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Document 32010D0446

    2010/446/PESC: Decisione 2010/446/PESC del Consiglio, dell’ 11 agosto 2010 , relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Kosovo

    GU L 211 del 12.8.2010, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/446/oj

    12.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 211/36


    DECISIONE 2010/446/PESC DEL CONSIGLIO

    dell’11 agosto 2010

    relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Kosovo (1)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 10 giugno 1999 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1244.

    (2)

    Il 15 settembre 2006 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/623/PESC (2) relativa all’istituzione di un gruppo incaricato di contribuire ai preparativi per l’istituzione di un possibile Ufficio civile internazionale in Kosovo, con una componente del rappresentante speciale dell’Unione europea (gruppo di preparazione MCI/RSUE).

    (3)

    Il 13-14 dicembre 2007 il Consiglio europeo ha sottolineato che l’Unione europea (in prosieguo «UE» o «Unione») è pronta a svolgere un ruolo guida nel rafforzamento della stabilità della regione e nell’attuazione di una soluzione che definisca il futuro status del Kosovo. Ha dichiarato la disponibilità dell’Unione ad assistere il Kosovo nel cammino verso una stabilità sostenibile, anche tramite una missione di politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) e un contributo ad un Ufficio civile internazionale nel quadro delle presenze internazionali.

    (4)

    Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (3), e l’azione comune 2008/123/PESC (4) relativa alla nomina del sig. Pieter FEITH quale rappresentante speciale dell’Unione europea (in prosieguo «RSUE») per il Kosovo.

    (5)

    Il 25 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/118/PESC (5) relativa alla proroga del mandato dell’RSUE fino al 31 agosto 2010.

    (6)

    Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 28 febbraio 2011. Tuttavia il mandato dell’RSUE potrebbe terminare anticipatamente, se il Consiglio decidesse in tal senso, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo «AR») a seguito dell’entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l’azione esterna.

    (7)

    Il processo di stabilizzazione e associazione costituisce il quadro strategico della politica dell’Unione nei riguardi della regione dei Balcani occidentali e si applicano al Kosovo i suoi strumenti, fra cui rientrano il partenariato europeo, il dialogo politico e tecnico nel quadro del meccanismo di controllo del PSA ed i relativi programmi di assistenza dell’Unione.

    (8)

    Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere eseguito in coordinamento con la Commissione al fine di assicurare la coerenza con le altre attività pertinenti rientranti nella competenza dell’Unione.

    (9)

    Il Consiglio prevede che i poteri e le competenze dell’RSUE e i poteri e le competenze del Rappresentante civile internazionale (RCI) siano attribuiti alla stessa persona.

    (10)

    L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 21 del trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Rappresentante speciale dell’Unione europea

    Il mandato del sig. Pieter FEITH quale RSUE per il Kosovo è prorogato fino al 28 febbraio 2011. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente, se il Consiglio decide in tal senso, su proposta dell’AR a seguito dell’entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l’azione esterna.

    Articolo 2

    Obiettivi politici

    Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione in Kosovo. Questi includono un ruolo guida nel rafforzamento della stabilità della regione e nell’attuazione di una soluzione che definisca il futuro status del Kosovo, in vista di un Kosovo stabile, vitale, pacifico, democratico e multietnico che contribuisca alla cooperazione e alla stabilità regionali sulla base di relazioni di buon vicinato; un Kosovo votato allo Stato di diritto e alla protezione delle minoranze e del patrimonio culturale e religioso.

    Articolo 3

    Mandato

    Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha mandato di:

    a)

    offrire la consulenza e il sostegno dell’Unione nel processo politico;

    b)

    promuovere il coordinamento politico generale dell’Unione in Kosovo;

    c)

    fornire al capo della missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) consulenza politica a livello locale, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive;

    d)

    assicurare la coerenza dell’azione dell’Unione nei rapporti con il pubblico. Il portavoce dell’RSUE costituisce il principale punto di contatto dell’Unione per i media del Kosovo sulle questioni di politica estera e sicurezza comune/politica di sicurezza e di difesa comune (PESC/PSDC). Tutte le attività relative alla stampa e all’informazione del pubblico saranno svolte in stretto e continuo coordinamento con il portavoce dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR)/servizio stampa del segretariato del Consiglio;

    e)

    contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Kosovo, anche nei confronti delle donne e dei bambini, conformemente alla politica ed agli orientamenti dell’UE in materia di diritti umani.

    Articolo 4

    Esecuzione del mandato

    1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.

    2.   Il comitato politico e di sicurezza (in prosieguo «CPS») è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.

    Articolo 5

    Finanziamento

    1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o settembre 2010 al 28 febbraio 2011 è pari a 1 230 000 EUR.

    2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione. Alle gare di appalto possono partecipare cittadini dei paesi della regione dei Balcani occidentali.

    3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

    Articolo 6

    Costituzione e composizione della squadra

    1.   Per coadiuvare l’RSUE nell’attuazione del suo mandato è assegnato apposito personale dell’Unione che contribuisca alla coerenza, alla visibilità e all’efficacia dell’azione globale dell’Unione in Kosovo. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

    2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio del personale distaccato presso l’RSUE da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

    3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

    Articolo 7

    Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale

    I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono concordati con la parte o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

    Articolo 8

    Sicurezza delle informazioni classificate

    1.   L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (6), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.

    2.   L’AR è autorizzato a comunicare alla KFOR della NATO informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini dell’azione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

    3.   L’AR è autorizzato a comunicare all’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e all’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in funzione dei bisogni operativi dell’RSUE, informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell’azione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tal fine sono adottate disposizioni a livello locale.

    4.   L’AR è autorizzato a comunicare ai terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all’azione, coperti dall’obbligo del segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (7).

    Articolo 9

    Accesso alle informazioni e supporto logistico

    1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

    2.   La delegazione dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

    Articolo 10

    Sicurezza

    In conformità della politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

    a)

    stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e di evacuazione;

    b)

    assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nella zona della missione;

    c)

    assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona della missione dal segretariato generale del Consiglio;

    d)

    assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

    Articolo 11

    Relazioni

    L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio Affari esteri.

    Articolo 12

    Coordinamento

    1.   L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’Unione. Egli concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione sul campo agiscano in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione.

    2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione nella regione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE fornisce al capo della EULEX KOSOVO consulenza politica a livello locale, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive. Se necessario, l’RSUE ed il comandante civile dell’operazione si consultano reciprocamente.

    3.   L’RSUE mantiene stretti contatti anche con pertinenti organi locali e altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

    4.   L’RSUE, insieme ad altri soggetti dell’Unione presenti sul campo, assicura la diffusione e la condivisione di informazioni tra i soggetti dell’Unione sul teatro delle operazioni nell’intento di giungere ad un livello elevato di consapevolezza e valutazione comune della situazione.

    Articolo 13

    Riesame

    L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

    Articolo 14

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2010.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. VANACKERE


    (1)  Ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    (2)  GU L 253 del 16.9.2006, pag. 29.

    (3)  GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.

    (4)  GU L 42 del 16.2.2008, pag. 88.

    (5)  GU L 49 del 26.2.2010, pag. 22.

    (6)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.

    (7)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).


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