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Document 32010D0705

2010/705/UE: Decisione della Commissione, del 22 novembre 2010 , relativa alla revoca del riconoscimento della Georgia per quanto riguarda l’istruzione, la formazione e l’abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione [notificata con il numero C(2010) 7966] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 306 del 23.11.2010, p. 78–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/705/oj

23.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/78


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2010

relativa alla revoca del riconoscimento della Georgia per quanto riguarda l’istruzione, la formazione e l’abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione

[notificata con il numero C(2010) 7966]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/705/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1), e in particolare l’articolo 20, paragrafo 2,

vista la rivalutazione della conformità della Georgia svolta dalla Commissione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2008/106/CE,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri possono decidere di convalidare i certificati di abilitazione dei marittimi rilasciati dai paesi terzi, purché il paese terzo in questione sia riconosciuto dalla Commissione come un paese che garantisce la conformità agli obblighi della convenzione internazionale del 1978 riveduta sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed al servizio di guardia (convenzione STCW) (2).

(2)

La Georgia è riconosciuta a livello dell’Unione europea, in conformità alla procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (3), poiché che il riconoscimento dei certificati georgiani da parte dell’Italia e della Grecia è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4) e, di conseguenza, tali certificati restano validi a norma dell’articolo 19, paragrafo 5, della direttiva 2008/106/CE nonostante l’abrogazione della direttiva 2001/25/CE.

(3)

La Commissione ha valutato i sistemi di istruzione, formazione e abilitazione dei marittimi della Georgia, in conformità all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2008/106/CE, per verificare se tale paese soddisfi gli obblighi della convenzione STCW e se siano state adottate misure atte a prevenire le frodi in relazione ai certificati. Tale valutazione, basata sui risultati di un’indagine di accertamento eseguita dagli esperti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima nel mese di settembre 2006, ha rilevato svariate carenze.

(4)

La Commissione ha comunicato agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione di conformità.

(5)

Successivamente la Commissione ha chiesto alle autorità georgiane, con lettere del 27 febbraio 2009 e 23 marzo 2010, di fornire prove che dimostrino che le carenze rilevate nel corso della valutazione sono state opportunamente corrette.

(6)

Laddove erano state individuate carenze durante la valutazione di conformità con la convenzione STCW, con lettere del 1o maggio 2009, 12 gennaio 2010, 17 febbraio 2010 e 14 aprile 2010, le autorità georgiane hanno trasmesso alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni pertinenti e le prove relative all’attuazione degli interventi correttivi per porre rimedio ad alcune di tali carenze.

(7)

La valutazione delle risposte delle autorità georgiane, condotta dalla Commissione, ha confermato che le informazioni fornite riguardano solo una piccola parte di tali carenze e ha evidenziato che la maggior parte di esse non sono state sanate. Tali carenze riguardano diverse sezioni della convenzione STCW e, soprattutto, riguardano la mancanza di disposizioni nazionali destinate ad attuare i requisiti della convenzione STCW, ad esempio l’attuazione di un sistema di standard qualitativi e l’uso di simulatori, il funzionamento dei sistemi di standard qualitativi sia nell’amministrazione sia in alcuni istituti di istruzione e formazione marittima, il monitoraggio di questi istituti da parte dell’amministrazione e numerosi requisiti di certificazione relativi sia alla sezione di coperta che al reparto macchine.

(8)

Questa mancanza di conformità colpisce talune disposizioni essenziali della convenzione STCW e può incidere sul livello complessivo delle competenze dei marittimi in possesso di certificati rilasciati dalla Georgia.

(9)

I risultati della valutazione di conformità e dell’analisi delle informazioni fornite dalle autorità georgiane dimostrano che la Georgia non soddisfa integralmente i requisiti della convenzione STCW e, pertanto, il riconoscimento da parte dell’Unione europea deve essere revocato.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riconoscimento della Georgia, accordato in virtù dell’articolo 18, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2001/25/CE, è revocato per quanto riguarda l’istruzione, la formazione e l’abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione rilasciati da questo paese.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2010.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

(2)  Adottata dall’Organizzazione marittima internazionale.

(3)  GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17.

(4)  GU C 268 del 7.11.2003, pag. 7 e GU C 85 del 7.4.2005, pag. 8.


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