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Document 32010D0277

2010/277/: Decisione della Commissione, del 12 maggio 2010, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie nel sistema Traces [notificata con il numero C(2010) 3040] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 121 del 18.5.2010, p. 16–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R1014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/277/oj

18.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2010

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie nel sistema Traces

[notificata con il numero C(2010) 3040]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/277/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, ultima frase,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema Traces (4), istituisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Detto elenco figura nell’allegato I di tale decisione.

(2)

L’Ufficio alimentare e veterinario (UAV), servizio ispettivo della Commissione, ha effettuato un controllo presso il posto d’ispezione frontaliero al porto di Anversa (Belgio). Il suo esito è stato soddisfacente. In relazione al citato posto d’ispezione frontaliero è pertanto opportuno inserire un centro d’ispezione aggiuntivo nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. Devono inoltre essere modificate le categorie dei centri d’ispezione esistenti presso tale posto d’ispezione frontaliero.

(3)

L’Ufficio alimentare e veterinario (UAV), servizio ispettivo della Commissione, ha effettuato un controllo presso il posto d’ispezione frontaliero al porto di Danzica (Polonia). Il suo esito è stato soddisfacente. In relazione al citato posto d’ispezione frontaliero è pertanto opportuno inserire un centro d’ispezione aggiuntivo nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(4)

Sulla base delle comunicazioni trasmesse dalla Danimarca e dalla Polonia, occorre sopprimere dall’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE alcuni posti d’ispezione frontalieri di tali Stati membri.

(5)

Sulla base delle comunicazioni trasmesse dalla Francia, occorre sopprimere dall’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE il posto d’ispezione frontaliero dell’aeroporto di Brest. Nell’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE devono inoltre essere modificate talune categorie dei posti d’ispezione frontalieri dell’aeroporto Saint Exupéry di Lione, dell’aeroporto di Marsiglia e di Nizza.

(6)

Sulla base delle comunicazioni dell’Italia, nell’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE devono essere sospese talune categorie dei posti d’ispezione frontalieri degli aeroporti di Milano-Linate, Milano Malpensa, Palermo, Reggio Calabria e Rimini. Nell’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE devono inoltre essere modificate talune categorie del posto d’ispezione frontaliero del porto di Napoli.

(7)

Sulla base delle comunicazioni trasmesse dalla Lettonia, occorre sopprimere dall’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE il posto d’ispezione frontaliero del porto di Riga (Baltmarine Terminal). Nell’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE deve inoltre essere corretta l’indicazione delle categorie relative ai due centri d’ispezione del posto d’ispezione frontaliero riconosciuto del porto di Riga.

(8)

Sulla base delle comunicazioni della Spagna, occorre modificare l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale Stato membro per tenere conto della sospensione di due posti d’ispezione frontalieri, della revoca della sospensione per talune categorie di prodotti di origine animale che possono essere controllati ad uno dei posti d’ispezione frontalieri e della limitazione delle categorie di riconoscimento per prodotti di origine animale ad un altro posto d’ispezione frontaliero già riconosciuto in conformità della decisione 2009/821/CE.

(9)

Sulla base delle comunicazioni trasmesse dai Paesi Bassi, nell’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE occorre modificare il nome di un centro d’ispezione del porto di Rotterdam.

(10)

L’elenco delle unità centrali, regionali e locali nel sistema Traces è contenuto nell’allegato II della decisione 2009/821/CE.

(11)

Sulla base delle comunicazioni fornite da Danimarca, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia e Finlandia, occorre riportare talune modifiche delle unità centrali, regionali e locali di Traces nell’allegato II della decisione 2990/821/CE per tali Stati membri.

(12)

È quindi necessario modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’allegato I della decisione 2009/821/CE è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.

2.   L’allegato II della decisione 2009/821/CE è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.


ALLEGATO I

L’allegato I è così modificato:

1.

nella parte relativa al Belgio, la voce riguardante il porto di Anversa è sostituita dalla seguente:

«Antwerpen

Anvers

BE ANR 1

P

GIP LO

HC(2), NHC

 

Kaai 650

HC(2)

 

Afrulog

HC(2), NHC»;

 

2.

nella parte relativa alla Danimarca, la voce riguardante il centro d’ispezione Centre 1, SAS 1 (North) dell’aeroporto di Copenaghen è soppressa;

3.

la parte relativa alla Spagna è così modificata:

a)

la voce relativa all’aeroporto di Almería è sostituita dalla seguente:

«Almería (*)

ES LEI 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)

O (*)»;

b)

la voce relativa all’aeroporto di Asturias è sostituita dalla seguente:

«Asturias (*)

ES AST 4

A

 

HC(2) (*)»;

 

c)

la voce relativa all’aeroporto di Palma di Maiorca è sostituita dalla seguente:

«Palma de Mallorca

ES PMI 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O»;

d)

la voce relativa all’aeroporto di Vitoria è sostituita dalla seguente:

«Vitoria

ES VIT 4

A

Productos

HC(2), NHC-NT(2), NHC-T(CH)(2)

 

Animales

 

U, E, O»;

4.

la parte relativa alla Francia è così modificata:

a)

la voce riguardante il posto d’ispezione frontaliero dell’aeroporto di Brest è soppressa;

b)

la voce riguardante l’aeroporto Saint Exupéry di Lione è sostituita dalla seguente:

«Lyon-Saint Exupéry

FR LIO 4

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC»;

