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Document 32010D0450

    2010/450/PESC: Decisione 2010/450/PESC del Consiglio, dell’ 11 agosto 2010 , che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sudan

    GU L 211 del 12.8.2010, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 09/07/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/450/oj

    12.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 211/42


    DECISIONE 2010/450/PESC DEL CONSIGLIO

    dell’11 agosto 2010

    che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sudan

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/556/PESC (1) relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell’Unione europea (in prosieguo «RSUE») per il Sudan.

    (2)

    La sig.ra Rosalind MARSDEN dovrebbe essere nominata RSUE per il Sudan per il periodo dal 1o settembre 2010 al 31 agosto 2011. Tuttavia il mandato dell’RSUE potrebbe terminare anticipatamente se il Consiglio così decidesse, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo «AR») a seguito dell’entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l’azione esterna.

    (3)

    L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 21 del trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nomina

    La sig.ra Rosalind MARSDEN è nominata rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Sudan per il periodo dal 1o settembre 2010 al 31 agosto 2011. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell’AR a seguito dell’entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l’azione esterna.

    Articolo 2

    Obiettivi politici

    Il mandato della RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione europea (in prosieguo «UE» o «Unione») in Sudan, vale a dire collaborare con le parti sudanesi, l’Unione africana (UA) e le Nazioni Unite (ONU) e altri soggetti interessati a livello nazionale, regionale e internazionale per giungere a una transizione pacifica nel quadro dell’accordo globale di pace (CPA), anche attraverso l’organizzazione di referendum credibili su Abyei e l’autodeterminazione del Sudan meridionale nel gennaio 2011. Ciò include un contributo attivo all’attuazione piena e tempestiva del CPA e delle intese post-referendum, il sostegno alla costruzione istituzionale e la promozione della stabilità, della sicurezza e dello sviluppo nel Sudan meridionale indipendentemente dai risultati del referendum sull’autodeterminazione, il miglioramento della sicurezza e la facilitazione di una soluzione politica del conflitto nel Darfur, la promozione della giustizia, della riconciliazione e del rispetto dei diritti umani, inclusa una piena cooperazione con la Corte penale internazionale, e il miglioramento dell’accesso umanitario nell’intero territorio sudanese.

    Articolo 3

    Mandato

    1.   Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:

    a)

    mettersi in collegamento con il governo del Sudan, il governo del Sudan meridionale, i movimenti armati del Darfur e altre parti sudanesi nonché con la società civile e le organizzazioni non governative e mantenere una stretta cooperazione con l’UA e l’ONU allo scopo di perseguire gli obiettivi politici dell’Unione;

    b)

    promuovere un approccio internazionale coerente nei confronti del Sudan, mantenendo stretti contatti con l’UA, in particolare il gruppo di attuazione ad alto livello dell’UA (AUHIP) per il Sudan, l’ONU, incluse consultazioni regolari con la missione dell’ONU in Sudan (UNMIS) e l’operazione mista ONU/UA in Darfur (UNAMID), l’Agenzia intergovernativa per lo sviluppo (IGAD), la Lega degli Stati arabi (LAS) e i soggetti interessati regionali e altri soggetti interessati fondamentali quali l’inviato speciale degli USA;

    c)

    partecipare ai lavori del forum consultivo internazionale in vista di un impegno internazionale coerente a favore del Sudan;

    d)

    mantenere contatti politici regolari ad alto livello con l’IGAD e i principali soggetti interessati regionali, tenendo conto degli ulteriori sviluppi nell’attuazione del CPA e del loro impatto sull’integrazione del Sudan nella regione, e intrattenere un dialogo attivo con gli Stati della regione e altri Stati africani fondamentali per rafforzare il consenso sull’attuazione del CPA, compreso il rispetto dei risultati del referendum sull’autodeterminazione del Sudan meridionale;

    e)

    sostenere i lavori del Mediatore congiunto ONU/UA e dell’AUHIP riguardo agli sforzi internazionali volti a facilitare un accordo di pace duraturo per il Darfur e seguire da vicino il processo di negoziazione, tra l’altro facilitato dai governi di Qatar, Egitto, Libia e altri paesi;

    f)

    per quanto riguarda la lotta contro l’impunità in Sudan e il rispetto dei diritti dell’uomo, compresi i diritti dei bambini e delle donne, seguire la situazione e mantenere contatti regolari con le autorità sudanesi, l’Ufficio del procuratore della Corte penale internazionale, l’UA e l’ONU, in particolare con l’Ufficio dell’alto commissario per i diritti dell’uomo e gli osservatori dei diritti dell’uomo presenti nella regione.

    g)

    rappresentare l’Unione, ogniqualvolta sia possibile, nel comitato di esame e valutazione del CPA;

    h)

    fatta salva l’indipendenza delle missioni di osservazione elettorale dell’UE (EUEOM), accompagnare da vicino la preparazione e lo spiegamento di eventuali future missioni di osservazione elettorale in Sudan e promuovere il follow-up delle raccomandazioni formulate; nonché

    i)

    contribuire attivamente alla formulazione di una strategia e di un impegno UE futuri dopo la scadenza del CPA, anche per quanto riguarda la promozione di relazioni costruttive tra Khartoum e Juba indipendentemente dall’esito dei referendum.

