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Document 32010D0424(13)
Decision No U3 of 12 June 2009 concerning the scope of the concept of partial unemployment applicable to the unemployed persons referred to in Article 65(1) of Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council (Text of relevance to the EEA and to the EC/Switzerland Agreement)
Decisione U3, del 12 giugno 2009 , riguardante la portata del concetto di disoccupazione parziale applicabile ai disoccupati di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
Decisione U3, del 12 giugno 2009 , riguardante la portata del concetto di disoccupazione parziale applicabile ai disoccupati di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
GU C 106 del 24.4.2010, p. 45–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/45 |
DECISIONE U3
del 12 giugno 2009
riguardante la portata del concetto di «disoccupazione parziale» applicabile ai disoccupati di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
2010/C 106/13
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,
visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),
visto l’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 contiene una disposizione che, per le persone che si trovano in disoccupazione completa, deroga dal principio generale della lex loci laboris, stabilito dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del suddetto regolamento. |
(2) |
Per stabilire se una persona si trovi in uno stato di disoccupazione parziale o completa ai sensi dell’articolo 65, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento occorre applicare criteri uniformi a livello comunitario. Tale valutazione non può avvenire in base a criteri tratti dalle legislazioni nazionali. |
(3) |
Poiché la pratica delle istituzioni nazionali di sicurezza sociale dei vari Stati membri evidenzia differenze d’interpretazione sulla determinazione del tipo di disoccupazione, è importante precisare la portata del suddetto articolo in modo che le istituzioni lo possano applicare in base a criteri uniformi ed equilibrati all’uopo adottati. |
(4) |
Ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, una persona che si trovi in disoccupazione completa senza più alcun legame con lo Stato membro competente riceve le indennità di disoccupazione dall’istituzione del luogo di residenza. |
(5) |
La valutazione dell’esistenza o del mantenimento di un rapporto di lavoro se è effettuata esclusivamente in base alla legislazione nazionale dello Stato di occupazione. |
(6) |
L’obiettivo di tutelare i disoccupati, perseguito dall’articolo 65 del regolamento, sarebbe vanificato se una persona che, impiegata dalla stessa impresa in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede ma la cui attività sia stata sospesa, fosse tuttavia considerata in disoccupazione completa e costretta a chiedere l’indennità di disoccupazione all’istituzione del luogo di residenza. Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, |
DECIDE:
1. |
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, si determina la natura della disoccupazione (parziale o completa) in base all’esistenza o al mantenimento di un rapporto contrattuale di lavoro tra le parti e non alla durata di un’eventuale sospensione temporanea dell’attività del lavoratore. |
2. |
La persona occupata presso un’impresa in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede, la cui attività sia sospesa pur potendo tornare al suo posto in qualunque momento, è considerata in stato di disoccupazione parziale; l’indennità corrispondente sarà versata dall’istituzione competente dello Stato membro di occupazione ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, del suddetto regolamento. |
3. |
In mancanza di un rapporto contrattuale di lavoro, una persona priva di qualunque legame con lo Stato membro d’occupazione (per esempio perché il legame rappresentato dal rapporto contrattuale di lavoro è terminato o è scaduto), sarà considerata in stato di disoccupazione totale ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 2, del suddetto regolamento; l’indennità sarà versata dall’istituzione del luogo di residenza. |
4. |
Il lavoratore autonomo che non svolga alcuna attività professionale o commerciale nello Stato membro d’attività, va considerato in stato di disoccupazione completa ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 2, del suddetto regolamento; l’indennità sarà versata dall’istituzione del luogo di residenza. |
5. |
La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009. |
La presidente della commissione amministrativa
Gabriela PIKOROVÁ
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.