 

c)

la voce relativa all’aeroporto di Marsiglia è sostituita dalla seguente:

«Marseille Aéroport

FR MRS 4

A

 

HC-T(1), HC-NT»;

 

d)

la voce relativa all’aeroporto di Nizza è sostituita dalla seguente:

«Nice

FR NCE 4

A

 

HC-T(CH)(1)(2)

O(14)»;

5.

la parte relativa all’Italia è così modificata:

a)

la voce relativa all’aeroporto di Milano-Linate è sostituita dalla seguente:

«Milano-Linate

IT LIN 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O (*)»;

b)

la voce relativa all’aeroporto di Milano-Malpensa è sostituita dalla seguente:

«Milano-Malpensa

IT MXP 4

A

Magazzini aeroportuali ALHA

HC(2), NHC(2)

 

SEA

 

U, E

Cargo City MLE

HC, NHC (*)

O»;

c)

la voce relativa al porto di Napoli è sostituita dalla seguente:

«Napoli

IT NAP 1

P

Molo Bausan

HC, NHC-NT»;

 

d)

la voce relativa all’aeroporto di Palermo è sostituita dalla seguente:

«Palermo (*)

IT PMO 4

A

 

HC-T (*)»;

 

e)

la voce relativa all’aeroporto di Reggio Calabria è sostituita dalla seguente:

«Reggio Calabria (*)

IT REG 4

A

 

HC (*), NHC (*)»;

 

f)

la voce relativa all’aeroporto di Rimini è sostituita dalla seguente:

«Rimini (*)

IT RMI 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)»;

 

6.

la parte relativa alla Lettonia è così modificata:

a)

la voce relativa al porto di Riga è sostituita dalla seguente:

«Riga (Riga port)

LV RIX 1a

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Kravu termināls

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)»;

 

b)

la voce riguardante il posto d’ispezione frontaliero del porto di Riga (Baltmarine Terminal) è soppressa;

7.

nella parte relativa ai Paesi Bassi, la voce riguardante il porto di Rotterdam è sostituita dalla seguente:

«Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Frigocare Rotterdam B.V.

HC-T(FR)(2)

 

Wibaco

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)»;

 

8.

la parte relativa alla Polonia è così modificata:

a)

la voce relativa al porto di Danzica è sostituita dalla seguente:

«Gdańsk

PL GDN 1

P

IC 1

HC (2), NHC

 

IC 2

HC(2), NHC(2)»;

 

b)

la voce relativa al porto di Gdynia è sostituita dalla seguente:

«Gdynia

PL GDY 1

P

IC 1

HC, NHC

U, E, O».


ALLEGATO II

L’allegato II è così modificato:

1.

nella parte relativa alla Danimarca, le voci riguardanti le tre attuali unità regionali NORD, SYD, ØST e le unità locali sono sostituite dal testo seguente:

« DK00001     REGION VEST

DK00800

HADERSLEV

DK00900

ESBJERG

DK01000

VEJLE

DK01100

HERNING

DK01200

ÅRHUS

DK01300

VIBORG

DK01400

AALBORG

DK00002     REGION ØST

DK00100

RØDOVRE

DK00400

RINGSTED

DK00700

ODENSE»;

2.

nella parte relativa alla Germania, la voce riguardante «NIEDERSACHSEN» è modificata come segue:

a)

ZWECKVERBAND JADE-WESER è sostituita dalla seguente:

«DE14103

ZWECKVERBAND VETERINÄRAMT JADEWESER»;

b)

BRAKE, ZWECKVERBAND JADE-WESER è sostituita dalla seguente:

«DE46103

Brake, ZWECKVERBAND VETERINÄRAMT JADEWESER»;

c)

WITTMUND, ZWECKVERBAND JADE-WESER è sostituita dalla seguente:

«DE46903

WITTMUND, ZWECKVERBAND VETERINÄRAMT JADEWESER»;

3.

nella parte relativa all’Irlanda, le seguenti voci riguardanti le unità locali sono soppresse:

«IE00100

CARLOW

IE00300

CLARE

IE01000

KILKENNY

IE01400

LONGFORD

IE01500

LOUTH

IE02100

TIPPERARY NORTH

IE01200

SLIGO»;

4.

nella parte relativa all’Italia nella regione «LOMBARDIA», la voce riguardante l’unità locale MILANO 3 è sostituita dalla seguente:

«IT02903

MONZA e BRIANZA»;

5.

la parte relativa alla Lettonia è così modificata:

a)

la voce relativa all’unità locale RIGA (BFT) è sostituita dalla seguente:

«LV00028

RIGA-MN»;

b)

la voce relativa alla seguente unità locale è soppressa:

«LV00030

BALTMARINE TERMINAL»;

6.

la parte relativa alla Finlandia è così modificata:

a)

la voce riguardante l’unità centrale è sostituita dalla seguente:

«FI00000

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRA»;

b)

le voci riguardanti le unità locali sono sostituite dal testo seguente:

«FI00100

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, HELSINKI

FI00200

LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO

FI00300

AHVENANMAAN VALTIONVIRASTO

FI00400

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, HÄMEENLINNA

FI00402

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, TAMPERE

FI00500

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, KOUVOLA

FI00600

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, MIKKELI

FI00700

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, JOENSUU

FI00800

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, KUOPIO

FI00900

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, JYVÄSKYLÄ

FI01000

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, VAASA

FI01100

POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO

FI01200

LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO».


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