altri Stati membri

    (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

    2010/C 106/14

    LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

    visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),

    visto l’articolo 72, lettera c), del regolamento (CE) n. 883/2004, ai sensi del quale essa deve promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri e le loro istituzioni in materia di sicurezza sociale,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 883/2004, adottato sulla base degli articoli 42 e 308 del trattato, è uno strumento essenziale per esercitare le libertà fondamentali previste dal trattato.

    (2)

    Il principio di non discriminazione in base alla nazionalità è una salvaguardia essenziale per la libertà di circolazione dei lavoratori dipendenti, prevista dall’articolo 39 del trattato. Essa implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione tra i lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

    (3)

    Nella causa Gottardo (3), la Corte di giustizia si è basata su questo principio, enunciato all’articolo 39 del trattato, in relazione al caso di una persona residente nella Comunità che aveva lavorato in Francia, Italia e Svizzera. Poiché i periodi contributivi di questa persona non erano sufficienti per l’acquisizione del diritto a una pensione in Italia, essa aveva chiesto di totalizzare i periodi contributivi maturati in Svizzera e in Italia, come previsto dalla convenzione bilaterale tra Italia e Svizzera a favore dei rispettivi cittadini.

    (4)

    La Corte ha statuito in questo caso che quando uno Stato membro conclude con un paese terzo una convenzione internazionale bilaterale sulla sicurezza sociale, ai sensi della quale i periodi contributivi maturati nel detto paese sono presi in considerazione ai fini dell’acquisizione del diritto a prestazioni di vecchiaia, il principio fondamentale della parità di trattamento impone a tale Stato membro di concedere ai cittadini degli altri Stati membri gli stessi vantaggi di cui godono i suoi stessi cittadini grazie alla detta convenzione, a meno che esso non sia in grado di addurre una giustificazione oggettiva del suo rifiuto (paragrafo 34).

    (5)

    In questa ottica, la Corte ha affermato che l’interpretazione da essa fornita della nozione di «legislazione» di cui all’articolo 1, lettera j), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (4) [l’attuale articolo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 883/2004] non può pregiudicare l’obbligo di ogni Stato membro di rispettare il principio della parità di trattamento, fissato dall’articolo 39 del trattato.

    (6)

    La Corte ha ritenuto che rimettere in discussione l’equilibrio e la reciprocità di una convenzione internazionale bilaterale stipulata da uno Stato membro con un paese terzo non costituisse una giustificazione oggettiva del rifiuto opposto dallo Stato membro parte contraente di tale convenzione di estendere ai cittadini degli altri Stati membri i vantaggi che derivano ai suoi cittadini dalla detta convenzione.

    (7)

    La Corte ha anche respinto l’obiezione secondo cui un eventuale aumento degli oneri finanziari e delle difficoltà amministrative connesse alla collaborazione con le autorità competenti del paese terzo in questione potrebbero giustificare l’inosservanza degli obblighi derivanti dal trattato da parte dello Stato membro che è parte contraente della convenzione.

    (8)

    È importante trarre tutte le conclusioni da questa sentenza, essenziale per i cittadini comunitari che hanno esercitato il loro diritto di libera circolazione verso un altro Stato membro.

    (9)

    Per questa ragione, occorre chiarire che convenzioni bilaterali sulla sicurezza sociale tra uno Stato membro e un paese terzo devono essere interpretate nel senso che i benefici goduti dai cittadini dello Stato membro che è parte contraente della convenzione devono essere attribuiti in linea di principio anche a un cittadino comunitario che si trovi nella stessa situazione oggettiva.

    (10)

    Occorre riesaminare le convenzioni bilaterali attualmente in vigore, indipendentemente dall’applicazione uniforme della sentenza Gottardo a singoli casi. Riguardo a convenzioni concluse in precedenza, l’articolo 307 del trattato stabilisce che «lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate» e, riguardo a convenzioni concluse dopo il 1o gennaio 1958, o dopo la data di adesione di uno Stato membro alla Comunità europea, l’articolo 10 del trattato stabilisce che gli Stati membri stessi «si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato».

    (11)

    Riguardo alle nuove convenzioni bilaterali sulla sicurezza sociale concluse tra uno Stato membro e un paese terzo, è importante tener presente che queste dovrebbero comprendere un riferimento esplicito al principio di non discriminazione in base alla nazionalità dei cittadini di altri Stati membri che hanno esercitato il diritto di libera circolazione nello Stato membro che è parte contraente della convenzione in questione.

    (12)

    L’applicazione della sentenza Gottardo ai singoli casi dipende in larga misura dalla cooperazione dei paesi terzi, che devono certificare i periodi di assicurazione in essi maturati dall’interessato.

    (13)

    La commissione amministrativa terrà presente la questione, poiché la sentenza Gottardo coinvolge l’applicazione del principio di parità di trattamento nel campo della sicurezza sociale,

    Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

    RACCOMANDA AGLI UFFICI E ALLE ISTITUZIONI COMPETENTI:

    1.

    I vantaggi di tipo pensionistico goduti dai lavoratori (subordinati e autonomi) di uno Stato membro ai sensi di una convenzione sulla sicurezza sociale con un paese terzo vanno concessi, in linea di principio, anche ai lavoratori (subordinati e autonomi), cittadini degli altri Stati membri che si trovano nella stessa situazione oggettiva in conformità del principio di parità di trattamento e di non discriminazione tra cittadini di uno Stato membro e cittadini di altri Stati membri, che hanno esercitato il diritto di libera circolazione ai sensi dell’articolo 39 del trattato.

    2.

    Nuove convenzioni bilaterali sulla sicurezza sociale concluse tra uno Stato membro e un paese terzo devono contenere un riferimento esplicito al principio di non discriminazione in base alla nazionalità dei cittadini di un altro Stato membro che hanno esercitato il diritto di libera circolazione nello Stato membro che è parte contraente della convenzione in questione.

    3.

    Gli Stati membri devono informare le istituzioni dei paesi con i quali hanno firmato convenzioni di sicurezza sociale le cui disposizioni si applichino solo ai rispettivi cittadini delle implicazioni della sentenza Gottardo e chiedere loro di cooperare nell’applicazione della sentenza della Corte. Stati membri che hanno concluso convenzioni bilaterali con lo stesso paese terzo possono chiedere insieme tale cooperazione. Tale cooperazione è una condizione necessaria per il rispetto della sentenza.

    4.

    La presente raccomandazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009.

    La presidente della commissione amministrativa

    Gabriela PIKOROVÁ


    (1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

    (2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

    (3)  Sentenza del 15 gennaio 2002 nella causa C-55/00, Elide Gottardo contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Raccolta. 2002, pag. I-413.

    (4)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.


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