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Document 32010D0578

    2010/578/UE: Decisione della Commissione, del 28 settembre 2010 , sul riconoscimento dell’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Giappone ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito [notificata con il numero C(2010) 6418] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 254 del 29.9.2010, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2019; abrogato da 32019D1283

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/578/oj

    29.9.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 254/46


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 28 settembre 2010

    sul riconoscimento dell’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Giappone ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

    [notificata con il numero C(2010) 6418]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2010/578/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 12 giugno 2009 la Commissione ha incaricato il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) di esprimere una valutazione tecnica in merito al quadro giuridico e di vigilanza del Giappone rispetto alle agenzie di rating del credito.

    (2)

    Nel parere espresso il 21 maggio 2010, il CESR ha sostenuto che il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone relativo alle agenzie di rating del credito può essere considerato equivalente al regolamento in oggetto.

    (3)

    Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009, devono essere soddisfatte almeno tre condizioni perché il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo possa essere considerato equivalente al regolamento (CE) n. 1060/2009.

    (4)

    In base alla prima condizione, le agenzie di rating del credito del paese terzo devono essere soggette ad autorizzazione o a registrazione, nonché a un’efficace vigilanza e a un’effettiva applicazione su base continuativa. Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone relativo alle agenzie di rating del credito è costituito dalla Legge sugli strumenti finanziari e la Borsa (Legge n. 25 del 1948) collegata al regolamento delle agenzie di rating del credito; l’ordinanza governativa sulle attività basate su strumenti finanziari (Ordinanza n. 52 del 2007) collegata al regolamento delle agenzie di rating del credito; l’ordinanza governativa sulle definizioni a norma dell’articolo 2 della legge sugli strumenti finanziari e di cambio (Ordinanza del ministero delle finanze n. 14 del 1993) collegata al regolamento delle agenzie di rating del credito, nonché le Linee guida dettagliate sulla vigilanza degli operatori in attività basate su strumenti finanziari (Supplemento) e le Linee guida sulla vigilanza della agenzie di rating del credito. Nel giugno 2009, il Parlamento giapponese (la Dieta) ha approvato il testo di legge che introduceva una nuovo quadro regolamentare per le agenzie di rating del credito, seguito dalla pubblicazione, nel dicembre 2009, di ordinanze governative che fissavano i particolari del suddetto quadro. Il quadro in oggetto, che è entrato in vigore nell’aprile 2010, prevede la registrazione di un’agenzia di rating del credito presso l’Agenzia giapponese dei servizi finanziari (JFSA) affinché i suoi rating del credito possano essere utilizzati in Giappone a fini regolamentari oltre ad imporre obblighi giuridicamente vincolanti alle agenzie di rating del credito, nonché la loro vigilanza su base continuativa. La JSFA è dotata di un’ampia e comprensiva serie di poteri e può adottare una serie di misure, incluse sanzioni, nei confronti delle agenzie di rating del credito per violazione delle disposizioni della legge sugli strumenti finanziari e di cambio collegata al regolamento delle agenzie di rating del credito.

    (5)

    In base alla seconda condizione, le agenzie di rating del credito del paese terzo devono essere soggette a norme giuridicamente vincolanti che siano equivalenti a quelle stabilite agli articoli da 6 a 12 e all’allegato I del regolamento (CE) n. 1060/2009. Il regime giapponese si basa su: il dovere di buona fede, l’obbligo di un’agenzia di rating del credito di istituire sistemi di controllo operativi per l’esecuzione corretta ed appropriata delle attività di rating del credito, attraverso una serie di requisiti dettagliati e normativi, disposizioni approfondite dirette ad evitare, gestire ed evidenziare conflitti di interesse, nonché il dovere di registrare e comunicare le informazioni sia alla JFSA che al pubblico. Il quadro giuridico e di vigilanza giapponese rispetta gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1060/2009 per quanto riguarda la gestione dei conflitti di interesse, le procedure organizzative e le procedure che un’agenzia di rating del credito deve adottare, la qualità e la metodologia dei rating, la pubblicazione dei rating del credito e la pubblicazione generale e periodica delle attività di rating del credito. Il quadro giapponese, quindi, prevede un livello di protezione equivalente sotto il profilo dell’integrità, della trasparenza, della corretta governance delle agenzie di rating del credito e dell’affidabilità delle loro attività.

    (6)

    In base alla terza condizione, il regime normativo del paese terzo deve impedire alle autorità competenti e ad altre autorità pubbliche di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le metodologie impiegate. A questo riguardo, la legge vieta alla JFSA di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le metodologie impiegate.

    (7)

    Alla luce dei fattori esaminati, si può ritenere che il quadro giuridico e di vigilanza giapponese relativo alle agenzie di credito soddisfi le condizioni stabilite nel secondo comma dell’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone per le agenzie di credito può quindi essere considerato equivalente al quadro giuridico e di vigilanza previsto dal regolamento (CE) n. 1060/2009.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato europeo dei valori mobiliari,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Ai fini dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1060/2009, il quadro giuridico e di vigilanza giapponese per le agenzie di rating del credito è considerato equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2010.

    Per la Commissione

    Michel BARNIER

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.


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