    2.   Ai fini dell’espletamento del suo mandato, la RSUE, tra l’altro:

    a)

    fornisce consulenza e riferisce in merito alla definizione delle posizioni dell’UE nei consessi internazionali al fine di promuovere e consolidare in modo proattivo un approccio politico coerente dell’UE nei confronti del Sudan;

    b)

    mantiene una visione globale di tutte le attività dell’Unione e coopera strettamente con la delegazione dell’Unione a Khartoum e la delegazione dell’Unione presso l’UA ad Addis Abeba;

    c)

    appoggia il processo politico e le attività riguardanti l’attuazione del CPA e la negoziazione delle intese necessarie per il periodo post-referendum nonché gli sforzi nel settore della costruzione istituzionale nel Sudan meridionale;

    d)

    contribuisce all’attuazione della politica dell’UE per quanto riguarda le risoluzioni 1325 (2000) e 1820 (2008) del Consiglio di sicurezza dell’ONU concernenti le donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi e relazioni sugli sviluppi intervenuti al riguardo; e

    e)

    vigila e riferisce sul rispetto, ad opera delle parti sudanesi, delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU, segnatamente le risoluzioni 1556 (2004), 1564 (2004), 1590 (2005), 1591 (2005), 1593 (2005), 1612 (2005), 1663 (2006), 1672 (2006), 1679 (2006), 1769 (2007), 1778 (2007), 1881 (2009), 1882 (2009), 1891 (2009), 1919 (2010).

    Articolo 4

    Esecuzione del mandato

    1.   La RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.

    2.   Il comitato politico e di sicurezza (in prosieguo «CPS») è un interlocutore privilegiato della RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce alla RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.

    Articolo 5

    Finanziamento

    1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato della RSUE per il periodo dal 1o settembre 2010 al 31 agosto 2011 è pari a 1 820 000 EUR.

    2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

    3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra la RSUE e la Commissione. La RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

    Articolo 6

    Costituzione e composizione della squadra

    1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, la RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. La RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

    2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione possono proporre il distacco di personale presso la RSUE. La retribuzione del personale distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione presso la RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati alla RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

    3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato della RSUE.

    4.   Uffici della RSUE sono mantenuti a Khartoum e a Juba e comprendono un consulente politico e il necessario personale di sostegno amministrativo e logistico. In ottemperanza al mandato della RSUE di cui all’articolo 3, può essere inoltre istituita una sede distaccata nel Darfur, se gli uffici esistenti a Khartoum e a Juba non sono in grado di fornire tutto il sostegno necessario al personale della RSUE schierato nella regione del Darfur.

    Articolo 7

    Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale

    I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione della RSUE e del suo personale sono concordati con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

    Articolo 8

    Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE

    La RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.

    Articolo 9

    Accesso alle informazioni e supporto logistico

    1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che la RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

    2.   La delegazione dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

    Articolo 10

    Sicurezza

    In conformità della politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, la RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e sulla base della situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

    a)

    stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e di evacuazione;

    b)

    assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i «rischi gravi», tenuto conto della situazione esistente nella zona della missione;

    c)

    assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona della missione dal segretariato generale del Consiglio;

    d)

    assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

    Articolo 11

    Relazioni

    1.   La RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, la RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, la RSUE può presentare relazioni al Consiglio Affari esteri.

    2.   La RSUE riferisce periodicamente al CPS sulla situazione nel Darfur e sulla situazione del Sudan in generale.

    Articolo 12

    Coordinamento

    1.   La RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’Unione. La RSUE concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività della RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. La RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione.

    2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione, incluse quelle di Khartoum e di Addis Abeba, e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. La RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

    Articolo 13

    Riesame

    L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. La RSUE presenta all’AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro febbraio 2011 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

    Articolo 14

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2010.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. VANACKERE


    (1)  GU L 188 del 20.7.2005, pag. 43.

    (2)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.


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