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Document 32010D0479

2010/479/UE: Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2010 , relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in seno al Comitato misto UE-Messico con riguardo all’allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

GU L 234 del 4.9.2010, pp. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

⏵Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/479/oj

4.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 234/14


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2010

relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in seno al Comitato misto UE-Messico con riguardo all’allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

(2010/479/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

la dichiarazione comune V (1) della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico (2) istituito dall’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra, firmato a Bruxelles l’8 dicembre 1997 (3) (in prosieguo: «decisione n. 2/2000») prevede che il comitato misto UE-Messico istituito da tale accordo valuti la necessità di prorogare oltre il 30 giugno 2003 l’applicazione delle norme d’origine stabilite nelle note 2 e 3 dell’appendice II bis dell’allegato III della decisione n. 2/2000.

(2)

Il 22 marzo 2004 e il 14 giugno 2007 il comitato misto ha adottato le decisioni n. 1/2004 (4) e n. 1/2007 (5) che prorogavano l’applicazione delle norme d’origine di cui alle suddette note, rispettivamente, fino al 30 giugno 2006 e al 30 giugno 2009.

(3)

In conformità dell’analisi delle condizioni economiche pertinenti eseguita conformemente alla dichiarazione comune V, si considera opportuno prorogare nuovamente, a titolo provvisorio, l’applicazione delle norme d’origine stabilite nelle note 2 e 3 dell’appendice II bis dell’allegato III della decisione n. 2/2000, assicurando in tal modo la continuità dell’applicazione dei vantaggi reciproci previsti nell’ambito di tale decisione.

(4)

La proroga dell’applicazione delle norme d’origine stabilite nelle note 2 e 3 dell’appendice II bis dell’allegato III della decisione n. 2/2000, concessa con la decisione n. 1/2007 del comitato misto, è scaduta il 30 giugno 2009; per non perturbare le condizioni economiche esistenti si ritiene pertanto opportuno applicare retroattivamente, a decorrere dal 1o luglio 2009, la decisione proposta relativa a una nuova proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione deve adottare in seno al comitato misto UE-Messico con riguardo all’allegato III della decisione n. 2/2000 figura nell’accluso progetto di decisione del comitato misto.

Articolo 2

La decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

S. LARUELLE


(1)   GU L 245 del 29.9.2000, pag. 1167.

(2)   GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10 e GU L 245 del 29.9.2000, pag. 1 (allegati).

(3)   GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.

(4)   GU L 113 del 20.4.2004, pag. 60.

(5)   GU L 279 del 23.10.2007, pag. 15.


ALLEGATO

Proposta di

DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-MESSICO

N. …/2009

del

riguardante l’allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO,

vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000 (in prosieguo: «decisione n. 2/2000»), in particolare le note 2 e 3 dell’appendice II bis dell’allegato III relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa nonché la relativa dichiarazione comune V,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato III della decisione n. 2/2000 stabilisce le norme d’origine per i prodotti originari del territorio delle parti dell’accordo.

(2)

Conformemente alla dichiarazione comune V, il comitato misto valuta la necessità di prorogare oltre il 30 giugno 2003 l’applicazione delle norme d’origine stabilite nelle note 2 e 3 dell’appendice II bis dell’allegato III della decisione n. 2/2000, sempreché sussistano le condizioni economiche che hanno giustificato l’istituzione di dette norme. Il 22 marzo 2004 e il 14 giugno 2007 il Comitato misto UE-Messico ha adottato le decisioni n. 1/2004 e n. 1/2007 che prorogavano l’applicazione delle norme d’origine stabilite nelle note 2 e 3 dell’appendice II bis dell’allegato III della decisione n. 2/2000, rispettivamente, fino al 30 giugno 2006 e al 30 giugno 2009.

(3)

In conformità dell’analisi delle condizioni economiche pertinenti eseguita conformemente alla dichiarazione comune V, si considera opportuno prorogare nuovamente, a titolo provvisorio, l’applicazione delle norme d’origine stabilite nelle note 2 e 3 dell’appendice II bis dell’allegato III della decisione n. 2/2000, al fine di assicurare la continuità dell’applicazione dei vantaggi reciproci previsti nell’ambito di tale decisione,

DECIDE:

Articolo 1

Le norme d’origine di cui alle note 2 e 3 dell’appendice II bis dell’allegato III della decisione n. 2/2000 si applicano fino al 30 giugno 2014 in sostituzione delle norme d’origine stabilite nell’appendice II dell’allegato III della decisione n. 2/2000.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dello scambio tra le parti delle notifiche scritte attestanti l’espletamento delle rispettive procedure giuridiche.

L’articolo 1 si applica a decorrere dal 1o luglio 2009.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto

Il presidente


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