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Document 32010D0630
2010/630/EU: Commission Decision of 5 October 2010 on the Union financial contribution to national programmes of France, the Netherlands, Sweden and the United Kingdom for the collection, management and use of data in the fisheries sector in the year 2010 (notified under document C(2010) 6744)
2010/630/UE: Decisione della Commissione, del 5 ottobre 2010 , in merito al contributo finanziario dell’Unione ai programmi nazionali della Francia, dei Paesi Bassi, della Svezia e del Regno Unito per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca nel 2010 [notificata con il numero C(2010) 6744]
2010/630/UE: Decisione della Commissione, del 5 ottobre 2010 , in merito al contributo finanziario dell’Unione ai programmi nazionali della Francia, dei Paesi Bassi, della Svezia e del Regno Unito per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca nel 2010 [notificata con il numero C(2010) 6744]
GU L 278 del 22.10.2010, pp. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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22.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/30 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 2010
in merito al contributo finanziario dell’Unione ai programmi nazionali della Francia, dei Paesi Bassi, della Svezia e del Regno Unito per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca nel 2010
[notificata con il numero C(2010) 6744]
(2010/630/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 861/2006 stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono ricevere un contributo dall’Unione europea per le spese sostenute nell’ambito dei loro programmi nazionali per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca. |
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(2) |
I programmi devono essere elaborati in conformità del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (2), e del regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione (3), recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008. |
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(3) |
Il Belgio, la Bulgaria, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato programmi nazionali per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca per gli anni 2009 e 2010, secondo quanto disposto dall’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 199/2008. Detti programmi sono stati approvati nel 2009 in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 199/2008. |
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(4) |
Con decisione 2010/369/UE della Commissione (4), la Commissione ha deciso in merito al contributo finanziario dell’Unione a questi programmi nazionali per il 2010, eccetto che per la Francia, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito. |
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(5) |
La Francia, i Paesi Bassi, la Svezia ed il Regno Unito hanno presentato le modifiche apportate ai loro programmi nazionali per il 2010, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 199/2008. Dette modifiche sono state approvate dalla Commissione nel 2010, in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 199/2008. |
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(6) |
I suddetti Stati membri hanno inoltre presentato le previsioni annuali di bilancio per il 2010, in conformità dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1078/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca (5). La Commissione ha valutato le previsioni annuali di bilancio in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1078/2008, tenendo conto delle modifiche apportate ai programmi nazionali da essa approvate. |
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(7) |
Secondo il disposto dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1078/2008, la Commissione deve approvare le previsioni annuali di bilancio e decidere in merito al contributo finanziario annuale dell’Unione a ciascun programma nazionale conformemente alla procedura di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 861/2006, nonché sulla base dei risultati della valutazione delle previsioni annuali di bilancio di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1078/2008. |
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(8) |
Secondo il disposto dell’articolo 24, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 861/2006, il tasso del contributo finanziario deve essere stabilito mediante decisione della Commissione. L’articolo 16 del medesimo regolamento dispone che per l’azione finanziaria dell’Unione nell’ambito della raccolta di dati di base il tasso di cofinanziamento non può superare il 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per l’esecuzione del programma di raccolta, gestione e uso di dati nel settore della pesca. L’articolo 24, paragrafo 2, prevede che sia data priorità agli interventi più idonei a migliorare la raccolta dei dati necessari per la politica comune della pesca. |
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(9) |
La presente decisione costituisce una decisione finanziaria ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6). |
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(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli importi massimi globali del contributo finanziario dell’Unione concessi alla Francia, ai Paesi Bassi, alla Svezia e al Regno Unito per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca per il 2010 e il tasso di detto contributo sono fissati nell’allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2010.
Per la Commissione
Maria DAMANAKI
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.
(3) GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3.
(4) GU L 168 del 2.7.2010, pag. 19.
ALLEGATO
PROGRAMMI NAZIONALI 2009-2010
SPESA AMMISSIBILE E CONTRIBUTO MASSIMO DELL’UNIONE PER IL 2010
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(in EUR) |
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Stato membro |
Spesa ammissibile |
Contributo massimo dell’Unione (tasso del 50 %) |
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FRANCIA |
12 068 727,00 |
6 034 363,50 |
|
SVEZIA |
4 924 763,00 |
2 462 381,50 |
|
PAESI BASSI |
4 569 446,00 |
2 284 723,00 |
|
REGNO UNITO |
9 458 117,00 |
4 729 058,50 |
|
TOTALE |
31 021 053,00 |
15 510 526,50 |